Corte di giustizia, Sentenza C-18/18
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 ottobre 2019. — Eva Glawischnig-Piesczek contro Facebook Ireland Limited. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Società dell’informazione – Libera circolazione dei servizi – Direttiva 2000/31/CE – Responsabilità dei prestatori intermedi – Articolo 14, paragrafi 1 e 3 – Prestatore di servizi di hosting – Possibilità di esigere dal prestatore di porre fine ad una violazione o di impedire una violazione – Articolo 18, paragrafo 1 – Limiti personale, sostanziale e territoriale alla portata di un’ingiunzione – Articolo 15, paragrafo 1 – Insussistenza di un obbligo generale in materia di sorveglianza. — Causa C-18/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito la portata degli obblighi inibitori contro un host provider che ospita contenuti diffamatori su un social network. Ha ritenuto legittimo ordinare la rimozione di contenuti identici o equivalenti a quelli già giudicati illeciti, purché l’attività richiesta al prestatore resti circoscritta e non si traduca in una sorveglianza generale. Ha inoltre ammesso l’estensione mondiale dell’ingiunzione, senza che la direttiva imponga un limite territoriale.
Rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con la direttiva sul commercio elettronico di un’ingiunzione rivolta a un host provider per rimuovere contenuti diffamatori identici o equivalenti, anche con effetti mondiali.
La questione giuridica
Se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE osti a che un giudice nazionale ordini a un prestatore di hosting: 1) di rimuovere o bloccare contenuti identici a quelli già dichiarati illeciti, indipendentemente dall’autore della pubblicazione; 2) di rimuovere o bloccare contenuti dal contenuto equivalente a quelli già dichiarati illeciti; 3) di estendere tali ordini a livello mondiale. In subordine, se e a quali condizioni tali ordini equivalenti possano essere imposti senza introdurre un obbligo generale di sorveglianza.
Principio di diritto
La direttiva 2000/31/CE, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1, non osta a che un giudice nazionale ordini a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere o bloccare contenuti identici a quelli già dichiarati illeciti, e anche contenuti equivalenti, purché l’ingiunzione si fondi su elementi specifici individuati dal giudice e non imponga al prestatore una valutazione autonoma del contenuto né un obbligo generale di sorveglianza o di ricerca attiva di illeciti. La direttiva non osta inoltre a che tali ordini producano effetti a livello mondiale, nel rispetto del diritto internazionale pertinente.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2000/31/CE
- Articolo 14, paragrafi 1 e 3, direttiva 2000/31/CE
- Articolo 15, paragrafo 1, direttiva 2000/31/CE
- Articolo 18, paragrafo 1, direttiva 2000/31/CE
- Considerando 40 direttiva 2000/31/CE
- Considerando 41 direttiva 2000/31/CE
- Considerando 45 direttiva 2000/31/CE
- Considerando 47 direttiva 2000/31/CE
- Considerando 52 direttiva 2000/31/CE
- Considerando 58 direttiva 2000/31/CE
- Considerando 60 direttiva 2000/31/CE
- Articolo 1330 ABGB (diritto austriaco)
- Articolo 78 Urheberrechtsgesetz (diritto austriaco)
- Articolo 18, paragrafo 1, E-Commerce-Gesetz (diritto austriaco)
Rimozione di contenuti diffamatori su social network e limiti della direttiva 2000/31/CE
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberster Gerichtshof (Corte suprema austriaca) in una controversia tra una esponente politica austriaca e Facebook Ireland Limited, relativa a un commento diffamatorio pubblicato su Facebook. La Corte è chiamata a chiarire se la direttiva sul commercio elettronico consenta ingiunzioni di rimozione o blocco di contenuti identici o equivalenti e se tali misure possano avere portata mondiale.
Fatti e procedimento principale
La sig.ra Eva Glawischnig-Piesczek, all’epoca deputata del Nationalrat, presidente del gruppo parlamentare dei Verdi e portavoce federale del partito, ha contestato la pubblicazione su Facebook di un commento che il giudice nazionale ha qualificato come idoneo a ledere il suo onore, ingiuriare e diffamare. Il contenuto era associato a un articolo online e comprendeva anche una fotografia della ricorrente.
