Tribunale, Sentenza T-511/22
Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 25 October 2023. — Olimp Laboratories sp. z o.o. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative mark HPU AND YOU – Earlier EU and national figurative marks representing three hexagons – Earlier EU figurative mark OLIMP – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Family of marks – Legitimate expectations – Legal certainty. — Case T-511/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Olimp Laboratories contro la decisione dell’EUIPO che aveva negato l’opposizione al marchio figurativo "HPU AND YOU". Viene escluso il rischio di confusione sia rispetto ai marchi anteriori con tre esagoni sia rispetto al marchio "OLIMP", perché il segno richiesto è dominato dalla componente verbale e le somiglianze figurative sono deboli. Sono inoltre respinte le censure fondate su una presunta famiglia di marchi e sulla violazione dei principi di legittimo affidamento e certezza del diritto.
Opposizione a marchio UE figurativo "HPU AND YOU": la Corte conferma l’assenza di rischio di confusione con precedenti marchi figurativi basati su tre esagoni e con il marchio OLIMP.
La questione giuridica
Se la commissione di ricorso avesse correttamente escluso il rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 tra il segno figurativo richiesto "HPU AND YOU" e i marchi anteriori figurativi rappresentanti tre esagoni, nonché il marchio anteriore "OLIMP"; e se il rigetto dell’opposizione violasse i principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, anche alla luce di una pretesa famiglia di marchi.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che, in presenza di marchi anteriori puramente figurativi e di un marchio richiesto composto da un elemento verbale distintivo prevalente e da un elemento figurativo secondario, la sola coincidenza parziale nel motivo dei tre esagoni non basta a fondare un rischio di confusione quando le differenze di insieme sono significative, i segni non coincidono concettualmente e il pubblico rilevante presta un’attenzione da media a elevata; inoltre, una pretesa famiglia di marchi può essere invocata solo se è provato l’uso di una serie di marchi, mentre le precedenti decisioni di EUIPO non generano legittimo affidamento né possono prevalere sulla corretta applicazione del regolamento.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (UE) 2017/1001
Opposizione a marchio UE figurativo "HPU AND YOU": assenza di rischio di confusione
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione a registrazione di marchio UE. Il Tribunale, sesta camera, esamina la coesistenza tra un segno figurativo richiesto e tre marchi anteriori, due dell’Unione e uno nazionale polacco, tutti fondati su una rappresentazione di tre esagoni.
Fatti e procedimento amministrativo
La richiedente del marchio, Sonja Schmitzer, aveva chiesto la registrazione di un marchio figurativo per prodotti e servizi delle classi 5, 35 e 44. Olimp Laboratories aveva proposto opposizione per tutti i prodotti e servizi invocando, dopo restrizione, tre marchi anteriori: un marchio UE figurativo registrato il 15 gennaio 2020, un marchio UE figurativo registrato il 21 giugno 2017 e un marchio polacco figurativo registrato il 31 marzo 2016. L’opposizione era fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
La divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione e la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto ritenendo insussistente il rischio di confusione.
Ricevibilità degli elementi prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale
L’EUIPO aveva eccepito l’irricevibilità di diversi allegati prodotti solo in sede contenziosa, consistenti in stampe di pagine internet e risultati di ricerca. Il Tribunale richiama la natura del proprio sindacato di legittimità, che deve essere svolto sulla base degli elementi di fatto e di diritto disponibili dinanzi alla commissione di ricorso. Di conseguenza, gli allegati nuovi sono esclusi senza esame del loro valore probatorio.
Normativa e criteri applicabili al rischio di confusione
Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non può essere registrato se, per identità o somiglianza con un marchio anteriore e identità o somiglianza dei prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione per il pubblico. Ricorda inoltre che il rischio comprende il rischio di associazione e che la valutazione deve essere globale, tenendo conto della percezione del pubblico rilevante e dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi.
