Corte di giustizia, Sentenza C-70/18
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2019. — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contro A e altri. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State. — Rinvio pregiudiziale – Accordo di associazione CEE-Turchia – Decisione n. 2/76 – Articolo 7 – Decisione n. 1/80 – Articolo 13 – Clausole di “standstill” – Nuova restrizione – Rilevamento, registrazione e conservazione di dati biometrici di cittadini turchi in un archivio centrale – Ragioni imperative di interesse generale – Obiettivo di prevenire e contrastare la frode in materia di identità e di documenti – Articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto al rispetto della vita privata – Diritto alla protezione di dati personali – Proporzionalità. — Causa C-70/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato una normativa neerlandese che imponeva ai cittadini turchi, come condizione per ottenere un permesso di soggiorno temporaneo, la raccolta e conservazione centralizzata di dati biometrici. Ha qualificato la misura come nuova restrizione ai sensi dell’articolo 13 della decisione n. 1/80, ma l’ha ritenuta giustificata e proporzionata in ragione della lotta alla frode d’identità e documentale. La questione sull’uso dei dati in ambito penale è stata dichiarata irricevibile perché non rilevante nel caso concreto.
Rilevamento, registrazione e conservazione centralizzata dei dati biometrici di cittadini turchi come condizione per il permesso di soggiorno: nuova restrizione vietata solo in apparenza, ma giustificata dalla lotta contro la frode d'identità e documentale.
La questione giuridica
Se l’articolo 13 della decisione n. 1/80 (e, in via preliminare, l’articolo 7 della decisione n. 2/76) ostino a una normativa nazionale che impone ai cittadini turchi, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno temporaneo, il rilevamento, la registrazione e la conservazione dei dati biometrici in un archivio centrale; se tale misura costituisca una nuova restrizione e, in caso affermativo, se sia giustificata e proporzionata rispetto all’obiettivo di prevenire e contrastare la frode in materia di identità e di documenti. Una seconda questione riguardava inoltre la messa a disposizione di tali dati per finalità penali, ma è stata dichiarata irricevibile.
Principio di diritto
L’articolo 13 della decisione n. 1/80 osta, in linea di principio, a una normativa nazionale introdotta dopo la sua entrata in vigore che subordina il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo ai cittadini turchi al rilevamento, alla registrazione e alla conservazione centralizzata dei loro dati biometrici, poiché tale disciplina costituisce una nuova restrizione all’accesso al lavoro e alla prima ammissione. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che la misura sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, ossia la prevenzione e il contrasto della frode in materia di identità e di documenti, ed è proporzionata perché limita i dati a impronta digitale e immagine facciale, ne circoscrive l’accesso, e prevede tempi di conservazione collegati all’obiettivo perseguito; la seconda questione è stata dichiarata irricevibile e la terza assorbita.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Accordo di associazione CEE-Turchia del 12 settembre 1963
- Decisione n. 2/76 del Consiglio di associazione, articolo 7
- Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, articoli 13, 14 e 16
- Direttiva 95/46/CE, articolo 2
- Regolamento (CE) n. 767/2008, articolo 2
- Regolamento (UE) 2019/817, articolo 2
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1
Rilevamento, registrazione e conservazione dei dati biometrici dei cittadini turchi come condizione per il permesso di soggiorno temporaneo
La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Raad van State olandese e riguarda la compatibilità con l’accordo di associazione CEE-Turchia di una normativa nazionale che subordina il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo al rilievo di impronte digitali e immagine facciale, con conservazione in un archivio centrale. La controversia coinvolge il Segretario di Stato olandese e due cittadini turchi, A e B, insieme a P nel secondo procedimento.
Fatti e procedimento principale
A aveva chiesto un permesso di soggiorno per lavoro subordinato nei Paesi Bassi; B, su domanda presentata da P, chiedeva il permesso per ricongiungimento familiare. In entrambi i casi, il rilascio del titolo era stato subordinato alla collaborazione al rilevamento di dati biometrici. Dopo i ricorsi amministrativi e giurisdizionali, il giudice di primo grado aveva annullato le decisioni ministeriali e ordinato la cancellazione dei dati dall’archivio centrale; il Segretario di Stato ha quindi proposto appello al Raad van State.
