Tribunale, Ordinanza T-136/19
Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 14 marzo 2022. — Bulgarian Energy Holding EAD e a. contro Commissione europea. — Mezzo istruttorio – Articolo 103, paragrafo 3, del regolamento di procedura – Produzione di versioni non riservate di documenti. — Causa T-136/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’ordinanza riguarda la gestione della riservatezza di documenti prodotti dalla Commissione in un ricorso contro una decisione antitrust concernente il mercato del gas bulgaro. Il Tribunale applica l’articolo 103 del proprio regolamento di procedura per stabilire quali allegati debbano essere comunicati alle ricorrenti in versione non riservata e quali possano restare riservati. La decisione valorizza il bilanciamento tra segreto commerciale e diritto di difesa, distinguendo tra informazioni già note, dati storici e elementi effettivamente sensibili ma irrilevanti. In esito, ordina la produzione di versioni non riservate di diversi allegati, con espunzioni mirate, e mantiene fuori dal fascicolo i documenti già depositati in versione riservata.
Mezzo istruttorio ex articolo 103, paragrafo 3, del regolamento di procedura: criteri per ordinare la produzione di versioni non riservate di documenti depositati in giudizio e bilanciamento tra riservatezza e diritto di difesa.
La questione giuridica
Se, nell’ambito di un ricorso di annullamento/ riforma contro una decisione della Commissione in materia di abuso di posizione dominante, il Tribunale debba comunicare alle ricorrenti, in tutto o in parte, documenti e allegati prodotti dalla Commissione a seguito di un mezzo istruttorio quando siano coperti da riservatezza; in particolare, se i resoconti dettagliati delle riunioni, le domande di trattamento riservato, la relazione informativa e le osservazioni sul seguito contengano elementi non riservati o, pur riservati, rilevanti ai fini della decisione della controversia, tali da imporne la comunicazione in versione non riservata ai sensi dell’articolo 103 del regolamento di procedura.
Principio di diritto
Nel controllo giurisdizionale di una decisione antitrust, il Tribunale deve anzitutto verificare se i documenti prodotti a seguito di un mezzo istruttorio siano realmente riservati; se non lo sono, vanno comunicati alle ricorrenti. Se invece presentano carattere riservato, il Tribunale deve compiere un bilanciamento tra tale riservatezza e le esigenze del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e del contraddittorio, potendo ordinare la produzione di una versione non riservata o di una sintesi. Applicando tali criteri, il Tribunale ha imposto alla Commissione di depositare versioni non riservate, con limitate espunzioni, dei documenti che contenevano informazioni non più riservate o riservate ma irrilevanti, e ha escluso la comunicazione integrale dei resoconti dettagliati, sostituiti dalla relazione informativa redatta dai rappresentanti esterni delle ricorrenti, ritenuta sufficiente a tutelare il contraddittorio.
Norme richiamate
- Articolo 102 TFUE
- Articolo 261 TFUE
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 103, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale
- Comunicazione della Commissione sulle migliori pratiche relative ai procedimenti previsti dagli articoli 101 e 102 TFUE (punto 98)
Mezzo istruttorio e produzione di versioni non riservate di documenti
L’ordinanza interviene nel giudizio T-136/19, proposto da Bulgarian Energy Holding, Bulgartransgaz e Bulgargaz contro la decisione della Commissione C(2018) 8806 final del 17 dicembre 2018, adottata ai sensi dell’articolo 102 TFUE nel caso AT.39849 – BEH Gas. Il Tribunale è chiamato a stabilire, nell’ambito di un mezzo istruttorio ex articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura, se taluni documenti prodotti dalla Commissione debbano essere comunicati alle ricorrenti in versione non riservata ai sensi dell’articolo 103 del medesimo regolamento.
Parti e contesto del procedimento principale
Le ricorrenti sono tre società del gruppo energetico bulgaro: Bulgarian Energy Holding EAD, Bulgartransgaz EAD e Bulgargaz EAD. La convenuta è la Commissione europea; intervengono la Repubblica di Bulgaria a sostegno delle ricorrenti e Overgas Inc. a sostegno della Commissione.
