Circolare ADM n. 46/2021
relativa alla Decisione UE 2021/2313. Esenzione dazi doganali e IVA all'importazione delle merci necessarie a contrastare effetti pandemia Covid-19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare informa dell’applicazione in Italia della Decisione di esecuzione (UE) 2021/2313, che ripropone l’esenzione da dazi doganali e IVA all’importazione per le merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19. Vengono richiamati ambito soggettivo, oggettivo e geografico già previsti dalla precedente disciplina e si chiarisce che l’esenzione opera dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 per gli Stati membri indicati nella decisione, inclusa l’Italia. Le amministrazioni e gli enti beneficiari devono continuare ad attenersi alle modalità operative già adottate da ADM per la Decisione 2020/491 e successive proroghe; restano ferme le attività di rendicontazione e i controlli successivi, con recupero dei diritti e applicazione delle sanzioni in caso di irregolarità.
esenzione da dazi e iva per importazioni di merci destinate a contrastare la pandemia di covid-19, proroga al 30 giugno 2022
Esenzione da dazi e IVA per importazioni di beni destinati a contrastare la pandemia di COVID-19
La circolare illustra l’applicazione in Italia della Decisione di esecuzione (UE) 2021/2313 del 22 dicembre 2021, pubblicata nella GUUE L 464 del 28 dicembre 2021. La misura estende nuovamente, per il periodo 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022, il regime di esenzione da dazi doganali all’importazione e da IVA all’importazione per talune merci destinate a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19, riprendendo l’impianto già previsto dalla Decisione (UE) 2020/491 e dalle successive proroghe.
Quadro normativo di riferimento
La circolare ricorda che la disciplina originaria è stata introdotta dalla Decisione (UE) n. 491/2020 del 3 aprile 2020, adottata per consentire l’importazione in esenzione di merci necessarie al contenimento della pandemia. In seguito, il regime è stato progressivamente prorogato fino al 31 dicembre 2021, da ultimo con la Decisione (UE) n. 660/2021 del 19 aprile 2021. La Decisione 2021/2313 interviene per prolungare ulteriormente l’operatività delle agevolazioni, alla luce del perdurare della situazione emergenziale e delle carenze di beni destinati a contrastare il COVID-19.
Ambito temporale e territoriale
La Decisione 2021/2313 dispone che le misure di esenzione producano effetti dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022. Quanto all’ambito geografico, l’articolo 3 circoscrive l’efficacia alle operazioni effettuate negli Stati membri espressamente elencati nella decisione, tra i quali è ricompresa l’Italia. Ne consegue che, nel periodo indicato, le importazioni svolte in Italia possono beneficiare dell’esenzione se rispettano le condizioni stabilite dal diritto unionale.
Ambito soggettivo e oggettivo della misura
Pur non essendo tecnicamente qualificata come proroga della Decisione 2020/491, la nuova decisione ne ripropone l’assetto sostanziale sotto il profilo dei beneficiari e delle merci agevolabili. Restano quindi rilevanti i soggetti autorizzati e la tipologia e destinazione dei beni importati, che devono essere funzionali al contrasto della pandemia di COVID-19, secondo i criteri già definiti nella precedente disciplina unionale.
Modalità operative per gli enti e le organizzazioni beneficiarie
Gli enti e le organizzazioni che intendono effettuare operazioni rientranti nell’ambito di applicazione della decisione presso gli uffici dell’ADM nel periodo 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022 devono continuare ad attenersi scrupolosamente alle modalità e procedure operative già adottate dall’Agenzia per la Decisione 2020/491 e per le successive proroghe. La circolare non introduce un nuovo apparato procedurale, ma rinvia alla prassi amministrativa già consolidata.
Rendicontazioni e controlli successivi
La circolare richiama la disciplina dell’articolo 2 della decisione in materia di rendicontazioni obbligatorie. Tali rendicontazioni concernono soggetti, merci e misure adottate da ciascuno Stato membro per assicurare il perseguimento delle finalità dell’esenzione, con tempistiche definite dalla decisione stessa. Inoltre, le importazioni in esenzione restano soggette a controlli a posteriori da parte dell’ADM.
Irregolarità e conseguenze sanzionatorie
Qualora emergano irregolarità di natura amministrativa e/o penale, anche in sede di controllo successivo, la circolare precisa che troveranno applicazione le sanzioni previste dallo specifico quadro normativo, oltre all’eventuale recupero dei diritti dovuti. Il beneficio, pertanto, resta subordinato al rispetto sostanziale e formale delle condizioni di legge e delle procedure operative richiamate dalla prassi ADM.
Punti principali
Presupposto normativo e finalità
La circolare si inserisce nel quadro delle misure dell’Unione europea adottate per fronteggiare la crisi epidemiologica da COVID-19. Richiama la Decisione (UE) n. 491/2020, poi prorogata più volte, e segnala che la Decisione (UE) n. 2021/2313 del 22 dicembre 2021 interviene per garantire ulteriormente l’esenzione da dazi e IVA sulle importazioni di beni necessari a contrastare la pandemia.
Ambito temporale di applicazione
La Decisione 2021/2313 dispone l’efficacia delle misure di esenzione dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022. La circolare evidenzia quindi che, per tale periodo, le importazioni ricadenti nell’ambito della decisione possono beneficiare dell’esenzione, alle condizioni previste dalla normativa unionale.
Ambito soggettivo, oggettivo e geografico
La nuova decisione non è formulata come una proroga formale della Decisione 2020/491, ma ne ripropone l’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo, cioè i soggetti beneficiari e la tipologia/destinazione delle merci. L’articolo 3 limita l’efficacia della decisione agli Stati membri ivi elencati, tra i quali è inclusa l’Italia, presso i quali possono essere effettuate importazioni in esenzione.
Adempimenti operativi e controlli
Gli enti e le organizzazioni che intendono effettuare importazioni agevolate presso gli uffici ADM nel periodo 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022 devono attenersi alle modalità e procedure operative già adottate dall’Agenzia per la Decisione 2020/491 e le successive proroghe. Restano fermi i controlli a posteriori sulle importazioni in esenzione e gli eventuali recuperi dei diritti dovuti in caso di irregolarità.
Rendicontazione e conseguenze delle irregolarità
La circolare richiama, con riferimento all’articolo 2 della decisione, la disciplina e la tempistica delle rendicontazioni obbligatorie relative a soggetti, merci e misure adottate da ciascuno Stato membro per assicurare le finalità della decisione. Eventuali irregolarità amministrative o penali emerse in sede di controllo sono soggette alle sanzioni previste dal quadro normativo applicabile, oltre all’eventuale recupero dei diritti doganali e IVA non versati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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