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Circolare

Circolare ADM n. 20/2022

procedure doganali e adempimenti operativi per introduzione imbarcazioni da diporto non unionali nel territorio doganale dell’Unione Europea da sottoporre a lavori di manutenzione e refitting

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli224622

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina, per il settore nautico, le modalità operative per introdurre imbarcazioni da diporto non unionali nel territorio doganale dell’Unione per lavori di manutenzione e refitting. Distingue tra interventi di manutenzione ordinaria, eseguibili in regime di ammissione temporanea con semplificazioni procedurali e senza garanzia, e interventi strutturali più rilevanti, da gestire in perfezionamento attivo con autorizzazione tramite CDMS e costituzione di garanzia. Vengono inoltre chiariti i criteri per il trasferimento dei diritti e degli obblighi al cantiere, la tenuta delle scritture, il trattamento IVA delle manutenzioni semplici e, in via sperimentale per la nautica, l’applicazione di criteri unionale per la riduzione/esonero delle garanzie anche per i tributi nazionali.

Procedure doganali e adempimenti operativi per l’introduzione di imbarcazioni da diporto non unionali da sottoporre a lavori di manutenzione e refitting

Procedure doganali e adempimenti operativi per l’introduzione di imbarcazioni da diporto non unionali da sottoporre a lavori di manutenzione e refitting

La circolare disciplina le modalità di utilizzo dei regimi speciali previsti dal Regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU) per le imbarcazioni da diporto non unionali introdotte nelle acque dell’Unione per lavori di manutenzione o di refitting. L’intervento mira a semplificare gli adempimenti del comparto cantieristico, chiarendo quando sia applicabile l’ammissione temporanea e quando invece occorra ricorrere al perfezionamento attivo, con specifiche indicazioni su autorizzazioni, scritture, garanzie e trattamento IVA.

Regime di ammissione temporanea: vincolo e durata

Per le imbarcazioni da diporto, il semplice ingresso nelle acque territoriali dello Stato membro, entro 12 miglia dalla costa, è considerato sufficiente per il vincolo al regime di ammissione temporanea, in applicazione della semplificazione prevista per i mezzi di trasporto dall’art. 141, par. 1, lett. d), del Reg. (UE) 2446/2015 (RD). In alternativa, l’operatore può presentare una dichiarazione verbale mediante il formulario di cui all’allegato 71-01 RD, utile ad attestare la data di arrivo nel territorio unionale.

Per le imbarcazioni iscritte in un registro nautico di Paese terzo, di proprietà e utilizzate da soggetto stabilito fuori dall’Unione, il termine massimo di permanenza in regime di ammissione temporanea è di 18 mesi, come previsto per i mezzi di trasporto marittimi e fluviali ad uso privato.

Cumulo dei periodi e rapporto con altri regimi speciali

La circolare precisa che il periodo massimo di permanenza in ammissione temporanea deve essere considerato globalmente anche quando il bene è prima vincolato ad altro regime speciale e poi nuovamente all’ammissione temporanea, ai sensi dell’art. 251, par. 2, CDU. Tuttavia, tale cumulo opera solo se il bene è vincolato ai diversi regimi dallo stesso soggetto e per la stessa finalità.

Nel settore nautico, invece, accade spesso che il titolare dell’imbarcazione vincoli il bene in ammissione temporanea, mentre il cantiere richieda il perfezionamento attivo per effettuare le lavorazioni; in tal caso, terminato il P.A., la successiva fase di ammissione temporanea torna in capo al titolare del mezzo. Poiché soggetti e finalità sono diversi, ai fini del termine massimo vanno considerati solo i periodi di ammissione temporanea riferibili al medesimo soggetto titolare dell’imbarcazione.

Manutenzione e riparazione in ammissione temporanea

La circolare chiarisce che, in base all’art. 204 RD, un mezzo di trasporto vincolato all’ammissione temporanea può essere sottoposto a riparazione e manutenzione finalizzate a conservarlo e a mantenerne l’uso previsto. Questa soluzione è ammessa per i lavori di manutenzione ordinaria dell’unità, del materiale a bordo e dei tender, purché non modifichino la struttura del bene e non comportino miglioramenti prestazionali o incrementi considerevoli di valore.

Sono richiamati, a titolo esemplificativo:

  • lavori di manutenzione dello scafo, comprese carene e ponti, con trattamenti, verniciatura, lucidatura, wrapping e falegnameria;
  • manutenzione, riparazione ed eventuale sostituzione di impianti e apparati dell’unità, sistemi propulsivi e apparati delle sale macchine;
  • manutenzione e riparazione degli interni.

