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Circolare

Circolare ADM n. 22/2022

Reingegnerizzazione del sistema informatico di sdoganamento all’importazione – Indicazioni procedurali H1-H5

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli235684

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’avvio, dal 9 giugno 2022, del nuovo sistema AIDA 2.0 per le dichiarazioni doganali di importazione, basato sul modello dati unionale EUCDM e sui tracciati H1-H5 in sostituzione del messaggio IM. Sono fornite istruzioni operative su soggetti dichiaranti e rappresentanza, codici regime e Incoterms, compilazione dei dati, svincolo, liquidazione e pagamento dei diritti, gestione delle rettifiche, documentazione digitale, prospetti contabili e di svincolo, nonché sulla procedura di fall back in caso di indisponibilità del sistema. La circolare chiarisce inoltre alcuni profili specifici relativi a massa lorda/netta, valore in dogana, garanzie e documenti da utilizzare nei diversi scenari.

Reingegnerizzazione del sistema informatico di sdoganamento all’importazione: indicazioni procedurali H1-H5

Reingegnerizzazione del sistema informatico di sdoganamento all’importazione - indicazioni procedurali H1-H5

La circolare disciplina l’adeguamento del sistema nazionale di importazione AIDA 2.0 al modello dati unionale EUCDM, in attuazione del Codice doganale dell’Unione e della normativa unionale di dettaglio sui dati da utilizzare nelle dichiarazioni doganali. L’intervento riguarda, in particolare, le dichiarazioni di importazione presentate in procedura ordinaria e i tracciati H1-H5, con decorrenza 9 giugno 2022.

Quadro normativo e finalità della reingegnerizzazione

La circolare richiama il Regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il CDU, e il principio per cui gli scambi di informazioni tra operatori e autorità doganali devono avvenire mediante procedimenti informatici ai sensi dell’art. 6, par. 1, CDU. Viene altresì richiamato l’art. 278 CDU, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/632, che consente una fase transitoria fino al 31 dicembre 2022 per i sistemi elettronici non ancora operativi relativi alla notifica di arrivo, presentazione e stoccaggio temporaneo, nonché a diverse dichiarazioni doganali per le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione.

La Commissione ha aggiornato il programma di lavoro con la Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, e ADM, in coerenza con tale quadro, ha avviato la reingegnerizzazione di AIDA 2.0 applicando il modello dati unionale EUCDM. Il nuovo assetto è codificato nell’allegato B del Regolamento delegato (UE) 2015/2446, come modificato dal Regolamento delegato (UE) 2021/234, e nell’allegato B del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/235.

Ambito di applicazione e decorrenza dei nuovi tracciati

Dal 9 giugno 2022, per le dichiarazioni relative all’immissione in libera pratica e ai regimi speciali diversi dal transito, il sistema nazionale fa riferimento ai dati richiesti dall’allegato D del Regolamento delegato e all’allegato C del Regolamento di esecuzione. Le disposizioni transitorie di cui all’allegato 9, appendici C1 e D1, del Regolamento delegato (UE) 2016/341 non sono più applicabili a tali regimi.

Restano invece in vigore, fino all’aggiornamento dei rispettivi sistemi elettronici, le disposizioni transitorie per esportazione e transito. La circolare segnala inoltre che l’Italia, in quanto Stato membro che aveva già avviato l’aggiornamento nazionale, può applicare i requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni di importazione fino al 1° dicembre 2023.

Sostituzione del messaggio IM con i tracciati H1-H5

A decorrere dal 9 giugno 2022 il messaggio IM è sostituito dai seguenti tracciati:

  • H1: dichiarazione di immissione in libera pratica e uso finale;
  • H2: dichiarazione di deposito doganale;
  • H3: dichiarazione di ammissione temporanea;
  • H4: dichiarazione di perfezionamento attivo;
  • H5: dichiarazione di introduzione delle merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali.

Per il tracciato H7, relativo allo sdoganamento di beni di modico valore, la circolare rinvia alle precedenti istruzioni amministrative già emanate da ADM.

Identificativo della dichiarazione, rettifiche e invalidamenti

Le dichiarazioni H1-H5 e H7 sono identificate univocamente dal MRN, in sostituzione del sistema precedente fondato su codice ufficio, registro, numero dichiarazione, CIN e data. Ne consegue la cessazione della validità della suddivisione in registri 4, 5 e 6.

Le rettifiche non comportano un nuovo numero identificativo: la dichiarazione rettificata resta associata al medesimo MRN ed è individuata da un numero progressivo di versione, con conseguente cessazione del registro R. Anche il registro ANN per le dichiarazioni invalidate non è più utilizzato, poiché l’invalidamento è ora gestito tramite uno specifico stato nel sistema AIDA 2.0.

