Corte di giustizia, Sentenza C-208/18
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2019. — Jana Petruchová contro FIBO Group Holdings Limited. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 17, paragrafo 1 – Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori – Nozione di “consumatore” – Persona fisica che opera sul mercato internazionale dei cambi attraverso una società di intermediazione finanziaria – Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) – Direttiva 2004/39/CE – Nozione di “cliente al dettaglio”. — Causa C-208/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la tutela giurisdizionale speciale del consumatore può applicarsi anche ai contratti CFD e alle operazioni Forex, purché il contratto sia estraneo all'attività professionale della persona fisica. Ha escluso che il carattere sofisticato o rischioso dell'investimento, le competenze dell'investitore o la sua attivazione sul mercato possano di per sé far venire meno la qualifica di consumatore. La nozione di consumatore del regolamento Bruxelles I bis non è inoltre condizionata dalla disciplina di Roma I né dalla classificazione dell'investitore come cliente al dettaglio nella direttiva MiFID.
Interpretazione della nozione di "consumatore" ex articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis in relazione a operazioni Forex tramite CFD eseguite da un intermediario finanziario.
La questione giuridica
Si chiede se una persona fisica che conclude con un intermediario finanziario un contratto differenziale (CFD) per operare sul mercato Forex tramite tale intermediario possa essere qualificata come "consumatore" ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, e se incidano su tale qualifica il valore delle operazioni, i rischi elevati, le conoscenze o competenze finanziarie, il comportamento attivo dell'investitore, l'esclusione degli strumenti finanziari dall'articolo 6 del regolamento Roma I e la nozione di "cliente al dettaglio" della direttiva 2004/39/CE.
Principio di diritto
Ai fini dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, una persona fisica che conclude un CFD con un intermediario finanziario e opera sul mercato Forex tramite esso è consumatore solo se quel contratto è stato concluso al di fuori e indipendentemente da qualsiasi attività professionale; il giudice deve verificarlo in concreto. Non rilevano, di per sé, né l'importo delle operazioni, né l'ampiezza dei rischi, né le conoscenze o competenze finanziarie, né il comportamento attivo dell'investitore; sono inoltre irrilevanti l'esclusione degli strumenti finanziari dall'articolo 6 del regolamento Roma I e la qualifica di "cliente al dettaglio" ai sensi della direttiva 2004/39/CE.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articoli 17, 18, 19 e 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I)
- Articolo 6 del regolamento (CE) n. 593/2008
- Direttiva 2004/39/CE
- Articolo 4, paragrafo 1, punti 10, 11, 12 e 17, della direttiva 2004/39/CE
- Allegato I, sezione C, punto 9, della direttiva 2004/39/CE
- Allegato II della direttiva 2004/39/CE
Interpretazione della nozione di consumatore nei contratti CFD/Forex
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Nejvyšší soud (Corte suprema ceca) in materia di competenza giurisdizionale per contratti conclusi da consumatori. La Corte è chiamata a stabilire se una persona fisica che opera sul mercato internazionale dei cambi mediante CFD e tramite un intermediario finanziario possa invocare la protezione prevista dagli articoli 17-19 del regolamento (UE) n. 1215/2012.