Lo svolgimento di tali attività in regime di ammissione temporanea, con la semplificazione dichiarativa prevista, non comporta obbligo di garanzia, a differenza di quanto accade nel perfezionamento attivo.

Adempimenti operativi e responsabilità

Per beneficiare della procedura, il soggetto che richiede la manutenzione deve dimostrare il momento di ingresso dell’imbarcazione nelle acque unionali mediante presentazione dell’allegato 71-01 RD all’ufficio doganale competente nel luogo di esecuzione dei lavori. Se la necessità di manutenzione emerge successivamente all’ingresso, l’allegato deve riportare una data di ingresso precedente alla sua presentazione, da comprovare con idonea documentazione.

Il titolare del regime di ammissione temporanea trasferisce poi i diritti e gli obblighi derivanti dal regime al cantiere, ai sensi dell’art. 218 CDU, tramite modello T.O.R.O. (transfer of rights and obligations), sottoscritto anche dal titolare del cantiere e autorizzato dall’ufficio doganale ai sensi dell’art. 266 RD. Il modello va presentato in triplice copia: una per l’ufficio, una per il titolare del regime e una per il cantiere.

Nell’allegato 71-01 l’ufficio doganale indica il termine finale di appuramento dell’ammissione temporanea, calcolato in 18 mesi dalla data di ingresso; nel T.O.R.O. il termine è invece parametrato al tempo necessario per i lavori durante i quali il cantiere dispone del bene.

Il cantiere annota nelle proprie scritture contabili le imbarcazioni in regime di ammissione temporanea, le date di inizio e fine lavori e le eventuali parti sostituite. La responsabilità per eventuale obbligazione doganale ricade sul cantiere quando il bene è nella sua disponibilità e nei suoi spazi; se invece la manutenzione si svolge a bordo, in banchina, senza trasferimento al cantiere, la responsabilità resta al titolare dell’imbarcazione e non è necessario il T.O.R.O., essendo sufficiente l’allegato 71-01.

Se i lavori, pur riconducibili alla manutenzione, sono complessi e comportano il trasferimento di parti o pezzi presso altri cantieri, la circolare richiede il ricorso al perfezionamento attivo.

Trattamento IVA delle manutenzioni semplici

Sotto il profilo fiscale, l’Agenzia, dopo interlocuzione con l’Agenzia delle entrate, precisa che le attività di manutenzione semplice svolte in regime di ammissione temporanea rientrano nei casi di non imponibilità di cui all’art. 9, primo comma, n. 9, del DPR 633/1972. Il richiamo all’art. 176 del DPR 43/1973 (TULD) è funzionale a individuare il tipo di lavorazioni eseguibili su merce di provenienza estera in temporanea importazione, e non a identificare uno specifico regime doganale.

Perfezionamento attivo: ambito di utilizzo

Le attività di refitting, cioè gli interventi più rilevanti che comportano modifiche strutturali o migliorie sostanziali dell’imbarcazione, devono essere eseguite in regime di perfezionamento attivo. La circolare elenca, tra gli esempi:

  • rifacimento degli interni;
  • variazione della compartimentazione interna;
  • estensione o modifica dello scafo;
  • allungamento della carena o dei ponti;
  • sostituzione integrale degli apparati motori;
  • sostituzione o installazione di impianti con soluzioni più efficienti e innovative.

Autorizzazione del perfezionamento attivo e gestione delle lavorazioni

L’istanza va presentata tramite Trader Portal e l’ufficio doganale competente rilascia la relativa decisione doganale nel sistema CDMS. Nell’autorizzazione devono essere indicati sia le lavorazioni da eseguire sia gli eventuali operatori diversi dal cantiere titolare coinvolti nelle operazioni, così da consentire il trasferimento delle merci verso altri luoghi di lavorazione senza formalità doganali, in applicazione dell’art. 179 RD.

L’autorizzazione può essere successivamente modificata o integrata se emergono ulteriori interventi o spostamenti non previsti originariamente. Una volta rilasciata l’autorizzazione al regime, devono essere presentate una o più dichiarazioni doganali di vincolo al regime per l’imbarcazione o per singole parti di essa.

Resta ferma la possibilità di autorizzare il perfezionamento attivo anche mediante dichiarazione doganale ex art. 163 RD quando la lavorazione riguarda una singola parte o elemento dell’imbarcazione, come motore o turbina, sbarcati e trasferiti in cantiere.