Presentazione anticipata della dichiarazione e notifica di arrivo

In coerenza con l’art. 171 CDU, AIDA 2.0 consente la trasmissione della dichiarazione prima della presentazione delle merci in dogana. Tali dichiarazioni si considerano depositate, per un massimo di 30 giorni, fino alla presentazione della notifica di arrivo tramite il messaggio I2.

Il messaggio I2 deve contenere i riferimenti ai documenti necessari al vincolo al regime richiesto. Con la sua registrazione la dichiarazione si considera accettata, viene comunicato il MRN e il sistema effettua la selezione del controllo da parte del CDC.

Dichiarante, importatore e rappresentante doganale

La dichiarazione può essere presentata da qualsiasi persona che soddisfi le condizioni dell’art. 170 CDU. La circolare distingue chiaramente:

  • importatore: destinatario/acquirente della merce, persona fisica o giuridica;
  • dichiarante: soggetto che presenta la dichiarazione, coincidente con l’importatore se agisce direttamente, oppure con l’intermediario che agisce in rappresentanza dell’importatore;
  • rappresentante doganale: soggetto nominato per rappresentare la persona interessata presso le autorità doganali per la presentazione della dichiarazione e gli adempimenti doganali.

Sono illustrati quattro scenari operativi: presentazione in proprio dell’importatore, rappresentanza diretta, rappresentanza indiretta e ipotesi in cui il rappresentante non dichiari di agire in tale qualità. In quest’ultima evenienza il soggetto è considerato operare in nome proprio e per conto proprio, con le conseguenti responsabilità del dichiarante ai sensi dell’art. 19 CDU.

Codici regime e Incoterms

Per i tracciati H1-H5 la circolare indica i seguenti codici di regime:

  • H1: 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61, 63, 68;
  • H2: 71;
  • H3: 53;
  • H4: 51;
  • H5: 40, 42, 61, 63, 95, 96.

Viene inoltre richiamato l’aggiornamento degli Incoterms da indicare nel DE 4/1, con elenco conforme alla versione 2020, comprendente, tra gli altri, EXW, FCA, CPT, CIP, DPU, DAP, DDP, FAS, FOB, CFR e CIF, con la relativa distinzione tra modalità di trasporto applicabili e luogo/porto da precisare.

Massa lorda nel tracciato H2

Per la dichiarazione di introduzione in deposito doganale, il legislatore unionale richiede la sola massa lorda delle merci. La massa netta non è necessaria ai fini della dichiarazione H2, perché non collegata alla liquidazione dei diritti doganali, mentre può essere comunque ricavata dai documenti commerciali o di trasporto.

La circolare chiarisce che:

  • massa lorda è la massa delle merci compreso l’imballaggio, escluso il materiale di trasporto;
  • massa netta è la massa delle merci al netto di tutti gli imballaggi.

Per le merci alla rinfusa, prive di imballaggio, non rileva la distinzione tra massa netta e massa lorda, e si utilizza il DE 6/5 per la quantità effettivamente introdotta in deposito.

Valore in dogana e superamento del formulario DV1

Terminato il periodo transitorio del Regolamento delegato transitorio (UE) 2016/341, il formulario DV1 non è più richiesto dalle autorità doganali. Le informazioni rilevanti per il valore in dogana devono essere rese tramite la valorizzazione dei corrispondenti data element del tracciato elettronico, tra cui venditore, acquirente, dichiarante, condizioni di consegna, importo fatturato, prezzo/importo dell’articolo, spese di trasporto a destinazione finale e valore statistico.

Modalità di svincolo della dichiarazione

La circolare distingue due modalità di svincolo:

  • svincolo per intera dichiarazione, con un solo codice di svincolo per tutti gli articoli;
  • svincolo per singolo articolo, con attribuzione del codice di svincolo ai soli articoli svincolabili.

Lo svincolo per intera dichiarazione si attiva indicando il codice documento 33YY nel DE 2/3 e comporta un unico canale di controllo per l’intero fascicolo. Se il canale è CD, CS o VM, la dichiarazione resta in attesa dell’esito del controllo.

Lo svincolo per singolo articolo si applica a tutte le dichiarazioni, escluso H7, quando non è stato indicato il codice 33YY. In tal caso il canale è attribuito per ciascun articolo. Le dichiarazioni selezionate a CD/CS/VM non possono essere rettificate o invalidate prima dell’inserimento dell’esito del controllo.

Liquidazione dei diritti e pagamenti

Nei nuovi tracciati, nel DE 2/6 può essere indicata indifferentemente l’autorizzazione alla dilazione di pagamento o il conto di debito senza CIN, se associato alla DPO. L’annotazione sul conto di dilazione avviene al momento dello svincolo, non più all’accettazione, con generazione del riferimento A93 solo se il debito è maggiore di zero.

