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Circolare

Circolare ADM n. 15/2022

Pacchetto IVA – Commercio elettronico. Importazioni di spedizione di valore trascurabile

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli190332

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce ulteriori istruzioni operative sul trattamento doganale delle spedizioni di modico valore dichiarate con il nuovo tracciato H7, nel contesto del pacchetto IVA e-commerce. Vengono chiariti i presupposti di utilizzo del tracciato, i ruoli di importatore, dichiarante e rappresentante doganale, nonché le modalità di gestione delle difformità emerse in controllo in linea o a posteriori. Particolare attenzione è dedicata al superamento della soglia di 150 euro, alle ipotesi di rettifica o invalidamento della dichiarazione H7, al coordinamento con l’invio di una nuova dichiarazione H1 e agli effetti del regime IOSS. La circolare conferma infine l’assetto sanzionatorio vigente e le modalità di riscossione dei maggiori diritti accertati.

Indicazioni procedurali per lo sdoganamento di spedizioni di modico valore con tracciato H7

Commercio elettronico – pacchetto IVA – vendite a distanza – importazioni di spedizioni di valore trascurabile: ulteriori indicazioni procedurali

La circolare fornisce chiarimenti operativi sullo sdoganamento delle spedizioni di modico valore dichiarate con il tracciato H7, nell’ambito delle novità introdotte dal pacchetto IVA e-commerce dal 1° luglio 2021. Le indicazioni riguardano sia i presupposti per l’utilizzo dell’H7, sia la gestione delle difformità emerse nei controlli, il rapporto con il regime IOSS e le conseguenze in caso di necessità di rettifica o invalidamento con successivo invio di dichiarazione H1.

Quadro normativo e finalità

La circolare si colloca a integrazione della precedente circolare n. 26 del 30 giugno 2021 e richiama, in particolare, il regolamento (CE) n. 1186/2009, il regolamento (UE) n. 952/2013, nonché il regolamento delegato (UE) 2021/234 che ha introdotto il set dati ridotto H7. L’obiettivo è disciplinare operativamente lo sdoganamento delle spedizioni di modico valore e la corretta gestione delle incongruenze tra dati dichiarati ed esito dei controlli doganali.

Ambito di applicazione del tracciato H7

Il tracciato H7 è utilizzabile per le spedizioni che beneficiano della franchigia da dazio di cui all’art. 23, par. 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009, con esclusione delle merci elencate all’art. 24 del medesimo regolamento, ossia prodotti alcolici, profumi e acqua da toeletta, tabacchi e prodotti del tabacco. È inoltre utilizzabile per le spedizioni C2C che fruiscono della franchigia di cui all’art. 25, par. 1, entro i limiti quantitativi dell’art. 27.

La dichiarazione H7 può essere presentata qualunque sia il regime IVA applicabile, quindi anche in presenza di IOSS, di regime speciale di dichiarazione e pagamento dell’IVA o di regime ordinario, purché sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • valore intrinseco non superiore a 150 euro;
  • assenza di diritti da accertare diversi dall’IVA;
  • assenza di divieti o restrizioni connessi alla qualità delle merci.

Dichiarante, importatore e rappresentanza doganale

La dichiarazione H7 può essere presentata da chi soddisfa le condizioni dell’art. 170 CDU. L’importatore è identificato nella persona fisica o giuridica destinataria/acquirente della merce. Il dichiarante è il soggetto che presenta la dichiarazione in dogana: può coincidere con l’importatore se agisce direttamente, oppure essere un intermediario, come corriere espresso, operatore postale o rappresentante doganale.

La circolare distingue le principali ipotesi operative:

  • presentazione in nome proprio da parte dell’importatore;
  • rappresentanza diretta, quando il rappresentante agisce in nome e per conto dell’importatore;
  • rappresentanza indiretta, quando il rappresentante agisce in nome proprio ma per conto dell’importatore;
  • assenza di dichiarazione di rappresentanza, nel qual caso il soggetto è considerato dichiarante in nome proprio, con conseguente assunzione piena delle responsabilità dichiarative.