Fatti e procedimento principale
La sig.ra Jana Petruchová, domiciliata in Repubblica ceca, aveva concluso con FIBO Group Holdings Limited, società di intermediazione cipriota, un contratto quadro a distanza per operare sul mercato FOREX attraverso CFD. Il contratto conteneva una clausola attributiva di competenza a favore dei giudici ciprioti. In seguito a un ritardo di 16 secondi nell'esecuzione di un ordine di acquisto di 35 lotti, la sig.ra Petruchová ha chiesto il risarcimento del preteso arricchimento senza causa davanti ai giudici cechi, sostenendo di essere consumatrice e che la clausola di foro fosse inefficace ai sensi degli articoli 19 e 25, paragrafo 4, del regolamento n. 1215/2012.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto la sezione 4 del capo II del regolamento n. 1215/2012, dedicata ai contratti conclusi da consumatori, e in particolare gli articoli 17, 18, 19 e 25, paragrafo 4. Vengono poi considerati il regolamento Roma I, in particolare l'articolo 6 e il relativo paragrafo 4, lettera d), nonché la direttiva 2004/39/CE, con le definizioni di cliente, cliente professionale, cliente al dettaglio e strumento finanziario contenute nell'articolo 4 e nell'allegato II, oltre al richiamo ai contratti differenziali nell'allegato I, sezione C, punto 9.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva se la nozione di consumatore includa anche una persona fisica che partecipa attivamente alle negoziazioni sul mercato FOREX sulla base di ordini propri eseguiti da un professionista. In sostanza, il dubbio riguardava se il comportamento dell'investitore, la dimensione economica dell'operazione, il rischio finanziario, le sue competenze o la qualificazione come cliente al dettaglio potessero escludere la tutela del consumatore.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che la nozione di consumatore deve essere interpretata restrittivamente e in modo oggettivo, avendo riguardo alla posizione della persona nel singolo contratto e alla natura e finalità di quest'ultimo. È consumatore solo chi agisce al di fuori e indipendentemente da qualsiasi attività professionale.
Applicando tali criteri, la Corte osserva che i CFD rientrano, in linea di principio, nella sezione 4 del capo II del regolamento n. 1215/2012, poiché tale sezione si applica a tutti i tipi di contratti salvo l'eccezione espressa per il trasporto. Inoltre, l'ammontare elevato delle operazioni non è decisivo, perché il regolamento non prevede alcuna soglia quantitativa; escludere la tutela in ragione del valore dell'investimento comprometterebbe la prevedibilità delle norme di competenza.
Quanto ai rischi finanziari elevati, la Corte afferma che essi sono irrilevanti ai fini della qualifica di consumatore. Analogamente, le conoscenze o competenze della persona nel settore finanziario non sono determinanti, poiché la nozione è oggettiva e non dipende dalla situazione soggettiva o dal grado di esperienza dell'interessato. Anche il fatto che l'investitore operi attivamente sul mercato, impartendo ordini e assumendosi il rendimento dell'investimento, non impedisce di essere consumatore se il contratto è stato concluso per fini estranei all'attività professionale.
La Corte esclude poi che l'esclusione degli strumenti finanziari dall'articolo 6 del regolamento Roma I possa incidere sull'interpretazione dell'articolo 17 del regolamento n. 1215/2012. I due regolamenti perseguono obiettivi diversi: Roma I disciplina la legge applicabile, mentre Bruxelles I bis regola la competenza giurisdizionale. La coerenza sistematica non consente di importare nel regolamento sulla competenza limiti estranei alla sua ratio protettiva.
Infine, la qualifica di cliente al dettaglio della direttiva 2004/39/CE è ritenuta in linea di principio irrilevante. La nozione di cliente al dettaglio è più ampia e non coincide con quella di consumatore, potendo riferirsi anche a persone giuridiche; essa serve soprattutto a modulare gli obblighi informativi dell'impresa di investimento, non a determinare la competenza giurisdizionale.
Decisione
La Corte conclude che una persona fisica che conclude un CFD con una società di intermediazione finanziaria e opera sul Forex tramite essa è consumatore, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, se il contratto non rientra nella sua attività professionale. Spetta al giudice nazionale verificare tale circostanza concreta. La clausola attributiva di competenza pattuita prima della controversia non può prevalere se ricadono gli articoli 17-19 del regolamento, ma la verifica preliminare della qualità di consumatore resta decisiva.
Principio affermato
La tutela speciale del consumatore in materia di competenza giurisdizionale si applica anche agli investimenti in CFD e operazioni Forex, purché il contratto sia estraneo all'attività professionale della persona fisica; elementi come il rischio, il valore delle operazioni, l'esperienza finanziaria o la qualifica di cliente al dettaglio non bastano, da soli, a escludere la qualità di consumatore.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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