La circolare differenzia anche gli effetti contabili dello svincolo:

  • per intera dichiarazione, A93 è unico e riguarda la somma dei dovuti di tutti gli articoli;
  • per singoli articoli, A93 è dettagliato per articolo, pur mantenendo lo stesso numero A93, identificabile tramite l’abbinamento con il numero dell’articolo.

Per il pagamento in contanti, lo svincolo non è possibile senza pagamento o garanzia. Per le aliquote dei tributi nazionali con più di tre decimali, il sistema consente l’esposizione di sole tre cifre decimali, ma il calcolo deve essere eseguito sull’aliquota completa con gli arrotondamenti previsti.

Codici tributo, documenti e introduzione in deposito doganale

La circolare rinvia alla banca dati TARIC e alle tabelle H e I del sito ADM per i codici tributo, pagamento e documento. Precisa che, in caso di importazioni non soggette a IVA, il nuovo codice tributo B00 richiede che gli importi dei codici 406 e 407 siano esposti in valore assoluto e non con segno negativo.

Per il tracciato H2, non essendo prevista la liquidazione di tributi tramite il sistema in ragione della natura del regime, l’accertamento e la riscossione avvengono con bolletta d’ufficio modello A22. Se la somma è già stata riscossa, il tracciato H2 deve richiamare il codice documento 38YY, con indicazione di ufficio, data di accettazione e numero di registrazione della bolletta A22.

Garanzie e metodo di pagamento R

Il sistema di rilascio e utilizzo delle garanzie non subisce modifiche sostanziali. Quando la garanzia è dovuta, devono essere valorizzati i data element relativi al fornitore della garanzia, al tipo di garanzia e al riferimento della garanzia.

Per i messaggi H1, H3 e H4 è abilitato il metodo di pagamento R, riservato alla prestazione di garanzie. Per H2 tale metodo non è invece consentito, perché il modello dati unionale non consente l’esposizione di tributi in quel regime, pur essendo sospensivo.

Rettifiche e controlli a posteriori

In caso di controllo in linea con esito difforme/non svincolabile da rettificare, l’ufficio acquisisce l’esito e il dichiarante deve trasmettere la richiesta di rettifica del tracciato H; la dichiarazione rettificata viene nuovamente sottoposta al controllo del CDC e, se del caso, allo svincolo.

Per i controlli a posteriori, se dalla revisione d’ufficio emerge una difformità, l’ufficio procede secondo l’iter delle revisioni d’ufficio. Nei 30 giorni successivi alla notifica del processo verbale il contribuente può esercitare il diritto di essere ascoltato e regolarizzare la posizione con pagamento di diritti, interessi e sanzioni ridotte tramite ravvedimento operoso. In caso di revisione su istanza di parte, l’ufficio può accogliere o rigettare l’istanza e, solo dopo l’accoglimento, il dichiarante può inviare la rettifica.

Regime sanzionatorio e riflessi contabili

Resta invariato il quadro sanzionatorio amministrativo e penale per le divergenze tra dichiarazione ed esito dei controlli, ai sensi dell’art. 303 DPR 43/1973, con applicazione delle esimenti e del ravvedimento operoso ove previsto.

Sul piano contabile, la rettifica che comporti riliquidazione dei diritti su conto di debito non richiede più l’operazione di riscossione tramite annotazione a debito del cassiere di sezione; tale operazione resta invece necessaria in caso di pagamento in contanti.

Gestione documentale e assenza del formulario cartaceo

La circolare ribadisce il principio di dematerializzazione: le dichiarazioni di importazione sono trasmesse al sistema informativo dell’Agenzia e firmate digitalmente, acquisendo piena efficacia ai fini di autenticità, integrità e non ripudio. Non è previsto l’uso di formulari cartacei né per la presentazione né per la stampa della dichiarazione di importazione.

Prospetto di riepilogo ai fini contabili, prospetto sintetico e prospetto di svincolo

ADM mette a disposizione tre strumenti informativi:

  • il Prospetto di riepilogo ai fini contabili, utile per la registrazione delle bollette di importazione e per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA, generato al momento dello svincolo;
  • il Prospetto sintetico della dichiarazione, disponibile dall’accettazione in AIDA 2.0 e contenente i dati essenziali della pratica;
  • il Prospetto di svincolo, utilizzato nel flusso di uscita delle merci dagli spazi doganali e destinato anche ai controlli al varco della Guardia di finanza e agli eventuali controlli in itinere.

Tutti e tre i prospetti sono resi disponibili sul Portale Unico Dogane e Monopoli; le modalità di accesso saranno definite con successivo provvedimento.

