Tribunale, Sentenza T-773/22
Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 25 October 2023. — Contorno Textil, SL v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for an EU figurative mark, representing a dachshund in profile, GILBERT TECKEL – Earlier EU figurative mark representing a dachshund in profile – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Equal treatment – Legal certainty. — Case T-773/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Contorno Textil contro la decisione che aveva confermato l’opposizione di Harmont & Blaine al marchio figurativo "GILBERT TECKEL". Ha ritenuto che, nonostante alcune differenze grafiche, i due segni evocassero entrambi in modo sostanzialmente coincidente un bassotto e che ciò bastasse, insieme all’identità dei prodotti, a fondare il rischio di confusione. È stata inoltre esclusa la possibilità di ordinare direttamente la registrazione del marchio richiesto e respinte le censure basate su parità di trattamento e certezza del diritto.
Nullità/annullamento del rifiuto di registrazione di un marchio UE figurativo con cane bassotto per rischio di confusione con marchio anteriore analogo; limiti del potere di riforma del Tribunale.
La questione giuridica
Se la domanda di marchio figurativo "GILBERT TECKEL" potesse essere registrata in presenza di un marchio anteriore figurativo raffigurante un bassotto, alla luce dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001; se il Tribunale potesse ordinare direttamente la registrazione o dichiararne la registrabilità; se la decisione impugnata violasse i principi di parità di trattamento e di certezza del diritto per asserita incoerenza con la prassi EUIPO e con la giurisprudenza invocata.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che, per il pubblico generale francese con attenzione media, la domanda di marchio figurativo "GILBERT TECKEL" presenta un rischio di confusione con il marchio anteriore figurativo del bassotto, perché i segni coincidono nella raffigurazione, molto riconoscibile, di un bassotto in profilo, i loro elementi verbali e figurativi si rafforzano reciprocamente e il marchio richiesto condivide con quello anteriore una notevole similitudine concettuale e almeno una bassa similitudine visiva, a fronte dell’identità dei prodotti di classe 25. Il Tribunale ha inoltre precisato che non può ordinare la registrazione o dichiararne astrattamente la registrabilità, poiché l’organo di ricorso dell’EUIPO non dispone di tale potere in assenza di una decisione formale del dipartimento di registrazione, e che la legittimità della decisione non può essere rimessa in discussione invocando precedenti decisioni EUIPO o una prassi amministrativa diversa.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 51 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 94, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Rifiuto di registrazione del marchio figurativo "GILBERT TECKEL" per rischio di confusione con un marchio anteriore di bassotto
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale, Sezione sesta, ha esaminato una controversia relativa a due segni figurativi raffiguranti un bassotto in profilo, utilizzati per prodotti identici in classe 25.
Fatti e procedimento amministrativo
Contorno Textil ha depositato nel 2019 una domanda di registrazione di marchio UE figurativo per "Clothing; footwear; headgear". Harmont & Blaine ha presentato opposizione fondandosi su un marchio anteriore, un’registrazione internazionale con effetto nell’Unione, anch’essa relativa a prodotti della classe 25. L’opposizione è stata accolta dalla Divisione di opposizione e, in appello, la Commissione di ricorso ha confermato il diniego ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Domanda al Tribunale e questioni controverse
La ricorrente chiedeva, in via principale, la riforma della decisione con ammissione alla registrazione del marchio per tutti i prodotti contestati e, in subordine, l’annullamento della decisione. Le doglianze vertevano su:
- assenza di rischio di confusione;
- errata valutazione degli elementi distintivi e dominanti del marchio richiesto;
- errata valutazione delle similitudini visive e concettuali;
- violazione dei principi di parità di trattamento e certezza del diritto per il richiamo a precedenti EUIPO e alla sentenza SABEL.
Inammissibilità della domanda di riforma volta a ottenere la registrazione
Il Tribunale ha prima esaminato la domanda principale di riforma. Ha chiarito che, pur potendo in linea di principio modificare la decisione di una Commissione di ricorso ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001, tale potere è circoscritto a ciò che la Commissione avrebbe potuto decidere. Poiché gli organi dell’EUIPO competenti per la registrazione non adottano una decisione formale di concessione della registrazione e la Commissione di ricorso non ha il potere di statuire direttamente che un marchio debba essere registrato o sia registrabile, anche il Tribunale non può adottare una simile pronuncia. La prima domanda è stata quindi respinta per difetto di competenza in relazione al petitum formulato.