Normativa rilevante
La Corte richiama l’articolo 12 dell’accordo di associazione, la decisione n. 2/76, articolo 7, e la decisione n. 1/80, articolo 13, entrambe contenenti clausole di standstill. Sono inoltre richiamati:
- la direttiva 95/46/CE, articolo 2, per qualificare i dati biometrici come dati personali e il loro trattamento come trattamento di dati personali;
- il regolamento (CE) n. 767/2008, articolo 2, lettera c), che valorizza la lotta alla frode nel sistema VIS;
- il regolamento (UE) 2019/817, articolo 2, che collega interoperabilità, identificazione corretta e contrasto alla frode d’identità;
- la Carta, articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se:
- la normativa sui dati biometrici costituisse una “nuova restrizione” vietata dalle clausole di standstill;
- tale restrizione fosse giustificata dall’obiettivo di prevenire e contrastare la frode in materia di identità e di documenti;
- fosse rilevante la durata della conservazione dei dati in rapporto alla durata del soggiorno legale o illegale;
- l’eventuale utilizzo dei dati per finalità di indagine e perseguimento di reati configurasse anch’esso una nuova restrizione e, in caso affermativo, fosse compatibile con la Carta.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte ricorda che l’articolo 13 della decisione n. 1/80 vieta l’introduzione di nuove misure che rendano più restrittive le condizioni di esercizio della libera circolazione dei lavoratori turchi rispetto a quelle esistenti alla data di entrata in vigore della decisione nello Stato membro interessato. Poiché la normativa olandese è successiva a tale data, e poiché impone come condizione per il permesso di soggiorno la raccolta di biometria poi conservata in un archivio centrale, essa rende più restrittive le condizioni di prima ammissione nel territorio e costituisce dunque una nuova restrizione.
La Corte aggiunge tuttavia che una simile restrizione può essere giustificata se risponde a un motivo imperativo di interesse generale, è idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e non eccede quanto necessario. In questo caso, l’obiettivo di prevenire e contrastare la frode d’identità e documentale è riconosciuto come legittimo, anche alla luce della rilevanza che l’ordinamento dell’Unione attribuisce alla lotta alla frode documentale e all’identificazione corretta delle persone.
Proporzionalità e tutela dei dati personali
Nel valutare la proporzionalità, la Corte osserva che:
- il trattamento riguarda solo dieci impronte digitali e un’immagine facciale;
- tali dati consentono un’identificazione affidabile e non presentano carattere intimo né comportano un disagio fisico o psichico particolare;
- l’accesso all’archivio è limitato ai funzionari autorizzati delle autorità competenti in materia di stranieri;
- la durata di conservazione è ancorata a criteri oggettivi e varia in funzione della situazione dello straniero, con un limite di cinque anni nei casi previsti;
- i dati sono distrutti immediatamente in caso di naturalizzazione.
Alla luce di questi elementi, la Corte conclude che la misura non va oltre quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito e non lede in modo sproporzionato i diritti di cui agli articoli 7 e 8 della Carta.
Seconda e terza questione
Quanto alla seconda questione, relativa alla possibilità di comunicare i dati biometrici a terzi per l’individuazione e il perseguimento di reati, la Corte rileva che dal fascicolo non risulta che A e B fossero sospettati di reati né che i loro dati siano stati effettivamente usati in un procedimento penale. La questione viene quindi dichiarata irricevibile per difetto di rilevanza concreta. Di conseguenza, la terza questione non viene esaminata.
Decisione e principio affermato
La Corte afferma che l’articolo 13 della decisione n. 1/80 dev’essere interpretato nel senso che una normativa come quella olandese costituisce una nuova restrizione, ma che essa è giustificata dall’obiettivo di prevenire e contrastare la frode in materia di identità e di documenti. Il ricorso all’archivio centrale dei dati biometrici dei cittadini turchi è quindi compatibile con il diritto dell’Unione nei limiti accertati dalla Corte.
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