Salta al contenuto
Circolare

Circolare ADM n. 12/2022

Procedure di rilascio e controllo dei certificati di circolazione EUR.1, EUR.MED e A.TR

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli138509

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare ridefinisce le modalità di richiesta, rilascio e controllo dei certificati di circolazione EUR.1, EUR.MED e A.TR, confermando l’obbligatorietà della procedura digitale e cessando dal 1° aprile 2022 la precedente semplificazione basata sulla previdimazione. Vengono descritte tre modalità operative: procedura ordinaria, procedura facilitata riservata a specifici AEO con luogo approvato, e procedura full digital attualmente limitata al progetto sperimentale con la Svizzera per EUR.1. Il documento richiama inoltre le responsabilità dell’operatore in materia di origine preferenziale e segnala l’interesse strategico delle prove d’origine su fattura o documento commerciale.

Procedure di rilascio e controllo dei certificati di circolazione EUR.1, EUR.MED e A.TR

Procedure di rilascio e di controllo dei certificati di circolazione EUR.1, EUR.MED ed A.TR

La circolare ridefinisce il sistema di rilascio e controllo dei certificati di circolazione EUR.1, EUR.MED e A.TR, in un quadro di progressiva digitalizzazione delle procedure doganali e di adeguamento al Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione). Viene inoltre superata, dal 1° aprile 2022, la precedente semplificazione basata sulla previdimazione dei formulari.

Quadro di riferimento e finalità

ADM motiva l’intervento con le criticità del contesto geo-economico, aggravato da pandemia da Covid-19 e conflitto russo-ucraino, e con l’esigenza di sostenere la competitività delle imprese italiane. La circolare si inserisce nel percorso di aggiornamento delle procedure già avviato con precedenti note e con la Determinazione Direttoriale prot. n. 23641/RU del 21 gennaio 2021.

Superamento della procedura di previdimazione

La semplificazione introdotta in passato per la previdimazione dei certificati non è più coerente con il mutato assetto normativo e operativo. Dopo le proroghe connesse allo stato di emergenza sanitaria, ADM stabilisce che tale modalità non sarà più utilizzabile dal 1° aprile 2022.

Obbligo di utilizzo della procedura digitale

La richiesta e il rilascio dei certificati EUR.1, EUR.MED e A.TR restano obbligatoriamente digitali. Le modalità operative continuano a essere quelle definite dalla Determinazione Direttoriale del 21 gennaio 2021, con tre possibili canali:

  • procedura ordinaria;
  • procedura facilitata;
  • procedura full digital.

Procedura ordinaria

Nella procedura ordinaria l’esportatore, direttamente o tramite il proprio rappresentante doganale, inserisce nella casella 44 della dichiarazione di esportazione il codice documento previsto dall’articolo 3 della Determinazione Direttoriale richiamata. Dopo il download dei dati e la stampa del certificato, questo viene presentato all’Ufficio delle Dogane presso il quale è stata registrata la dichiarazione di esportazione per l’apposizione del timbro e della firma.

In caso di controllo automatizzato dell’operazione, l’Ufficio procede immediatamente alla validazione del certificato. Resta in ogni caso ferma la facoltà dell’Ufficio di verificare, in sede di operazione o a posteriori, la sussistenza dei requisiti sostanziali richiesti dagli accordi applicabili.

Responsabilità dell’esportatore e documentazione probatoria

L’inserimento del codice documento in casella 44 comporta l’assunzione di piena responsabilità circa la sussistenza dei presupposti che attribuiscono alle merci il carattere di origine preferenziale unionale o lo status unionale.

L’operatore economico dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di essere in grado di rendere immediatamente disponibili, in caso di richiesta dell’Ufficio in controllo in linea o a posteriori:

  • la dichiarazione dell’esportatore;
  • i documenti idonei a comprovare l’origine preferenziale unionale delle merci.

La mancata osservanza di tali obblighi può avere riflessi anche sulla valutazione di affidabilità dell’operatore eventualmente titolare di autorizzazione AEO, salve le ipotesi di responsabilità previste dall’articolo 76 del d.P.R. n. 445/2000.

Procedura facilitata

La procedura facilitata si distingue da quella ordinaria perché il certificato viene stampato dall’esportatore su un formulario o modello tipografico in suo possesso, già validato in precedenza con timbro e firma dal competente Ufficio delle Dogane.

L’accesso è riservato ai soggetti AEO titolari di autorizzazione a luogo approvato che dimostrino specifiche e oggettive difficoltà operative, anche connesse:

  • alla distanza dall’Ufficio delle Dogane di esportazione, ad esempio con tempi di percorrenza superiori a mezz’ora;
  • all’effettuazione delle operazioni al di fuori dell’orario di operatività dell’Ufficio.

Le richieste sono valutate dall’Ufficio delle Dogane di esportazione in funzione delle realtà locali e della frequenza/numero delle operazioni effettuate nell’anno precedente.

Presidi operativi della procedura facilitata

L’Ufficio delle Dogane censisce l’operatore ammesso e, su richiesta, valida giornalmente in via preventiva un numero di formulari congruo rispetto alle esigenze effettive.

Ai fini del controllo del corretto utilizzo della procedura, l’esportatore censito deve indicare nella dichiarazione di esportazione, oltre al codice documento per la richiesta del certificato, anche il codice documento nazionale 35YY.

Inoltre, l’operatore deve restituire all’Ufficio, a fine giornata o comunque entro il giorno successivo:

  • una copia dei formulari utilizzati;
  • i formulari eventualmente non utilizzati.

L’introduzione del codice 35YY serve anche per l’analisi delle operazioni e per eventuali futuri aggiornamenti della procedura.