Normativa applicabile e criteri sul rischio di confusione
Il Tribunale ha richiamato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui un marchio non è registrabile se, a causa dell’identità o somiglianza con un marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio in cui il marchio anteriore è protetto. Ha ribadito i principi consolidati:
- il rischio di confusione va valutato globalmente;
- rileva l’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti;
- la percezione del consumatore medio, dotato di attenzione media e di un ricordo imperfetto, è decisiva;
- nel caso concreto, i prodotti erano identici e il pubblico rilevante era il pubblico generale francese.
Elementi distintivi e dominanti del marchio richiesto
Il marchio richiesto era composto da una figura di bassotto e dalle parole "Gilbert Teckel". Il Tribunale ha confermato che i tre elementi sono tutti distintivi e che, nel contesto concreto, la figura del cane e la parola "teckel" si richiamano direttamente a vicenda. Per il pubblico francese, "Gilbert" è percepito come nome proprio maschile, mentre "teckel" è compreso come designazione del bassotto; l’insieme viene quindi letto come un bassotto chiamato Gilbert.
Il Tribunale ha ritenuto che:
- la figura del bassotto occupa una posizione prominente nel segno;
- il termine "teckel" rafforza la percezione della figura e viceversa;
- nessun elemento è meramente decorativo o trascurabile;
- figura e parola hanno un impatto equivalente e sono co-dominanti.
Somiglianza visiva
Quanto alla somiglianza visiva, il Tribunale ha condiviso la valutazione dell’EUIPO: i due segni coincidono nella rappresentazione semplice, in colori monocromatici di base, di un bassotto in profilo, specie canina facilmente riconoscibile. Le differenze evidenziate dalla ricorrente, come l’orientamento del cane, il colore, il movimento, la visibilità delle zampe e la presenza delle parole nel segno richiesto, sono state considerate insufficienti a escludere una somiglianza almeno bassa.
Il Tribunale ha inoltre osservato che il pubblico non effettua un confronto analitico ma si affida a un ricordo imperfetto. In tale prospettiva, i dettagli decorativi non eliminano la forte impressione comune data dalla figura del bassotto. È stata anche respinta la censura di motivazione insufficiente: la decisione impugnata spiegava in modo chiaro perché le differenze non bastavano a neutralizzare le somiglianze.
Somiglianza fonetica e somiglianza concettuale
La somiglianza fonetica non è stata esaminabile, perché il marchio anteriore è puramente figurativo.
Sul piano concettuale, il Tribunale ha confermato una somiglianza elevata: il marchio anteriore evoca un bassotto, mentre il marchio richiesto evoca un bassotto chiamato Gilbert. Il fatto che il cane abbia un nome proprio non modifica il nucleo concettuale comune, che resta la stessa specie canina. La presenza della parola "teckel" impedisce inoltre di qualificare la figura come mero ornamento.
Valutazione globale e rischio di confusione
Considerando insieme:
- l’identità dei prodotti;
- il pubblico di riferimento con attenzione media;
- una somiglianza visiva almeno bassa;
- una somiglianza concettuale elevata;
- il normale carattere distintivo del marchio anteriore;
- l’interdipendenza tra i fattori rilevanti,
il Tribunale ha concluso che esisteva un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Parità di trattamento e certezza del diritto
La seconda censura, fondata sui principi di parità di trattamento e certezza del diritto, è stata respinta. Il Tribunale ha ricordato che le decisioni dell’EUIPO sono assunte in un contesto di competenza vincolata e devono essere valutate solo alla luce del regolamento 2017/1001 e dell’interpretazione data dai giudici dell’Unione, non in base alla prassi amministrativa precedente. I precedenti invocati dalla ricorrente non erano, peraltro, comparabili, perché riguardavano segni che coincidevano solo nelle caratteristiche generiche di un animale, senza la coincidenza qui presente in una razza specifica e senza un elemento verbale che richiamasse direttamente l’immagine.
Dispositivo e spese
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Ha condannato Contorno Textil a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle di Harmont & Blaine; EUIPO è stato condannato a sopportare le proprie spese, non avendo richiesto la condanna della ricorrente se non nell’ipotesi, non verificatasi, di celebrazione dell’udienza.
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