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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-688/21

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 25 ottobre 2023. — BNP Paribas Public Sector SA contro Comitato di risoluzione unico. — Clausola compromissoria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento(SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Contratti riguardanti l’impegno di pagamento irrevocabile e il meccanismo di garanzia – Rigetto della domanda di restituzione delle garanzie relative ai contributi ex ante forniti sotto forma di impegni di pagamento irrevocabili – Ente cui è stata revocata l’autorizzazione – Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 – Responsabilità extracontrattuale – Arricchimento senza causa. — Causa T-688/21

Giurisprudenza europea62021TJ0688

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso di BNP Paribas Public Sector SA relativo alla restituzione delle garanzie connesse agli impegni di pagamento irrevocabili utilizzati per i contributi ex ante al SRF. Stabilisce che la revoca dell’autorizzazione dell’ente non lo libera dall’obbligo di versare per intero i contributi dovuti per gli anni in cui era soggetto al regolamento SRM. La restituzione delle garanzie è quindi subordinata al previo versamento dell’importo corrispondente, e non sussiste né violazione contrattuale né arricchimento senza causa dell’SRB.

Restituzione delle garanzie connesse agli impegni di pagamento irrevocabili per i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico dopo la revoca dell’autorizzazione dell’ente e applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81.

La questione giuridica

Se, quando un ente creditizio cessa di rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 a seguito della revoca dell’autorizzazione, l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 imponga la restituzione delle garanzie a copertura degli impegni di pagamento irrevocabili senza che l’ente versi previamente l’importo dei contributi ex ante per i quali tali impegni erano stati assunti; se la trattenuta delle garanzie integri in alternativa una violazione contrattuale o un arricchimento senza causa dell’SRB.

Principio di diritto

L’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 non consente a un ente creditizio che esce dall’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 di ottenere la restituzione delle garanzie a copertura di impegni di pagamento irrevocabili senza aver previamente versato l’intero contributo ex ante dovuto per il periodo in cui era soggetto al SRM. La cancellazione dell’impegno e la restituzione della garanzia servono solo a far cessare un impegno a tempo indeterminato e devono essere interpretate in modo da non pregiudicare la capacità finanziaria e la liquidità del SRF; di conseguenza, la posizione dell’SRB che subordina la restituzione al pagamento in contanti dell’importo corrispondente non viola né il regolamento né le clausole contrattuali richiamate, e non vi è arricchimento senza causa quando la trattenuta trova base in un valido obbligo contrattuale/regolamentare.

Norme richiamate

  • Articolo 272 TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 340, primo comma, TFUE
  • Articolo 340, secondo comma, TFUE
  • Articolo 288 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articoli 69, 70, 76 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81
  • Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81
  • Regolamento delegato (UE) 2015/63
  • Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 138 del regolamento di procedura del Tribunale

Restituzione delle garanzie relative agli impegni di pagamento irrevocabili dopo la revoca dell’autorizzazione

La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto da BNP Paribas Public Sector SA contro il Comitato di risoluzione unico (SRB), in materia di contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) e di impegni di pagamento irrevocabili. La ricorrente chiedeva, in sostanza, la restituzione delle garanzie relative agli impegni sottoscritti per gli anni 2015 e 2016-2021, sostenendo che, dopo la revoca della propria autorizzazione bancaria, il SRB non potesse subordinare tale restituzione al versamento in contanti dell’importo corrispondente.

Fatti e svolgimento della controversia

BNP Paribas Public Sector SA era un ente creditizio francese autorizzato fino al 24 marzo 2021, quando la BCE le ha revocato l’autorizzazione. Per il 2015 e per ciascun periodo di contribuzione dal 2016 al 2021, l’ente aveva versato parte del proprio contributo ex ante al SRF sotto forma di impegni di pagamento irrevocabili, garantiti da somme in contanti. Dopo la revoca dell’autorizzazione, la banca ha chiesto la restituzione delle garanzie. Con lettera del 13 agosto 2021, il SRB ha risposto che avrebbe restituito le garanzie solo dopo il versamento in contanti dell’importo corrispondente agli impegni assunti.