Garanzie nel perfezionamento attivo e disciplina nazionale/unionale

La circolare ricorda che, in presenza di autorizzazione al perfezionamento attivo, è sempre necessaria una garanzia a copertura degli eventuali diritti doganali dovuti, cioè dazi, IVA e altri oneri doganali. Viene operata una distinzione tra:

  • garanzia isolata, dovuta per una singola operazione, per la quale sui dazi non sono applicabili riduzioni o esoneri, mentre per IVA e altri oneri è possibile l’esonero previsto dall’art. 90 TULD;
  • garanzia globale, dovuta per più operazioni, per la quale sui dazi è possibile applicare riduzioni o esoneri, mentre per IVA e altri oneri resta applicabile l’esonero di cui all’art. 90 TULD.

La disciplina unionale richiamata è quella degli artt. 89.2 e 95.2 CDU, dell’art. 84 RD e dell’art. 158, par. 1, RE. La circolare segnala che, per la fiscalità interna, la normativa nazionale sull’esonero per "notoria solvibilità" di cui all’art. 90 TULD non definisce puntualmente le condizioni del concetto, demandando la valutazione all’interprete.

Sperimentazione nel settore nautico per riduzione/esonero della garanzia

Per superare le criticità applicative del settore, la circolare introduce, solo per la nautica e in via sperimentale, un criterio armonizzato per la valutazione delle istanze di riduzione o esonero della garanzia, applicando alla garanzia isolata e globale, nonché ai dazi e alla fiscalità nazionale, la disciplina unionale.

Gli uffici doganali devono valutare:

  • solvibilità finanziaria;
  • affidabilità, intesa come capacità di controllo sulle operazioni;
  • capacità finanziaria dell’operatore di far fronte agli impegni in caso di insorgenza del debito;
  • rischio di insorgenza dell’obbligazione doganale, rapportato alle caratteristiche dell’attività svolta.

Se le valutazioni sono favorevoli, può essere accordata una riduzione fino al 50% o al 30% dell’importo di riferimento della garanzia relativo all’IVA. Per gli operatori in possesso di autorizzazione AEO per le semplificazioni doganali ai sensi dell’art. 38, par. 2, lett. a), CDU (AEOC o AEOF), l’ufficio può valutare l’esonero fino al 100%, tenendo conto anche degli elementi già emersi in sede di rilascio e monitoraggio dell’autorizzazione AEO.

Determinazione del valore dell’imbarcazione e valutazione del rischio

Il valore dell’imbarcazione, indicato dall’operatore nell’istanza e base di calcolo della garanzia, deve essere comprovato da perizia giurata quando manchino documenti o parametri idonei a dimostrarne la congruità, come atto di compravendita, fattura di acquisto o contratto di assicurazione.

Per la nozione di rischio si richiama l’art. 5, par. 7, CDU e le linee guida sulle garanzie per obbligazioni potenziali ed esistenti. Il rischio va inteso come probabilità dell’evento dannoso e suo possibile impatto. Ai fini della valutazione possono essere considerati, tra gli altri, affidabilità della catena di approvvigionamento, rischiosità dei luoghi, videosorveglianza, sistemi di accesso al cantiere e a bordo, presenza di magazzini o container sottobordo, trasferimento di dotazioni non lavorate in deposito doganale esterno, luogo delle modifiche strutturali, precedenti furti o sottrazioni e presenza di imbarcazioni o dotazioni di bordo.

Motivazione degli atti e fase sperimentale

La circolare sottolinea che le valutazioni finanziarie, di rischio e di affidabilità devono essere integralmente motivate e documentate nel provvedimento autorizzativo, anche per consentire eventuali controlli nazionali o unionali.

Infine, per le procedure in materia di garanzie nel settore nautico è avviata una fase sperimentale presso gli uffici doganali interessati fino al 31 dicembre 2022, con monitoraggio delle Direzioni territoriali e trasmissione degli esiti alla Direzione dogane entro il mese successivo alla scadenza della sperimentazione.

Punti principali

Ambito e ratio della circolare

La circolare si applica esclusivamente alle imbarcazioni da diporto non unionali introdotte nelle acque dell’Unione per essere sottoposte a lavori di manutenzione o refitting. L’obiettivo è fornire chiarimenti e semplificazioni operative al comparto cantieristico, nel quadro del Codice doganale dell’Unione e delle indicazioni della Commissione sulle procedure speciali.