Il ricorso principale mira all’annullamento, o in subordine alla riforma, della decisione con cui la Commissione ha constatato un abuso di posizione dominante su vari mercati e ha irrogato un’ammenda. Nel primo motivo di ricorso le ricorrenti lamentano, in particolare, di non avere avuto accesso, o di averne avuto uno insufficiente, a documenti che conterrebbero elementi di prova a discarico, con conseguente violazione del principio di buona amministrazione e dei diritti della difesa.
Normativa e criteri applicati dal Tribunale
Il Tribunale richiama:
- l’articolo 103, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento di procedura;
- l’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura;
- l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali;
- l’articolo 64 del regolamento di procedura;
- la comunicazione della Commissione sulle migliori pratiche relative ai procedimenti previsti dagli articoli 101 e 102 TFUE, in particolare il punto 98 relativo alla data room.
Il Tribunale ribadisce che, quando è chiamato a controllare il carattere riservato di informazioni o atti prodotti in giudizio:
- deve prima verificare se gli elementi siano realmente riservati;
- se non lo sono, deve comunicarli alle altre parti;
- se sono riservati, deve poi bilanciare la riservatezza con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e con il principio del contraddittorio;
- può infine ordinare la produzione di una versione non riservata o di una sintesi.
Richiama inoltre i criteri consolidati secondo cui non è riservata l’informazione già pubblica, accessibile agli ambienti specializzati, ricavabile da altri atti del fascicolo o priva di specificità; e ricorda che le informazioni riservate da almeno cinque anni sono normalmente considerate storiche, salvo circostanze eccezionali che impongano ancora tutela come segreto industriale o commerciale.
Resoconti dettagliati, domande di riservatezza e relazione informativa
Nel procedimento amministrativo la Commissione aveva svolto otto riunioni con Overgas e ne aveva redatto sia resoconti dettagliati sia note sintetiche. Le ricorrenti avevano ottenuto le note sintetiche e, in una data room, i loro rappresentanti esterni avevano potuto consultare i resoconti dettagliati; sulla base di tale consultazione avevano redatto una relazione informativa, versata agli atti come allegato X.16.
Il Tribunale osserva che:
- le giustificazioni addotte da Overgas per chiedere il trattamento riservato dei resoconti dettagliati erano, esse stesse, sensibili e potevano essere protette;
- tuttavia, tali giustificazioni erano anche rilevanti ai fini della causa, poiché le ricorrenti lamentavano di non averle conosciute;
- pertanto, in applicazione dell’articolo 103, paragrafo 3, la Commissione doveva depositare la domanda di trattamento riservato del 18 gennaio 2018 con una limitata espunzione.
Quanto alla relazione informativa, il Tribunale distingue le parti non riservate da quelle effettivamente riservate ma irrilevanti. Conclude che la maggior parte del contenuto può essere comunicata alle ricorrenti, con espunzioni molto limitate, perché i relativi elementi erano già noti, ricavabili da altri atti del fascicolo o divenuti storici. Solo due frammenti restano riservati, ma sono irrilevanti ai fini della decisione della controversia; perciò dispone il deposito di una nuova versione di X.16 con tali soli occultamenti.
Per contro, i resoconti dettagliati stessi, considerati globalmente, restano riservati; il Tribunale ritiene sufficiente, per le esigenze del contraddittorio, la relazione informativa redatta dai rappresentanti esterni delle ricorrenti, che svolge una funzione analoga a quella di una sintesi non riservata. Di conseguenza, non ordina la comunicazione integrale degli allegati X.1-X.8.
Osservazioni sul seguito delle riunioni: analisi documento per documento
Il Tribunale esamina poi le osservazioni sul seguito delle varie riunioni con Overgas, distinguendo tra allegati riservati, non riservati e rilevanti o irrilevanti ai fini della causa.
Riunione del 13 ottobre 2010 (allegato X.10)
Alcuni elementi risultano non più riservati perché:
- sono storici;
- sono già noti alle ricorrenti;
- sono esposti nella comunicazione degli addebiti o nella decisione impugnata;
- oppure concernono aspetti commerciali ormai superati nel tempo.
