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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-42/18

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 ottobre 2019. — Finanzamt Trier contro Cardpoint GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Esenzioni – Articolo 13, parte B, lettera d), punto 3 – Operazioni relative ai pagamenti – Servizi forniti da una società a una banca per la gestione di distributori automatici di banconote. — Causa C-42/18

Giurisprudenza europea62018CJ0042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha escluso che i servizi forniti da Cardpoint per il funzionamento dei bancomat rientrino nell’esenzione IVA per le operazioni relative ai pagamenti. Pur essendo indispensabili al prelievo, tali attività restano tecniche e amministrative, poiché l’autorizzazione, l’addebito e il trasferimento del denaro sono effettuati dalla banca emittente. La pronuncia conferma un’interpretazione restrittiva delle esenzioni IVA e si riallaccia alla giurisprudenza Bookit, SDC e DPAS.

IVA: i servizi tecnici e operativi resi a una banca per la gestione di sportelli automatici di prelievo di contante non costituiscono "operazioni relative ai pagamenti" esenti.

La questione giuridica

Se l’articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva 77/388/CEE debba essere interpretato nel senso che sono esenti da IVA i servizi tecnici e amministrativi prestati a una banca per il funzionamento, il rifornimento, l’installazione di hardware e software, la trasmissione della richiesta di autorizzazione, l’erogazione del contante e la registrazione dei prelievi presso distributori automatici di banconote, anche alla luce della sentenza Bookit.

Principio di diritto

Non rientrano nell’esenzione IVA per le "operazioni relative ai pagamenti" i servizi di natura tecnica, amministrativa e materiale prestati a una banca per la gestione di distributori automatici di banconote quando il prestatore non effettua esso stesso il trasferimento dei fondi, non addebita o accredita i conti, non autorizza l’operazione e non realizza modifiche giuridiche ed economiche proprie del pagamento; è irrilevante che tali servizi siano indispensabili all’esecuzione del prelievo.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Sesta direttiva 77/388/CEE, articolo 13, parte B, lettera d), punto 3
  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 135, paragrafo 1, lettera d)
  • Umsatzsteuergesetz, articolo 4, punto 8, lettera d)
  • Sentenza Bookit, C‑607/14
  • Sentenza SDC, C‑2/95
  • Sentenza DPAS, C‑5/17

IVA e servizi per la gestione dei distributori automatici di banconote

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesfinanzhof in materia di IVA e di esenzioni per le operazioni relative ai pagamenti. Il giudizio nazionale oppone il Finanzamt Trier alla Cardpoint GmbH, società incaricata di prestare servizi a una banca per il funzionamento di distributori automatici di banconote.

Fatti e procedimento principale

Cardpoint rendeva operativi i distributori automatici, li riforniva di contante, installava hardware e software per leggere i dati delle carte bancarie, trasmetteva la richiesta di autorizzazione al prelievo alla banca emittente e registrava le operazioni. Il giudice nazionale rileva che, in caso di autorizzazione, la banca emittente addebitava il conto del titolare, autorizzava il prelievo e trasferiva la proprietà delle somme al cliente, mentre Cardpoint eseguiva solo l’erogazione materiale del contante e la registrazione delle operazioni.

Quadro normativo rilevante

La questione verte sull’articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva 77/388/CEE, relativo all’esenzione per le operazioni, comprese quelle di negoziazione, concernenti i pagamenti. La Corte osserva che tale disposizione è stata ripresa, in termini sostanzialmente identici, dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE, sicché la giurisprudenza resa su quest’ultima è rilevante anche per l’interpretazione della sesta direttiva. È richiamato anche l’articolo 267 TFUE per il rinvio pregiudiziale.

Questione pregiudiziale

Il Bundesfinanzhof chiede in sostanza se servizi tecnici e amministrativi come quelli svolti da Cardpoint per i bancomat debbano essere trattati come operazioni relative ai pagamenti esenti da IVA, anche se la sentenza Bookit aveva escluso l’esenzione per servizi analoghi nel contesto della vendita di biglietti del cinema tramite carta.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che, per rientrare nell’esenzione, il servizio deve costituire un insieme distinto e valutato globalmente, idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali di un pagamento, cioè a operare un trasferimento di fondi e a produrre modifiche giuridiche ed economiche. Occorre quindi distinguere tali operazioni dalle semplici prestazioni materiali o tecniche.

Nel caso esaminato, Cardpoint non addebitava i conti bancari, non autorizzava le operazioni e non aveva potere decisionale sul prelievo. Essa si limitava a trasmettere i dati alla banca emittente, a erogare il contante dopo l’autorizzazione e a registrare l’operazione. Secondo la Corte, ciò non comporta un trasferimento di fondi imputabile a Cardpoint né le modifiche giuridiche ed economiche che caratterizzano una vera operazione di pagamento.

La circostanza che la prestazione includesse anche la consegna fisica delle banconote non cambia la conclusione, perché il trasferimento della proprietà del denaro avveniva direttamente per effetto dell’autorizzazione e dell’addebito effettuati dalla banca emittente. Anche le registrazioni trasmesse alla banca e alla Bundesbank avevano una funzione informativa o contabile, ma non svolgevano da sole le funzioni essenziali di un pagamento.

La Corte ribadisce inoltre che il solo fatto che i servizi siano indispensabili per realizzare il prelievo non basta per attrarli nell’esenzione, atteso il carattere restrittivo delle esenzioni IVA. La finalità dell’esenzione, volta anche a evitare difficoltà di determinazione del corrispettivo, non soccorre nel caso di specie, poiché il compenso dovuto a Cardpoint era facilmente determinabile.

Decisione

La Corte dichiara che l’articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che i servizi forniti a una banca per la gestione di distributori automatici di banconote, consistenti nel loro funzionamento, rifornimento, installazione di hardware e software, trasmissione della richiesta di autorizzazione, erogazione del contante e registrazione dei prelievi, non rientrano nell’esenzione IVA per le operazioni relative ai pagamenti.

Principio affermato

L’esenzione IVA per le operazioni relative ai pagamenti riguarda solo prestazioni che realizzano esse stesse il trasferimento di fondi o le modifiche giuridiche ed economiche tipiche del pagamento; non vi rientrano i servizi tecnici, amministrativi o materiali che, pur necessari all’operazione, si limitano a renderne possibile l’esecuzione da parte di altri soggetti.

Come è indicizzato

Materieivaesenzioni fiscaliservizi di pagamentoservizi finanziaridistributori automatici di contante

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