Domande proposte al Tribunale

La ricorrente chiedeva:

  • l’annullamento della lettera del 13 agosto 2021;
  • in via principale, in base all’articolo 272 TFUE e all’articolo 340, primo comma, TFUE, l’accertamento della violazione della clausola 12.5 degli impegni 2016-2021 e la condanna del SRB alla restituzione delle somme trattenute;
  • in subordine e/o per l’IPI 2015, la condanna del SRB ex articolo 340, secondo comma, TFUE per arricchimento senza causa. Il SRB contestava la domanda di annullamento e le domande risarcitorie, sostenendo che la trattenuta delle garanzie era conforme al quadro normativo e contrattuale.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • il regolamento (UE) n. 806/2014, istituitivo del meccanismo di risoluzione unico e del SRF;
  • gli articoli 69 e 70 del regolamento n. 806/2014, relativi al livello-obiettivo del SRF e ai contributi ex ante;
  • l’articolo 76 del regolamento n. 806/2014;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2015/81, in particolare l’articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3;
  • il regolamento delegato (UE) 2015/63;
  • gli articoli 268, 272, 263 e 340 TFUE.

Ragionamento del Tribunale sul capo contrattuale (articolo 272 TFUE)

Il Tribunale osserva anzitutto che gli enti soggetti al SRM devono versare il contributo annuale al SRF e che l’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 stabilisce, senza eccezioni, che i contributi ex ante debitamente percepiti non sono rimborsati. Ne deriva che il fatto che un ente cessi di essere autorizzato nel corso del periodo di contribuzione non incide sull’importo del contributo dovuto per quell’anno.

Quanto agli impegni di pagamento irrevocabili, il Tribunale sottolinea che essi costituiscono un regime specifico, previsto dall’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento n. 806/2014 e disciplinato dall’articolo 7 del regolamento di esecuzione 2015/81. In particolare, l’articolo 7, paragrafo 1, richiede che il ricorso a tali impegni non pregiudichi la capacità finanziaria e la liquidità del SRF. Di conseguenza, l’articolo 7, paragrafo 3, che dispone la cancellazione dell’impegno e la restituzione della garanzia quando l’ente non rientra più nell’ambito di applicazione del regolamento, non può essere interpretato nel senso di liberare l’ente dal versamento dell’intero contributo ex ante dovuto.

Il Tribunale respinge così l’interpretazione della ricorrente secondo cui la garanzia dovrebbe essere restituita senza previo pagamento in contanti dell’importo corrispondente. Una simile lettura pregiudicherebbe l’obiettivo del SRM e del SRF, cioè garantire la disponibilità effettiva e rapida delle risorse finanziarie necessarie alla risoluzione. La lettera del SRB del 13 agosto 2021, che subordinava la restituzione al pagamento dell’importo dovuto, non viola quindi né l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2015/81 né la clausola 12.5 degli impegni 2016-2021.

Ragionamento sul rifiuto di restituzione e sull’arricchimento senza causa

Quanto alla domanda fondata sull’articolo 340, secondo comma, TFUE, il Tribunale ricorda che è competente a conoscere anche delle azioni per arricchimento senza causa dell’Unione, ma che tale azione richiede l’esistenza di un arricchimento privo di valido fondamento giuridico e di un correlativo impoverimento del ricorrente.

Per l’IPI 2015, il Tribunale rileva che la ricorrente non ha dimostrato l’assenza di una base contrattuale idonea a giustificare la trattenuta della garanzia. Per gli IPI 2016-2021, invece, la trattenuta trova fondamento negli stessi impegni e nel quadro normativo applicabile, poiché la restituzione delle garanzie non poteva avvenire senza il previo versamento del contributo dovuto. Manca dunque il requisito dell’assenza di base giuridica, necessario per configurare l’arricchimento senza causa.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Condanna BNP Paribas Public Sector SA a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dal SRB. La Repubblica francese e la Fédération bancaire française, intervenute a sostegno della ricorrente, sono condannate a sopportare le proprie spese.

Principio affermato

La restituzione delle garanzie connesse agli impegni di pagamento irrevocabili non può essere ottenuta da un ente che esce dall’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014 senza il previo pagamento dell’intero contributo ex ante dovuto; la cancellazione dell’impegno e la restituzione della garanzia non eliminano l’obbligo contributivo già maturato, ma servono soltanto a far cessare l’impegno contrattuale per il futuro.

Come è indicizzato

Materiemeccanismo di risoluzione unicofondo di risoluzione unicocontributi ex ante bancariresponsabilità extracontrattuale dell'unionearricchimento senza causa

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