Restano riservati, ma irrilevanti:
- la nota 18 a pagina 89, contenente i nomi di consumatori industriali interessati a contratti con Overgas nel 2010-2011;
- la nota 42 a pagina 103;
- le considerazioni sulle dichiarazioni politiche e sulla campagna di immagine a partire dal 2009;
- la parte dedicata alla monopolizzazione del gas importato dalla Russia;
- gli ultimi due paragrafi di pagina 109 e l’inizio di pagina 110.
La Commissione è quindi invitata a depositare una nuova versione dell’allegato X.10 con le espunzioni indicate.
Riunione del 13 gennaio 2011 (allegato X.11)
Il Tribunale considera non riservati vari passaggi perché già noti alle ricorrenti o ricostruibili da lettere e da altri atti del fascicolo. Restano riservati due passaggi alle pagine 171 e 172, relativi a ulteriori riferimenti di Overgas e ai timori per le conseguenze della divulgazione dei resoconti dettagliati; tali parti sono però irrilevanti ai fini della controversia, perché non contengono valutazioni del comportamento delle ricorrenti.
La Commissione deve depositare una nuova versione dell’allegato X.11 con le sole espunzioni indicate.
Riunione del 17 marzo 2011 (allegato X.12)
Il Tribunale ritiene non riservati i passaggi che descrivono, in termini generali, i vantaggi per i clienti finali e gli effetti della penetrazione di Overgas nel mercato, nonché il riferimento ai contatti con la DG Energia.
Restano riservati i nomi di società terze e le tabelle con l’elenco dei potenziali clienti di Overgas e i quantitativi di gas che avrebbero previsto di acquistare. Tuttavia, tali elementi sono irrilevanti ai fini della decisione, perché non incidono sulla motivazione della decisione impugnata.
Riunione del 15 dicembre 2011 (allegato X.13)
Il Tribunale considera non riservati vari passaggi sul contesto commerciale, sui rapporti con fornitori e partner e sui contatti con il regolatore bulgaro, trattandosi per lo più di dati storici o già noti.
Restano riservati i nomi di società terze e una parte del testo che consente di identificarne una; anche questi elementi sono però irrilevanti per la controversia, perché è sufficiente che le ricorrenti sappiano che si tratta di imprese attive nel settore del gas o di un cliente finale.
Riunione del 17 giugno 2013 (allegato X.14)
Il Tribunale rileva che la versione non riservata già comunicata alle ricorrenti durante il procedimento amministrativo non conteneva occultamenti. Poiché le ricorrenti hanno già avuto accesso a tale allegato, la loro domanda di nuova comunicazione è priva di oggetto.
Riunione del 20 ottobre 2016 (allegato X.15)
Le ricorrenti non avevano ricevuto alcuna comunicazione, neppure non riservata. Il Tribunale osserva tuttavia che il documento riguarda l’evoluzione del mercato del gas in Bulgaria e l’atteggiamento di Bulgargaz e Bulgartransgaz nel 2016, cioè dopo la fine del periodo di infrazione. Pur potendo contenere informazioni ancora sensibili, tali osservazioni non sono state prese in considerazione nella decisione impugnata e sono quindi irrilevanti ai fini della causa.
Esito della ponderazione e dispositivo
All’esito dell’analisi, il Tribunale ordina alla Commissione di depositare versioni non riservate, con le espunzioni specificate nei punti della motivazione, dei seguenti documenti:
- X.9(1);
- X.10;
- X.11;
- X.12;
- X.13;
- X.16.
Inoltre:
- la Commissione deve indicare se tali allegati siano riservati nei confronti della Repubblica di Bulgaria;
- le versioni non riservate saranno comunicate alle ricorrenti per le loro osservazioni;
- le ricorrenti dovranno indicare se gli allegati siano riservati verso la Repubblica di Bulgaria;
- se necessario, le parti dovranno depositare una versione non riservata comune nei confronti della Repubblica di Bulgaria;
- gli allegati X.1-X.16, nella versione depositata il 17 giugno 2021, sono stralciati dal fascicolo, poiché non possono essere presi in considerazione dal Tribunale ai sensi dell’articolo 64 del regolamento di procedura.
Le spese sono riservate.
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