Procedura di fall back per indisponibilità del sistema

In caso di indisponibilità del sistema informatico doganale, ADM può attivare la procedura di fall back per operazioni di importazione indifferibili e/o urgenti. Il dichiarante può presentare le dichiarazioni H1-H5 su supporto cartaceo, corredate della documentazione giustificativa, salvo i casi in cui la TARIC consenta l’attestazione in dichiarazione.

L’ufficio annota la dichiarazione nei registri:

  • A/7 per importazione definitiva H1 e H5;
  • A/8 per reimportazione e riesportazione H1;
  • A/4 per introduzione in deposito doganale H2;
  • A/6 per ammissione temporanea H3 e perfezionamento attivo H4.

Tale annotazione vale come accettazione della dichiarazione. Allo stesso tempo, l’ufficio effettua l’analisi dei rischi e può disporre controllo documentale o visita merce. Per ricorrere al fall back è necessaria la prestazione di garanzia per i diritti dovuti e, se necessario, per l’ulteriore garanzia collegata all’operazione.

Sono previste garanzie globali o isolate; in via eccezionale, nella situazione emergenziale, è consentita la presentazione di una garanzia globale non ancora autorizzata nel sistema Customs Decisions, con successivo perfezionamento ex post della decisione. La garanzia può essere rilasciata tramite fideiussione, contanti, assegni circolari non trasferibili o altre cauzioni; le annotazioni avvengono sui registri A11ter, A28 e sul conto scalare A85 per le garanzie globali.

Alla ripresa del sistema, il dichiarante deve trasmettere telematicamente la dichiarazione H corrispondente e indicare nel DE 2/3 il certificato 37YY, con i riferimenti alla data di accettazione, al registro di allibramento e al numero d’ordine nel registro. Le iscrizioni sui registri a rigoroso rendiconto devono essere appurate con l’indicazione del MRN corrispondente.

Una volta eseguito il pagamento o l’impegno dei diritti liquidati, l’ufficio svincola la garanzia che aveva coperto l’operazione cartacea e aggiorna le relative annotazioni contabili e di garanzia.

Punti principali

Passaggio ad AIDA 2.0 e nuovo modello dati unionale

Dal 9 giugno 2022 le dichiarazioni di importazione per immissione in libera pratica e regimi speciali diversi dal transito devono essere trasmesse con il modello EUCDM e con i tracciati H1-H5. Restano transitoriamente applicabili, nei limiti previsti dall’art. 278 CDU, alcune disposizioni cartacee solo per i sistemi non ancora operativi; per esportazione e transito la transitorietà continua fino all’aggiornamento dei relativi sistemi AES e NCTS.

Soggetti della dichiarazione e rappresentanza doganale

La circolare dettaglia le modalità di valorizzazione dei data element relativi a esportatore, importatore, dichiarante e rappresentante nei casi di presentazione in proprio, rappresentanza diretta, rappresentanza indiretta e ipotesi in cui il rappresentante non dichiari di agire in tale qualità. Viene ribadito che la rappresentanza diretta richiede specifici requisiti e abilitazione, mentre la rappresentanza indiretta è libera.

Codici regime, Incoterms e dati di base

Sono indicati i codici regime utilizzabili per ciascun tracciato H1-H5 e l’aggiornamento degli Incoterms applicabili al DE 4/1 secondo la versione 2020. La circolare precisa anche che, per le dichiarazioni H1-H5, il sistema usa i dati previsti dall’allegato D del RD e dall’allegato C del RE, mentre le disposizioni transitorie dell’allegato 9, appendici C1 e D1, non si applicano più ai regimi interessati.

Massa lorda nel deposito doganale e valore in dogana

Per il tracciato H2 è richiesto solo il dato della massa lorda, non la massa netta; quest’ultima può comunque essere desunta dalla documentazione commerciale o di trasporto. Inoltre, il formulario DV1 non è più richiesto: le informazioni necessarie per la determinazione del valore in dogana devono essere rese mediante specifici data element del tracciato elettronico.

Svincolo, liquidazione dei diritti, garanzie e procedura di fall back

La circolare distingue lo svincolo per intera dichiarazione e per singolo articolo, con le relative logiche di controllo, A93 e blocco della rettifica fino all’esito dei controlli CD/CS/VM. Illustra poi le regole di pagamento dei diritti, l’uso dei conti di debito, del contante e dei metodi di pagamento collegati alle garanzie, nonché le modalità di gestione delle rettifiche e dei controlli a posteriori. In caso di indisponibilità del sistema, è prevista una procedura di fall back per operazioni urgenti o indifferibili, con dichiarazione cartacea, registrazione nei registri A/4, A/6, A/7 e A/8, prestazione di garanzie e successiva regolarizzazione telematica.

Come è indicizzato

Materieregimi doganalidazi doganaliiva all'importazionegaranzie doganalicontenzioso

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