Viene inoltre precisato che, se richiesto dall’Autorità doganale, l’operatore deve essere in grado di dimostrare la propria qualità di rappresentante; in mancanza, è trattato come dichiarante.

Controlli in linea sul tracciato H7

In sede di controllo tramite CDC possono emergere difformità diverse dal valore oppure difformità relative al valore. Se viene accertata una merce non dichiarabile con H7, l’Ufficio acquisisce l’esito “difforme/invalidamento H7 per invio H1” e il dichiarante deve:

  • presentare istanza di invalidamento;
  • trasmettere il messaggio di richiesta di invalidamento con causale “invalidamento H7 per invio H1”;
  • inviare una nuova dichiarazione H1 con i dati corretti;
  • indicare obbligatoriamente, tra i documenti a supporto, l’MRN della H7 invalidata con codice certificato 36YY.

Se la dichiarazione non viene rettificata o invalidata nei termini operativi richiesti, l’Ufficio adotta, ove ricorrano i presupposti, le misure previste dall’art. 198 CDU.

La circolare precisa inoltre che, per le dichiarazioni H7 con più articoli, la difformità riscontrata su un solo articolo impedisce lo svincolo anche degli articoli regolari della medesima dichiarazione.

Difformità diverse dal valore

Quando la difformità rilevata non riguarda il valore, l’iter varia a seconda che la merce resti o meno nell’ambito H7. Se la merce è comunque dichiarabile con H7, l’Ufficio appone l’esito “difforme/non svincolabile da rettificare” e il dichiarante deve trasmettere la richiesta di rettifica per ottenere lo svincolo.

Se invece la merce non è dichiarabile con H7, si procede all’invalidamento della dichiarazione e all’invio di una nuova dichiarazione H1, sempre con richiamo all’MRN della H7 invalidata.

Difformità relative al valore

La gestione del valore è centrata sulla soglia di 150 euro.

Se in dichiarazione viene indicato un valore superiore a 150 euro, la dichiarazione H7 è respinta dal sistema.

Se in controllo il valore accertato è diverso da quello dichiarato ma resta sotto 150 euro:

  • l’Ufficio inserisce l’esito “difforme/non svincolabile da rettificare”;
  • il dichiarante presenta la richiesta di rettifica con il valore corretto;
  • viene effettuata la nuova liquidazione dei diritti dovuti, limitatamente all’IVA;
  • in caso di IOSS, l’importo accertato, maggiore o minore, non è riscosso né rimborsato in dogana, ma è comunicato alla Commissione europea tramite Surveillance.

Se invece il valore accertato supera 150 euro:

  • l’Ufficio acquisisce l’esito “difforme/invalidamento H7 per invio H1”;
  • il dichiarante deve chiedere l’invalidamento e inviare una nuova H1;
  • in caso di mancata attivazione della procedura, lo svincolo è rifiutato e l’Ufficio adotta le misure previste dall’art. 198 CDU.

Controlli a posteriori e revisione

Per le verifiche a posteriori, la circolare distingue tra revisione d’ufficio e revisione su istanza di parte, e tra difformità diverse dal valore e difformità di valore.

In caso di revisione d’ufficio su difformità diverse dal valore:

  • se la merce rientra nelle categorie H7, si applica l’iter ordinario di revisione d’ufficio;
  • nei 30 giorni successivi alla notifica del processo verbale, la parte può essere ascoltata e deve presentare la richiesta di rettifica con eventuale ravvedimento operoso;
  • se la merce non rientra nelle categorie H7, la revisione prosegue senza modificare o invalidare la dichiarazione originaria.

In caso di revisione su istanza di parte:

  • se la merce è comunque dichiarabile con H7, l’Ufficio può accogliere o rifiutare l’istanza; solo dopo l’accoglimento il dichiarante procede con la rettifica;
  • se la merce non rientra nell’ambito H7, si procede con gli adempimenti previsti per la revisione su istanza di parte senza modificare o invalidare la dichiarazione originaria.

