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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-244/23

Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 26 ottobre 2023. — Eugen Tomac contro Consiglio dell'Unione europea. — Ricorso per carenza – Diritto istituzionale – Piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen in Romania – Obbligo di adottare una decisione in virtù dell’articolo 4 del protocollo relativo alle condizioni e modalità d’ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione – Qualità di ricorrente privilegiato – Ricorso manifestamente infondato in diritto. — Causa T-244/23

Giurisprudenza europea62023TO0244

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto come manifestamente infondato il ricorso di Eugen Tomac, diretto a far constatare una presunta carenza del Consiglio per mancata adozione di una decisione sulla piena applicazione di Schengen in Romania. Ha ritenuto che l’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo di adesione richieda l’unanimità e non imponga al Consiglio un obbligo di agire in senso favorevole, escludendo così il ricorso per carenza. Ha inoltre negato che un deputato europeo possa essere qualificato come ricorrente privilegiato.

Ricorso per carenza contro il Consiglio in materia di piena applicazione dell’acquis di Schengen in Romania e richiesta di riconoscimento della qualità di ricorrente privilegiato

La questione giuridica

Se il Consiglio fosse tenuto ad adottare una decisione sulla piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen in Romania ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo relativo alle condizioni e modalità d’ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione, cosicché il mancato seguito dato alla richiesta di agire integrasse una carenza ai sensi dell’articolo 265 TFUE; e se un deputato europeo possa ottenere la qualità di ricorrente privilegiato.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che non sussiste carenza del Consiglio quando la normativa primaria applicabile subordina l’adozione della decisione all’unanimità dei rappresentanti degli Stati membri interessati e non impone alcun termine per deliberare: in tal caso il Consiglio dispone di un margine discrezionale e un singolo non può pretendere che venga adottata una decisione in un senso determinato. Inoltre, la qualità di ricorrente privilegiato spetta esclusivamente agli enti elencati dall’articolo 263, secondo comma, TFUE, sicché non può essere riconosciuta a un deputato europeo.

Norme richiamate

  • Articolo 265 TFUE
  • Articolo 263, secondo comma, TFUE
  • Articolo 4, paragrafi 1 e 2, del protocollo relativo alle condizioni e modalità d’ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea
  • Decisione 1999/435/CE
  • Protocollo (n. 19) sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea

Ricorso per carenza relativo alla piena applicazione di Schengen in Romania

L’ordinanza riguarda un ricorso ex articolo 265 TFUE proposto da un deputato europeo rumeno contro il Consiglio, in relazione alla mancata adozione di una decisione sulla piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen in Romania. Il Tribunale decide con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura, ritenendo il ricorso manifestamente infondato in diritto.

Fatti e contesto normativo

Il Tribunale ricostruisce il quadro dell’acquis di Schengen e il suo inserimento nei trattati. Richiama in particolare l’articolo 4 del protocollo relativo alle condizioni e modalità d’ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, che distingue tra:

  • disposizioni già applicabili dalla data di adesione ai sensi del paragrafo 1;
  • disposizioni che si applicano solo in virtù di una decisione del Consiglio adottata dopo verifica del rispetto dei requisiti e con voto unanime dei rappresentanti degli Stati membri interessati, ai sensi del paragrafo 2.

Il Tribunale ripercorre poi i passaggi istituzionali precedenti: progetti di decisione del 2010, 2011 e 2022, risoluzioni del Parlamento europeo, comunicazioni della Commissione e conclusioni tecniche che confermavano la preparazione della Romania. Il progetto n. 15218/22, esaminato dal Consiglio l’8 dicembre 2022, non è stato adottato per mancanza di unanimità.

Domande del ricorrente e richiesta di agire

Il ricorrente aveva prima chiesto al Consiglio, con lettera del 6 febbraio 2023, di adottare una decisione sulla piena applicazione di Schengen in Romania. Nella sua prospettazione, il Consiglio avrebbe dovuto ignorare un’opposizione ritenuta ingiustificata di uno Stato membro, invocando i principi di uguaglianza, non discriminazione e leale cooperazione.

Ragionamento del Tribunale sul ricorso per carenza

Il Tribunale ricorda che il ricorso per carenza presuppone l’esistenza di un obbligo giuridico di agire in capo all’istituzione interessata. Verifica quindi se, al momento della richiesta di agire, il Consiglio fosse tenuto ad adottare una decisione nel senso richiesto dal ricorrente.

Esclude tale obbligo per tre ragioni principali:

  • l’articolo 4 del protocollo di adesione non fissa alcun termine entro il quale il Consiglio debba decidere;
  • la disposizione prevede espressamente una deliberazione all’unanimità, il che attribuisce ai rappresentanti degli Stati membri interessati un potere discrezionale e non impone loro di votare a favore;
  • il Consiglio non può essere considerato inerte, poiché aveva già predisposto diversi progetti di decisione e continuava i negoziati.

Di conseguenza, il rifiuto di dare seguito alla richiesta del ricorrente non integra una violazione dell’articolo 265 TFUE: non vi era alcun obbligo di adottare la decisione in assenza dell’unanimità richiesta.

Qualità di ricorrente privilegiato

Il Tribunale respinge anche la domanda con cui il ricorrente chiedeva di essere riconosciuto come "ricorrente privilegiato". Osserva che, ai sensi dell’articolo 263, secondo comma, TFUE, tale qualità è riservata esclusivamente a Stati membri, Parlamento, Consiglio e Commissione. Un deputato europeo non rientra tra i soggetti legittimati in via privilegiata.

Decisione e principi affermati

Il ricorso è integralmente respinto come manifestamente infondato in diritto, senza notifica al Consiglio. Il principio affermato è che, quando il diritto primario subordina l’adozione di una decisione del Consiglio all’unanimità dei membri interessati e non impone un termine, i singoli non possono ottenere in via di carenza l’adozione dell’atto né costringere il Consiglio a pronunciarsi in un senso determinato. Inoltre, la legittimazione privilegiata è tassativa e non estensibile per analogia.

Come è indicizzato

Materieacquis di schengendiritto istituzionale dell’unione europearicorso per carenzaallargamento dell’unione europeaprocedura di voto nel consiglio

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