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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2281/2022 del 20/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 20/01/2021 che aveva revocato l'indulto concesso a Garozzo per alcune condanne (ordinanza Tribunale di Pescara 04/06/1990 e sentenza Corte d'Appello di Catania 15/05/1992). Il ricorrente sosteneva che le pene oggetto dell'indulto erano state poi ricomprese in provvedimenti di cumulo e determinate come pena unica ai sensi dell'art. 78 c.p., per cui non sarebbe stato possibile "scorporare" e revocare parzialmente l'indulto; inoltre si censurava carenza motivazionale e violazione di norme di procedura dell'esecuzione (artt. 663 e 674 c.p.p.) e vizi di motivazione ritenuti ascrivibili a violazioni indicate nell'art. 606 lett. c) ed e) c.p.p.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: ha distinto la revoca dell'indulto ex lege (atto dichiarativo le cui conseguenze risalgono alla sentenza di condanna che ne determina la revoca) dall'effetto che la revoca produce sul cumulo delle pene; ha rilevato che il ricorrente aveva riportato, nel decennio successivo all'irrevocabilità della sentenza del 22/02/1996, altre condanne della stessa natura, facendo applicare l'art. 172, comma 7, c.p.; ha inoltre osservato che una pena indultata non è eseguibile fino alla revoca del beneficio. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., lett. c) ed e)

    Norma sui motivi di cassazione; il ricorrente ha invocato tali lett. per vizio di motivazione e erronea applicazione della legge penale, ma la Corte ha ritenuto infondati i rilievi contestati e ha respinto il ricorso

  • artt. 663 e 674 cod. proc. pen.

    Norme del procedimento esecutivo richiamate dal ricorrente per lamentare carenza di motivazione; la Corte ha ritenuto che il ricorrente abbia confuso l'atto di revoca ex lege con gli effetti sul cumulo e che non sussista la carenza motivazionale denunciata

  • art. 78 cod. pen.

    Regola i criteri per la determinazione della pena unica nel caso di concorso di reati; il ricorrente sosteneva che le pene rientranti nell'indulto fossero ormai parte di una pena unica determinata ai sensi di art. 78, ma la Corte ha distinto tale questione dall'obbligo di revoca dell'indulto quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa clemenziale

  • art. 172, comma 7, cod. pen.

    Norma richiamata dalla Corte per giustificare la revoca: se il condannato riporta condanne successivamente (nei termini previsti dalla norma) per reati della stessa indole, trova applicazione il disposto che legittima la revoca dell'indulto ex lege

Massime di principio

  • La revoca dell'indulto ex lege va valutata separatamente dalla determinazione della pena complessiva in caso di cumulo: il giudice dell'esecuzione deve pronunciare la revoca quando ricorrono le condizioni di legge anche se le pene sono state poi aggregate in un cumulo
  • Una pena indultata non è eseguibile fino a quando non venga pronunciata la revoca del beneficio; quindi lo "scorporo" o la revisione conseguente alla revoca non può considerarsi esecutiva prima della pronuncia di revoca
  • Se il beneficiario dell'indulto riporta condanne successive nei termini previsti (come richiamato dall'art. 172, comma 7, c.p.), il giudice deve applicare la disposizione che determina la revoca dell'indulto
  • Nel caso di cumulo delle pene, la revoca dell'indulto su una delle componenti può richiedere un successivo provvedimento che ristabilisca il nuovo calcolo della pena unica: occorre quindi un intervento sull'atto di cumulo per aggiornare la pena complessiva
  • In sede di cassazione contro decisioni di esecuzione, i motivi devono chiaramente distinguere gli aspetti giuridici rilevanti (es. revoca ex lege vs effetti sul cumulo) e dimostrare errori di diritto o carenze motivazionali specifiche; confusione fra profili non determina di per sé l'annullamento

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