L’Ufficio può inibire l’uso della procedura facilitata in presenza di abusi, irregolarità, venir meno dei requisiti di accesso o mutate esigenze che non ne giustifichino il mantenimento.

Procedura full digital

La procedura full digital è attualmente limitata al progetto "EUR1 Full Digital" relativo ai certificati EUR.1 per esportazioni verso la Confederazione Svizzera. La sperimentazione è stata avviata dal 1° marzo 2021 e prosegue fino al 28 febbraio 2023 sulla base degli accordi tra ADM e l’Autorità doganale elvetica.

La circolare richiama inoltre il progetto, in fase di studio presso la Commissione UE, per una futura soluzione completamente digitale anche del certificato A.TR, per i rapporti con la Turchia.

Profili di responsabilità e controlli anche nelle modalità digitali

ADM precisa che le considerazioni in tema di responsabilità dell’operatore per dichiarazioni irregolari o non veritiere, formulate per la procedura ordinaria, valgono mutatis mutandis anche per la procedura facilitata e per la procedura full digital.

Indicazioni finali agli operatori

In conclusione, la circolare sottolinea il ruolo strategico delle semplificazioni collegate allo status di esportatore autorizzato, anche per gli intermediari doganali, e auspica un maggiore ricorso alla prova dell’origine tramite dichiarazione su fattura o altro documento commerciale.

Viene inoltre raccomandata la scrupolosa osservanza delle condizioni per attestare l’origine delle merci, sia ai fini delle preferenze daziarie all’importazione nel Paese terzo accordista, sia ai fini dello status nel contesto dell’unione doganale UE-Turchia.

Infine, associazioni di categoria e operatori sono invitati a segnalare eventuali casi di mancata accettazione, da parte dei Paesi terzi accordisti, delle dichiarazioni su fattura rilasciate da esportatori autorizzati, così da consentire eventuali iniziative di tutela in sede eurounionale.

Punti principali

Obiettivo della circolare e contesto

ADM aggiorna le procedure relative ai certificati EUR.1, EUR.MED e A.TR alla luce dell’evoluzione normativa del Codice doganale dell’Unione e della digitalizzazione dei procedimenti. La circolare si inserisce nel contesto delle difficoltà del commercio internazionale e dell’esigenza di dotare le imprese di strumenti più efficienti e coerenti con le nuove prassi doganali.

Cessazione della previdimazione

La semplificazione procedurale della previdimazione dei certificati, introdotta in passato, non è più ritenuta attuale rispetto al mutato quadro normativo e non può essere ulteriormente prorogata. La relativa modalità cessa quindi di essere utilizzabile dal 1° aprile 2022.

Procedura ordinaria digitalizzata

La richiesta e il rilascio dei certificati continuano ad avvenire obbligatoriamente in modalità digitale. Nella procedura ordinaria l’esportatore, direttamente o tramite rappresentante doganale, inserisce nella casella 44 della dichiarazione di esportazione il codice documento previsto, scarica e stampa il certificato e lo presenta all’Ufficio delle Dogane per timbro e firma; in caso di controllo automatizzato l’ufficio valida immediatamente il certificato.

Responsabilità dell’operatore e controlli doganali

La richiesta del certificato mediante il codice documento implica l’assunzione di responsabilità circa la sussistenza dei requisiti previsti dagli accordi applicabili per l’origine preferenziale unionale o per lo status unionale delle merci. L’operatore deve poter rendere immediatamente disponibili, su richiesta dell’ufficio in sede di controllo o successivamente, la dichiarazione dell’esportatore e la documentazione probatoria dell’origine; eventuali irregolarità possono incidere anche sulla valutazione di affidabilità ai fini AEO.

Procedura facilitata

La procedura facilitata consente all’esportatore di stampare il certificato su formulari/modelli tipografici già preventivamente validati dall’Ufficio delle Dogane. L’accesso è riservato ai soggetti AEO titolari di autorizzazione a luogo approvato che dimostrino specifiche difficoltà operative, come la distanza dall’ufficio o l’effettuazione delle operazioni fuori dall’orario di apertura. L’ufficio valuta le istanze in base alle esigenze locali e può inibire la procedura in caso di abusi, irregolarità o venir meno dei presupposti.

Adempimenti specifici della procedura facilitata

L’ufficio censisce l’operatore ammesso e valida giornalmente, su richiesta, un quantitativo congruo di formulari. Per il corretto utilizzo, nella dichiarazione di esportazione deve essere indicato anche il codice nazionale 35YY. Inoltre, a fine giornata o comunque entro il giorno successivo, l’esportatore deve restituire una copia dei formulari utilizzati e di quelli non utilizzati, così da consentire il monitoraggio e l’eventuale aggiornamento della procedura.

Procedura full digital e progetto sperimentale con la Svizzera

La procedura full digital è, allo stato, limitata al progetto "EUR1 Full Digital" per i certificati EUR.1 relativi a esportazioni verso la Confederazione Svizzera. La sperimentazione, avviata dal 1° marzo 2021 secondo le modalità della Circolare n. 13/2021, prosegue in base agli accordi tra ADM e l’autorità doganale elvetica fino al 28 febbraio 2023.

Prospettive future e raccomandazioni finali

ADM segnala di aver avviato interlocuzioni con l’autorità doganale turca nell’ottica di una futura digitalizzazione completa anche del certificato A.TR. In chiusura, la circolare valorizza il ruolo delle prove dell’origine tramite dichiarazione su fattura o altro documento commerciale, invita al rispetto rigoroso delle condizioni per le preferenze daziarie e sollecita la segnalazione di eventuali rifiuti esteri di tali dichiarazioni per valutare iniziative in sede unionale.

Come è indicizzato

Materieorigine delle merciregimi doganalidigitalizzazione doganalecontrolli doganalistatus aeo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.