Ammissione temporanea: vincolo al regime e durata

Per le imbarcazioni da diporto, il semplice ingresso nelle acque territoriali entro 12 miglia dalla costa determina, in linea generale, il vincolo al regime di ammissione temporanea. In alternativa, può essere presentata dichiarazione verbale mediante formulario allegato 71-01 RD per attestare la data di arrivo. Il termine massimo di permanenza è pari a 18 mesi per i mezzi marittimi e fluviali ad uso privato.

Manutenzione ordinaria in ammissione temporanea

Sono ammessi in ammissione temporanea gli interventi di riparazione e manutenzione finalizzati a conservare il bene e a mantenerne l’uso previsto, purché non ne modifichino la struttura e non comportino miglioramenti della performance o aumenti considerevoli di valore. Rientrano, a titolo esemplificativo, lavori su scafo, carene, ponti, impianti, sistemi propulsivi e interni. Tali attività non richiedono garanzia, a differenza del perfezionamento attivo.

Adempimenti operativi: allegato 71-01 e T.O.R.O.

Il soggetto interessato deve presentare all’ufficio doganale competente l’allegato 71-01 RD per dimostrare l’ingresso dell’imbarcazione nelle acque unionali. Se la manutenzione è svolta da un cantiere, il titolare del regime trasferisce i diritti e gli obblighi ex art. 218 CDU tramite modello T.O.R.O., autorizzato dall’ufficio doganale. Il cantiere annota nelle proprie scritture le date dei lavori e le eventuali parti sostituite.

Distinzione tra manutenzione in banchina e lavori complessi

Se la manutenzione avviene direttamente sull’imbarcazione in banchina, senza trasferimento al cantiere, non è necessario il T.O.R.O. ed è sufficiente l’allegato 71-01. Se invece le lavorazioni, pur qualificabili come manutenzione, sono complesse e richiedono lo spostamento di parti presso altri cantieri, occorre ricorrere al perfezionamento attivo.

Trattamento IVA delle prestazioni di manutenzione semplice

Sulla base del parere dell’Agenzia delle entrate richiamato dalla circolare, le attività di manutenzione semplice rese in regime di ammissione temporanea rientrano tra le operazioni non imponibili ai sensi dell’art. 9, primo comma, n. 9, del DPR 633/1972. Il richiamo all’art. 176 TULD serve a individuare il tipo di lavorazioni su merce di provenienza estera, non il regime doganale applicato.

Perfezionamento attivo per il refitting

Gli interventi strutturali o di sostanziale miglioria dell’imbarcazione devono essere eseguiti in perfezionamento attivo. La circolare cita, tra gli esempi, rifacimento interni, modifica della compartimentazione, estensione o modifica dello scafo, allungamento di carena o ponti, sostituzione integrale degli apparati motori e installazione di impianti più efficienti.

Autorizzazione e movimentazione delle merci

L’autorizzazione al perfezionamento attivo va richiesta tramite Trader Portal e rilasciata con decisione doganale nel sistema CDMS. Nell’autorizzazione devono essere indicati lavorazioni e operatori coinvolti; ciò consente il trasferimento di parti e pezzi verso altri luoghi di lavorazione senza formalità doganali, ai sensi dell’art. 179 RD. È possibile modificare o integrare l’autorizzazione se emergono ulteriori interventi non previsti.

Garanzie nel perfezionamento attivo

In presenza di autorizzazione al perfezionamento attivo è sempre richiesta una garanzia a copertura dei diritti doganali potenzialmente dovuti, inclusi dazi, IVA e altri oneri. La circolare distingue tra garanzia isolata e globale e richiama, per i dazi, la disciplina unionale, mentre per l’IVA e gli altri oneri mantiene il riferimento all’esonero nazionale del TULD, salvo la sperimentazione prevista per la nautica.

Sperimentazione per il settore nautico e criteri di valutazione

Per il solo settore nautico, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2022, gli uffici doganali devono applicare alla valutazione di riduzione/esonero della garanzia per dazi e oneri nazionali criteri armonizzati di matrice unionale. Devono essere considerati solvibilità finanziaria, affidabilità, capacità finanziaria e rischio di insorgenza dell’obbligazione doganale, con possibile riduzione dell’IVA garantita fino al 50% o al 30%, oppure esonero fino al 100% per operatori AEO-CE/AEOC o AEOF, se ricorrono i presupposti.

Come è indicizzato

Materieregimi doganaliammissione temporaneaperfezionamento attivogaranzie doganaliiva all'importazione

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