Controlli a posteriori sul valore

Se la revisione d’ufficio evidenzia una difformità di valore e il valore accertato resta sotto 150 euro, si applica l’iter delle revisioni d’ufficio. La parte può esercitare il diritto di essere ascoltata entro 30 giorni dal processo verbale e, nel medesimo termine, regolarizzare la posizione pagando i diritti con le sanzioni ridotte del ravvedimento operoso. Se è stato utilizzato IOSS, i dati sono trasmessi automaticamente a Surveillance per la Commissione europea.

Se il valore accertato supera 150 euro, non è possibile modificare o annullare la dichiarazione originaria. L’Ufficio emette quindi processo verbale di revisione con indicazione del valore corretto, seguito da avviso di accertamento e atto di irrogazione sanzioni. La parte dispone di 30 giorni per il contraddittorio e, successivamente, di 10 giorni dalla notifica degli atti per il pagamento spontaneo. Per la riscossione si emette A22 con collegamento all’MRN della H7 nel campo "Documento precedente"; la sanzione è quietanzata con Z20. Decorso tale termine, le somme devono essere iscritte a ruolo.

In caso di revisione su istanza di parte, se il valore accertato resta sotto 150 euro l’Ufficio può accogliere o rifiutare l’istanza e, dopo l’accoglimento, il dichiarante invia la rettifica. Si applicano le ordinarie procedure di recupero o rimborso/sgravio, salvo il caso IOSS, nel quale opera la comunicazione automatica a Surveillance.

Se il valore supera 150 euro, la dichiarazione non è né modificabile né annullabile; l’Ufficio emette processo verbale di revisione, poi avviso di accertamento con nuova liquidazione dei maggiori diritti e degli eventuali interessi. I diritti daziari devono essere iscritti in contabilità separata e, per la riscossione, si procede con A22 collegato all’MRN della H7. In mancanza di pagamento spontaneo, le somme sono iscritte a ruolo.

Rettifica e invalidamento della dichiarazione con merce ancora non svincolata

La circolare richiama l’art. 173, comma 1, CDU per consentire la rettifica della dichiarazione con merce ancora in dogana, purché la richiesta riguardi merci dichiarabili con H7. Quando invece la richiesta riguarda merci con valore superiore a 150 euro o non dichiarabili con H7 per qualità, il dichiarante può ricorrere all’art. 174, comma 1, CDU e presentare istanza di invalidamento della H7, da seguire con l’invio di una nuova dichiarazione H1 e con l’indicazione dell’MRN della dichiarazione invalidata mediante codice certificato 36YY.

Regime sanzionatorio

La circolare conferma che resta invariato il quadro sanzionatorio amministrativo e penale per le difformità tra dichiarazione e controlli, ai sensi dell’art. 303 del DPR n. 43/1973, primo e terzo comma, con applicazione delle esimenti previste e degli istituti di ravvedimento operoso. Non vengono introdotte nuove fattispecie, ma solo precisazioni operative per la gestione delle irregolarità connesse al tracciato H7.

Punti principali

Ambito e condizioni di utilizzo del tracciato H7

Il tracciato H7 può essere utilizzato per le importazioni di spedizioni di modico valore che beneficiano della franchigia da dazio prevista dall’art. 23, par. 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009, con esclusione delle merci di cui all’art. 24 dello stesso regolamento (prodotti alcolici, profumi e acqua da toeletta, tabacchi e prodotti del tabacco). È ammesso anche per le spedizioni C2C che fruiscono della franchigia di cui all’art. 25, par. 1, entro i limiti quantitativi dell’art. 27 del medesimo regolamento. La dichiarazione H7 è utilizzabile, indipendentemente dal regime IVA applicabile, se il valore intrinseco non supera 150 euro, non vi sono diritti diversi dall’IVA e non sussistono divieti o restrizioni qualitativi.