Dopo una richiesta di rimozione rimasta inevasa, il Handelsgericht Wien ha ordinato a Facebook Ireland di cessare la pubblicazione e/o diffusione di fotografie della ricorrente quando il messaggio di accompagnamento contenesse le stesse affermazioni o affermazioni di contenuto equivalente. In appello, l’Oberlandesgericht Wien ha confermato la misura per le affermazioni identiche, limitando invece le affermazioni equivalenti a quelle già note al prestatore. Le parti hanno poi proposto ricorso dinanzi all’Oberster Gerichtshof, che ha chiesto alla Corte di interpretare l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 14 della direttiva 2000/31, che esonera da responsabilità il prestatore di hosting che non sia a conoscenza dell’illiceità oppure che, una volta informato, agisca immediatamente per rimuovere i contenuti o disabilitarne l’accesso. Il paragrafo 3 dello stesso articolo lascia impregiudicata la possibilità per giudici e autorità amministrative di esigere che il prestatore ponga fine a una violazione o la impedisca.
Assume rilievo centrale anche l’articolo 15, paragrafo 1, che vieta agli Stati membri di imporre un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni memorizzate o trasmesse e un obbligo generale di ricerca attiva di fatti o circostanze illecite. Infine, l’articolo 18, paragrafo 1, impone che i ricorsi giurisdizionali nazionali consentano provvedimenti rapidi, anche provvisori, per far cessare le violazioni e prevenire ulteriori danni.
Tra i considerando, la Corte valorizza in particolare i considerando 45, 47, 48 e 52, oltre ai considerando 58 e 60 per il profilo internazionale e al considerando 41 sull’equilibrio tra gli interessi in gioco.
Ragionamento della Corte sui contenuti identici
La Corte osserva che l’articolo 15, paragrafo 1, non impedisce misure riferite a casi specifici. Un contenuto già valutato da un giudice e dichiarato illecito costituisce infatti un caso specifico, e un social network, per sua natura, facilita la rapida riproduzione e condivisione del contenuto illecito da parte di altri utenti.
In tale contesto, è legittimo ordinare al prestatore di hosting di rimuovere o bloccare contenuti identici a quelli già dichiarati illeciti, qualunque sia l’autore della nuova pubblicazione. Secondo la Corte, una simile misura non equivale a un obbligo generale di sorveglianza, poiché si fonda su un contenuto previamente accertato come illecito e non richiede una ricerca indifferenziata su tutte le informazioni memorizzate.
Ragionamento della Corte sui contenuti equivalenti
La Corte afferma che l’ingiunzione può estendersi anche a contenuti dal significato sostanzialmente invariato rispetto a quello già giudicato illecito. Diversamente, la tutela sarebbe facilmente eludibile mediante formulazioni solo lievemente diverse, costringendo la persona lesa a moltiplicare i procedimenti.
Tuttavia, per non trasformarsi in un obbligo generale di sorveglianza o in una valutazione autonoma del contenuto da parte del prestatore, l’ingiunzione deve individuare elementi specifici, quali il nome della persona lesa, le circostanze dell’accertamento dell’illiceità e il contenuto equivalente ricercato. Le differenze di formulazione non devono essere tali da imporre al prestatore una valutazione giuridica autonoma del messaggio. La Corte sottolinea che la ricerca può essere svolta con tecniche automatizzate, purché resti delimitata a tali parametri.
Portata territoriale mondiale delle ingiunzioni
Quanto alla portata geografica, la Corte rileva che la direttiva 2000/31 non prevede alcuna limitazione territoriale espressa alla portata dei provvedimenti inibitori nazionali. Di conseguenza, essa non osta a che un’ingiunzione di rimozione o blocco produca effetti a livello mondiale.
Resta però fermo che gli Stati membri devono tener conto del diritto internazionale pertinente, richiamato in particolare dai considerando 58 e 60, per garantire coerenza con la dimensione globale dei servizi elettronici.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che non osta a:
- ordinare a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere o bloccare contenuti identici a un contenuto precedentemente dichiarato illecito, indipendentemente dall’autore della pubblicazione;
- ordinare la rimozione o il blocco di contenuti equivalenti, purché l’ingiunzione sia circoscritta a contenuti che veicolano sostanzialmente lo stesso messaggio e non richieda una valutazione autonoma del prestatore;
- estendere tali ordini a livello mondiale, nell’ambito del diritto internazionale pertinente.
Principi affermati
La pronuncia conferma che il divieto di obblighi generali di sorveglianza non impedisce misure giudiziarie mirate contro contenuti già accertati come illeciti o contro loro riproduzioni sostanzialmente equivalenti. Il bilanciamento richiesto dalla direttiva consente tutela effettiva dell’onore e della reputazione della persona offesa, purché il carico imposto all’hosting provider resti specifico, proporzionato e tecnicamente delimitato.
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