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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22226/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso denunciava: 1) omessa/illogica motivazione per la riqualificazione della fattispecie da favoreggiamento a concorso in usura (contestazione di un fatto "nuovo"); 2) errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 644, co.5, n.4 c.p. (reato commesso ai danni di chi svolge attività imprenditoriale), sostenendo che le somme non erano imputabili all'imprenditore ma alla moglie; 3) manifestata inattendibilità della persona offesa e travisamento probatorio; 4) violazione dei requisiti per configurare il concorso nel reato di usura (assenza di pactum sceleris, di collegamento causale e di dolo specifico); 5) carenza di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla valorizzazione del risarcimento del danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, ripetitività e genericità. Ha ritenuto che la riqualificazione da favoreggiamento a concorso in usura non abbia mutato sostanzialmente gli elementi fattuali tali da pregiudicare il diritto di difesa (si è trattato di un fatto "diverso" e non di un fatto "nuovo"). Ha confermato la correttezza dell'applicazione dell'aggravante ex art.644 co.5 n.4 c.p. valutando la sostanza economica dell'operazione (non la sola veste formale). Ha escluso la possibilità di riesaminare in Cassazione la credibilità della persona offesa sulla base di valutazioni di merito non manifestamente illogiche. Ha ritenuto provata la partecipazione/coinvolgimento dell'imputato sulla base degli elementi indiziari (documentazione rinvenuta presso l'abitazione, cambiali, prestiti precedenti) tali da escludere una mera operatività bancaria ordinaria e da dimostrare consapevolezza e interesse. Sul trattamento sanzionatorio ha ritenuto inammissibile il motivo e, in ogni caso, infondato per la mancanza di elementi di favore (ruolo sfruttato e assenza di resipiscenza). Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art.616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 544 c.p.

    Norma che disciplina il reato di usura; la sentenza l'ha applicata/riconosciuta nell'ambito della contestazione del concorso nel reato di usura.

  • art. 644, co. 5, n.4 c.p.

    Aggravante per il reato commesso ai danni di chi svolge attività imprenditoriale; la Corte l'ha interpretata in senso sostanziale, valutando l'incidenza dell'illecito sull'attività economica più che la formale titolarità dei conti.

  • art. 516, 518, 521, 522 c.p.p.

    Norme sul procedimento di modifica delle imputazioni e garanzie del contraddittorio; la Corte ricorda che le modifiche sono consentite purché non alterino in modo sostanziale la posizione dell'imputato e non ne pregiudichino il diritto di difesa.

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    Limiti della censura in Cassazione: è recepita solo la doglianza per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; valutazioni non manifestamente illogiche del merito non sono sindacabili.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna per inammissibilità del ricorso al pagamento delle spese e, se ricorrono profili di colpa, alla cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente a €3.000.

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca i criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia legittimamente valutato l'assenza di elementi positivi per concederle.

  • art. 62-bis c.p.

    Riforma che ha reso più rigorosi i requisiti per la concessione delle attenuanti generiche; la Corte rileva che, dopo la riforma, lo stato di incensuratezza non è più sufficiente.

  • Legge 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modifiche nella L. 24 luglio 2008, n. 125

    Norma di conversione che ha introdotto la modifica dell'art. 62-bis, richiamata dalla Corte per motivare il più severo apprezzamento sulle attenuanti generiche.

Massime di principio

  • La riqualificazione dell'imputazione da favoreggiamento a concorso nel reato non è automaticamente illegittima: è ammissibile se gli elementi fattuali rimangono gli stessi e non viene pregiudicato il diritto di difesa (distinzione tra 'fatto nuovo' e 'fatto diverso').
  • L'aggravante per il danno a chi svolge attività imprenditoriale va valutata nella sua sostanza economica: non è determinante la sola titolarità formale dei conti se l'illecito incide sulla capacità imprenditoriale o sull'economia legale.
  • Le questioni di credibilità della persona offesa e le valutazioni del merito probatorio sono in linea di principio insindacabili in Cassazione, salvo che la motivazione sia manifestamente illogica, contraddittoria o assente.
  • Per configurare il concorso nel reato (anche in reati come l'usura) è necessario dimostrare un collegamento causale e la consapevolezza/interesse del partecipante; elementi documentali concreti (prestiti, cambiali, corrispondenze) rafforzano l'affermazione di cointeresse.
  • Le doglianze in Cassazione devono essere specifiche e non meramente ripropositive di argomentazioni già dibattute in merito: i motivi generici, ripetitivi o che rimettono la decisione al merito sono inammissibili.
  • La mancata valorizzazione di un presunto risarcimento o la richiesta di attenuanti require prove negli atti: deduzioni non supportate documentally non sono ammesse in sede di legittimità.
  • Un ricorso inammissibile può comportare la condanna alle spese e, se maturano profili di colpa, a sanzioni pecuniarie verso la cassa delle ammende.

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