Soggetti della dichiarazione: importatore, dichiarante e rappresentante

La circolare precisa che la dichiarazione H7 può essere presentata da soggetti che soddisfano le condizioni dell’art. 170 CDU. L’importatore coincide con il destinatario/acquirente della merce, persona fisica o giuridica. Il dichiarante è chi presenta la dichiarazione e può coincidere con l’importatore oppure essere un intermediario, come corriere espresso, operatore postale o rappresentante doganale. Vengono illustrate quattro situazioni operative di valorizzazione dei Data Element del tracciato H7, distinguendo tra presentazione in nome proprio, rappresentanza diretta, rappresentanza indiretta e ipotesi in cui il soggetto non dichiari di agire come rappresentante, con conseguente assunzione della qualità di dichiarante e delle relative responsabilità.

Gestione delle difformità nei controlli in linea

In sede di controllo del CDC possono emergere difformità diverse dal valore o difformità relative al valore. Se la merce non è dichiarabile con H7, l’Ufficio acquisisce l’esito "difforme/invalidamento H7 per invio H1" e il dichiarante deve chiedere l’invalidamento della dichiarazione H7 e presentare una nuova dichiarazione H1, indicando l’MRN della H7 invalidata nel documento di supporto con codice certificato 36YY. Se invece la difformità è sanabile con rettifica e la merce rientra nell’ambito H7, si procede con richiesta di rettifica; resta fermo che, per dichiarazioni con più articoli, una difformità su un articolo impedisce lo svincolo anche degli altri articoli della stessa dichiarazione.

Difformità di valore e soglia dei 150 euro

La circolare distingue i casi in cui il valore accertato resta entro la soglia di 150 euro e quelli in cui la supera. Se il valore rimane sotto soglia, la dichiarazione H7 può essere rettificata; nel caso di regime IOSS, l’eventuale maggiore o minore importo non è oggetto di riscossione o rimborso/sgravio in dogana, ma viene comunicato alla Commissione europea tramite il sistema Surveillance. Se il valore supera 150 euro, non è possibile utilizzare H7: occorre invalidare la dichiarazione e presentare H1 corretta con il richiamo all’MRN della H7 invalidata.

Controlli a posteriori, revisione d’ufficio e istanza di parte

Per le verifiche a posteriori, la circolare disciplina separatamente le difformità non di valore e quelle di valore, sia nei casi di revisione d’ufficio sia su istanza di parte. Quando la merce resta nell’ambito H7, l’Ufficio procede con l’iter di revisione e la parte, nei 30 giorni dalla notifica del processo verbale, può esercitare il diritto di essere ascoltata e regolarizzare la propria posizione con rettifica e ravvedimento operoso. Se la merce non rientra nell’ambito H7, la revisione avviene senza modificare o invalidare la dichiarazione originaria. Per difformità di valore oltre soglia, viene emesso processo verbale di revisione, poi avviso di accertamento e atto di irrogazione sanzioni, con termini di pagamento spontaneo e successiva iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento.

Rettifica e invalidamento con merce non ancora svincolata

In applicazione dell’art. 173, comma 1, CDU, la parte può chiedere la rettifica della dichiarazione per merce ancora in dogana, purché la richiesta riguardi merci dichiarabili con H7. Se invece la merce ha un valore superiore a 150 euro o non è qualitativamente dichiarabile con H7, è possibile chiedere l’invalidamento ai sensi dell’art. 174, comma 1, CDU e trasmettere una nuova H1, sempre con indicazione dell’MRN della H7 invalidata tramite codice certificato 36YY. In caso di accoglimento, la dichiarazione modificata deve essere nuovamente sottoposta al controllo del CDC.

Regime sanzionatorio e riscossione

Resta invariato il quadro sanzionatorio amministrativo e penale per le difformità tra dichiarazione ed esito dei controlli, in base all’art. 303 del DPR n. 43/1973, con applicazione delle esimenti ove previste e degli istituti di ravvedimento operoso. Per la riscossione dei tributi vengono richiamate le modalità di emissione dell’A22, da collegare all’MRN della H7, e l’uso della quietanza Z20 per le sanzioni; in mancanza di pagamento spontaneo, le somme accertate o contestate devono essere iscritte a ruolo.

Come è indicizzato

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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

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