Corte di giustizia, Sentenza C-260/18
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 ottobre 2019. — Kamil Dziubak e Justyna Dziubak contro Raiffeisen Bank International AG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Contratti conclusi con i consumatori – Clausole abusive – Mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera – Clausola relativa alla determinazione del tasso di cambio tra le valute – Effetti della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola – Possibilità per il giudice di porre rimedio alle clausole abusive ricorrendo a clausole generali del diritto civile – Valutazione dell’interesse del consumatore – Sussistenza del contratto senza clausole abusive. — Causa C-260/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta il caso di un mutuo ipotecario polacco indicizzato al franco svizzero, in cui alcune clausole di conversione sono state ritenute abusive. Essa chiarisce quando il contratto possa sopravvivere dopo l’eliminazione delle clausole e quando, invece, debba essere dichiarato invalido. La Corte esclude che il giudice possa sostituire le clausole abusive con norme generali di equità o usi e attribuisce rilievo decisivo alla volontà del consumatore sulla sorte del contratto.
Clausole abusive in un mutuo ipotecario indicizzato in valuta estera: limiti alla sostituzione delle clausole eliminate, mantenimento o invalidazione del contratto e ruolo della volontà del consumatore
La questione giuridica
Se, dopo aver dichiarato abusive le clausole di indicizzazione di un mutuo in valuta estera, il giudice nazionale possa: 1) colmare le lacune del contratto mediante norme generali di diritto civile e usi/equità; 2) valutare gli effetti dell’eventuale invalidazione guardando al momento della conclusione del contratto o a quello della controversia, e attribuendo rilievo decisivo alla volontà del consumatore; 3) mantenere in vita clausole abusive per evitare effetti sfavorevoli al consumatore; 4) far sopravvivere il contratto quando la soppressione delle clausole abusive ne altera l’oggetto principale.
Principio di diritto
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non osta a che il giudice nazionale, secondo il diritto interno, dichiari non sopravvivibile il contratto eliminando le clausole abusive se la loro soppressione ne modifica l’oggetto principale; invece osta a che le lacune siano colmate solo con norme generali su equità e usi non aventi natura suppletiva o pattizia. Inoltre, le conseguenze dell’eventuale invalidazione vanno valutate in base alle circostanze esistenti o prevedibili al momento della controversia e la volontà del consumatore è determinante; infine, il mantenimento di clausole abusive contro la volontà del consumatore non è consentito, neppure se l’invalidazione sarebbe per lui sfavorevole.
Norme richiamate
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 4, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 56 del codice civile polacco
- Articolo 65 del codice civile polacco
- Articolo 3531 del codice civile polacco
- Articolo 354 del codice civile polacco
- Articolo 3851 del codice civile polacco
- Articolo 3852 del codice civile polacco
Clausole abusive nel mutuo ipotecario indicizzato in valuta estera
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Okręgowy w Warszawie in una controversia tra due mutuatari consumatori e Raiffeisen Bank International AG. Al centro vi è un contratto di mutuo ipotecario in zloty polacchi ma indicizzato al franco svizzero, con clausole che disciplinavano il meccanismo di conversione tra PLN e CHF e che il giudice nazionale ha ritenuto abusive.
Fatti e procedimento principale
Il contratto, concluso il 14 novembre 2008, prevedeva:
- erogazione del prestito in PLN con conversione a un tasso collegato alla tabella di cambio della banca;
- determinazione del debito residuo in CHF;
- pagamento delle rate in CHF con addebito in PLN al cambio di vendita della banca;
- tasso di interesse variabile composto dal LIBOR 3M (CHF) più un margine fisso.
I mutuatari hanno chiesto in via principale la nullità del contratto, sostenendo che le clausole di indicizzazione consentivano alla banca di determinare unilateralmente il tasso di cambio e quindi l’importo del debito e delle rate. In subordine, sostenevano che il contratto potesse sopravvivere senza tali clausole, restando fissato l’importo in PLN e il tasso di interesse basato sul LIBOR CHF.
Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:
- se, eliminando clausole abusive, il vuoto possa essere colmato con disposizioni nazionali generali su usi ed equità, e non solo con norme suppletive;
- quando vadano valutate le conseguenze dell’invalidazione del contratto per il consumatore;
- se il consumatore possa mantenere le clausole abusive quando ciò eviterebbe effetti sfavorevoli dell’invalidazione;
- se il contratto possa restare in vita, pur trasformato nella sua struttura economica, dopo la rimozione delle clausole abusive.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il considerando 13 e gli articoli 1, paragrafo 2, 4, 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE;
- norme del codice civile polacco, in particolare gli articoli 56, 65, 3531, 354, 3851 e 3852.
Ragionamento della Corte: sopravvivenza del contratto e natura dell’oggetto principale
Sulla quarta questione, la Corte ribadisce che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 mira a ristabilire un equilibrio reale tra professionista e consumatore, ma non impone l’annullamento automatico di ogni contratto contenente clausole abusive. Il contratto deve, in linea di principio, sussistere senza le clausole abusive solo se ciò è giuridicamente possibile secondo il diritto nazionale, purché il criterio nazionale sia oggettivo.
La Corte osserva che, nel caso di specie, la soppressione delle clausole di indicizzazione può incidere non solo sul meccanismo di conversione, ma anche sul rischio di cambio, che è direttamente connesso all’oggetto principale del mutuo. Perciò, se il giudice nazionale ritiene che il contratto non possa sussistere senza tali clausole perché la loro eliminazione ne modifica la natura essenziale, l’articolo 6, paragrafo 1, non osta a dichiararne l’invalidità.
Ragionamento della Corte: divieto di sostituzione con norme generali di equità o usi
Sulla prima questione, la Corte distingue tra:
- disposizioni di diritto interno di natura suppletiva o applicabili in caso di accordo tra le parti, che possono eccezionalmente sostituire la clausola abusiva se l’invalidazione totale danneggerebbe il consumatore;
- disposizioni nazionali generali che richiamano equità, usi o principi di convivenza sociale, che non hanno questa funzione sostitutiva.
La Corte afferma che l’articolo 6, paragrafo 1, osta a colmare le lacune contrattuali sulla sola base di norme generali non suppletive e non pattizie. Tali norme non godono della presunzione di equilibrio propria delle disposizioni predisposte dal legislatore per disciplinare specifici contratti.
Ragionamento della Corte: momento della valutazione e volontà del consumatore
Sulla seconda questione, la Corte precisa che gli effetti pregiudizievoli dell’invalidazione del contratto devono essere valutati con riferimento alle circostanze esistenti o prevedibili al momento della controversia, non al momento della conclusione del contratto. La tutela serve infatti a proteggere gli interessi attuali e reali del consumatore.
La Corte aggiunge che la volontà del consumatore è determinante: se il consumatore non intende avvalersi della protezione contro le clausole abusive, o si oppone alla conservazione del contratto in forma integrata, il giudice non può imporgli una tutela che egli non desidera. Il sistema della direttiva 93/13 non è infatti obbligatorio in senso assoluto contro la volontà del consumatore.
Ragionamento della Corte: impossibilità di mantenere clausole abusive contro il consumatore
Sulla terza questione, la Corte afferma che l’articolo 6, paragrafo 1, osta al mantenimento delle clausole abusive quando la loro soppressione comporti l’invalidazione dell’intero contratto e il giudice ritenga tale invalidazione sfavorevole al consumatore, se quest’ultimo non ha acconsentito al mantenimento. Il consenso libero e informato del consumatore è necessario per derogare alla regola della non vincolatività delle clausole abusive.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- il contratto può essere dichiarato invalido se, eliminando le clausole abusive, non può sussistere senza modificarne la natura principale;
- le conseguenze dell’invalidazione si valutano al momento della controversia;
- non è possibile sostituire le clausole abusive con norme generali su equità e usi;
- il mantenimento delle clausole abusive è escluso se il consumatore non vi consente.
Principi pratici per l’operatore italiano
Per gli operatori pratici, la pronuncia conferma che nei contratti di mutuo in valuta estera la clausola sul meccanismo di cambio può essere essenziale. Se la sua eliminazione travolge l’assetto economico del contratto, il giudice può arrivare alla nullità, ma non può “salvare” il contratto con clausole di stile, equità o usi non suppletivi. Centrale è la verifica dell’interesse attuale del consumatore e del suo consenso espresso alla eventuale sopravvivenza del contratto o delle clausole controverse.
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