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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-621/17

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 ottobre 2019. — Gyula Kiss contro CIB Bank Zrt e altri. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kúria. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 3, paragrafo 1 – Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali – Articolo 4, paragrafo 2 – Articolo 5 – Obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali – Clausole che impongono il pagamento di costi per servizi non specificati. — Causa C-621/17

Giurisprudenza europea62017CJ0621

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito i limiti dell’obbligo di trasparenza nelle clausole dei contratti di mutuo che prevedono spese di gestione e commissioni di esborso. Una clausola è sufficientemente chiara se consente al consumatore di comprendere il costo e le conseguenze economiche della prestazione, senza necessità di elencare tutti i servizi sottostanti. La mancata specificazione dei servizi non comporta, da sola, l’abusività della clausola, che va invece valutata caso per caso alla luce di buona fede, squilibrio e contesto contrattuale.

Clausole di un contratto di mutuo che prevedono spese di gestione e commissione di esborso: trasparenza, obbligo di specificare i servizi corrispettivi e valutazione del carattere abusivo ai sensi della direttiva 93/13/CEE.

La questione giuridica

Se, ai sensi degli articoli 4, paragrafo 2, e 5 della direttiva 93/13/CEE, una clausola di un contratto di mutuo che indichi in modo preciso importo, metodo di calcolo e scadenza di spese di gestione e commissione di esborso debba anche specificare i servizi concreti forniti in cambio; e, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, se la mancata identificazione inequivocabile di tali servizi comporti, di per sé, un significativo squilibrio a danno del consumatore.

Principio di diritto

L’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 5 della direttiva 93/13/CEE non impongono che una clausola non negoziata individualmente in un contratto di mutuo, che fissi con precisione l’importo delle spese di gestione e della commissione di esborso, il metodo di calcolo e la scadenza, indichi altresì tutti i servizi specifici corrispondenti, purché il consumatore possa comprendere o dedurre ragionevolmente dal contratto nel suo insieme la natura delle prestazioni e valutarne le conseguenze economiche. Inoltre, l’articolo 3, paragrafo 1, non consente di ritenere che una clausola relativa a spese di gestione, per il solo fatto di non identificare in modo inequivocabile i servizi specifici resi, determini in linea di principio un significativo squilibrio a danno del consumatore: tale valutazione richiede un esame concreto di buona fede, equilibrio, trasparenza, circostanze del caso e insieme delle altre clausole contrattuali.

Norme richiamate

  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 4, paragrafo 2, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 5, direttiva 93/13/CEE

Clausole di spese di gestione e commissione di esborso nei contratti di mutuo

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Kúria (Corte suprema ungherese) in una controversia tra un consumatore, il sig. Gyula Kiss, e la CIB Bank Zrt. Il giudice nazionale chiedeva come interpretare la direttiva 93/13/CEE in relazione a clausole di un contratto di mutuo che prevedevano spese di gestione e una commissione di esborso, senza specificare in modo espresso i servizi resi in contropartita.

Fatti e procedimento principale

Nel 2005 il sig. Kiss aveva stipulato un mutuo con tasso di interesse annuo del 5,4%, spese di gestione al 2,4% annuo e una commissione di esborso di HUF 40.000, con TAEG dell’8,47%. Egli aveva agito in giudizio per far dichiarare abusive le clausole relative alle spese di gestione e alla commissione di esborso, sostenendo che il contratto non indicava i servizi specifici che ne costituivano la contropartita.

I giudici ungheresi di merito avevano ritenuto abusiva la clausola sulla commissione di esborso, ma non quella sulle spese di gestione. La Kúria, investita del ricorso per cassazione, ha rilevato divergenze nella giurisprudenza nazionale e dubbi sulla portata del requisito di chiarezza e comprensibilità e sulla relazione tra trasparenza e abusività.

Normativa rilevante

La Corte ha esaminato in particolare:

  • l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, sul concetto di clausola abusiva;
  • l’articolo 4, paragrafo 1 e 2, sulla valutazione del carattere abusivo e sulla sottrazione al controllo delle clausole che definiscono l’oggetto principale del contratto o il rapporto prezzo/prestazione, se chiare e comprensibili;
  • l’articolo 5, sull’obbligo di redazione chiara e comprensibile.

Sono stati richiamati anche i considerando relativi alla tutela del consumatore, alla buona fede, alla trasparenza e all’esclusione del controllo dell’oggetto principale del contratto quando la clausola sia formulata chiaramente.

Prima questione pregiudiziale: trasparenza delle clausole

La Corte ha ricordato che il requisito di trasparenza non richiede soltanto che la clausola sia grammaticalmente intelligibile, ma anche che il consumatore sia posto in grado di valutare le conseguenze economiche che derivano dalla clausola stessa. Nel caso concreto, le clausole indicavano importo, metodo di calcolo e momento di esigibilità delle spese di gestione e della commissione di esborso, sicché consentivano al consumatore di conoscere l’onere economico.

La Corte ha affermato che non è necessario che il contratto specifichi tutti i singoli servizi forniti in cambio degli importi richiesti. Tuttavia, il giudice nazionale deve verificare se la natura dei servizi effettivamente forniti possa essere ragionevolmente compresa o dedotta dal contratto considerato nel suo complesso, anche alla luce della pubblicità e delle informazioni fornite nella fase precontrattuale. Per la commissione di esborso, inoltre, occorre accertare se il consumatore sia stato informato dei motivi che giustificano il pagamento.

Seconda questione pregiudiziale: abusività e significativo squilibrio

Quanto all’articolo 3, paragrafo 1, la Corte ha ribadito che spetta al giudice nazionale valutare concretamente se la clausola, alla luce di tutte le circostanze, violi la buona fede e determini un significativo squilibrio a danno del consumatore. La sola mancanza di un’indicazione inequivocabile dei servizi specifici resi a fronte delle spese non basta, di per sé, a concludere per l’abusività.

La valutazione deve tenere conto della disciplina nazionale, della natura delle prestazioni, dell’eventuale sproporzione degli importi rispetto al mutuo e dell’effetto delle altre clausole contrattuali. La Corte ha precisato che un significativo squilibrio non può essere desunto automaticamente da una mera dissimmetria informativa sulla struttura delle spese.

Decisione e dispositivo

La Corte ha risposto che:

  • gli articoli 4, paragrafo 2, e 5 della direttiva 93/13/CEE non impongono di specificare tutti i servizi forniti a fronte di spese di gestione e commissione di esborso, se la clausola è sufficientemente chiara da consentire al consumatore di comprendere il costo e le conseguenze economiche;
  • l’articolo 3, paragrafo 1, non comporta che una clausola relativa a spese di gestione, non idonea a identificare con precisione i servizi specifici, sia in linea di principio abusiva, dovendosi effettuare una valutazione concreta caso per caso.

Principi pratici per gli operatori

Per gli operatori del credito, la sentenza conferma che la trasparenza non coincide con un obbligo di dettaglio analitico di ogni attività interna remunerata da commissioni o spese. Rimane tuttavia essenziale che il contratto permetta al consumatore di comprendere il costo complessivo e la funzione economica degli oneri, e che il giudice nazionale possa verificare la reale corrispondenza tra importi richiesti e servizi effettivamente resi.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatoriclausole abusivecontratti di mutuotrasparenza contrattualecredito al consumo

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