Pubblico rilevante e confronto dei prodotti e servizi
Per i marchi anteriori UE e polacco, il territorio rilevante è l’intera Unione europea, inclusa la Polonia. Il pubblico di riferimento è composto sia dal pubblico generale sia dai professionisti del settore medico, con livello di attenzione da superiore alla media a elevato. La commissione di ricorso aveva inoltre correttamente rilevato che i prodotti e servizi contestati erano identici a quelli tutelati dai marchi anteriori, circostanza che costituisce la situazione più favorevole per l’opponente.
Analisi dei segni: predominanza dell’elemento verbale "HPU AND YOU"
Il Tribunale conferma che il segno richiesto è composto da un elemento verbale e da un elemento figurativo con tre esagoni bianchi bordati di nero. L’elemento figurativo è ritenuto debole e decorativo, perché costituito da forme geometriche basilari prive di originalità marcata.
Quanto all’elemento verbale, il Tribunale respinge l’argomento secondo cui "hpu" sarebbe descrittivo in quanto acronimo di una patologia. Non è provato che il pubblico rilevante percepisca immediatamente tale riferimento; pertanto l’espressione "HPU AND YOU" ha carattere distintivo medio e costituisce l’elemento più distintivo e dominante del segno richiesto, anche per posizione, dimensione e leggibilità. L’elemento figurativo rimane secondario.
Confronto visivo, fonetico e concettuale
Sul piano visivo, il Tribunale approva la conclusione di somiglianza debole: i segni coincidono solo nel motivo dei tre esagoni, ma divergono per presenza dell’elemento verbale nel marchio richiesto, per orientamento, posizione e colore degli esagoni. La circostanza che i tre esagoni siano presenti in entrambi i segni non basta a neutralizzare le differenze complessive.
Il confronto fonetico è escluso per i marchi anteriori puramente figurativi, privi di elementi verbali. Sul piano concettuale, il Tribunale rileva che nessuno dei segni comunica un significato chiaro e immediato al pubblico rilevante; di conseguenza, il confronto concettuale non è possibile. Anche l’asserita evocazione di formule strutturali chimiche non è provata in modo sufficiente.
Assenza di rischio di confusione e famiglia di marchi
Pur in presenza di prodotti e servizi identici, la somiglianza visiva debole, l’assenza di equivalenza fonetica e concettuale e il livello di attenzione del pubblico portano a escludere un rischio di confusione per i marchi anteriori basati sui tre esagoni.
Il Tribunale affronta anche la tesi della famiglia di marchi. Ricorda che la protezione di una serie di marchi presuppone, da un lato, la prova dell’uso di tutti o di un numero sufficiente di marchi della serie e, dall’altro, che il marchio richiesto presenti caratteristiche idonee ad associarlo a tale serie. Nel caso di specie, manca la prova dell’uso della presunta serie di marchi, sicché la tesi è respinta.
Il marchio anteriore OLIMP
Quanto al marchio anteriore UE n. 16 250 607, contenente anche l’elemento verbale "olimp", il Tribunale osserva che esso si differenzia ulteriormente dal marchio richiesto. Se non sussiste rischio di confusione con i marchi anteriori solo figurativi, tale rischio manca a fortiori rispetto al marchio che presenta anche un elemento verbale ulteriore.
Legittimo affidamento e certezza del diritto
La ricorrente invocava anche la violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, richiamando precedenti decisioni dell’EUIPO che avrebbero rifiutato marchi successivi simili. Il Tribunale ribadisce che le commissioni di ricorso applicano la normativa in modo vincolato e che le decisioni precedenti dell’EUIPO non possono creare un legittimo affidamento in contrasto con la corretta applicazione del regolamento. Pur dovendo l’EUIPO considerare la propria prassi, nessuno può invocare un eventuale atto illegittimo altrui per ottenere una decisione identica. Inoltre, la tesi della ricorrente si fondava su un presupposto fattuale errato, poiché la somiglianza tra i segni era solo debole.
Dispositivo e spese
Il Tribunale respinge il ricorso in tutte le sue parti, confermando la decisione impugnata. Condanna Olimp Laboratories alle spese; l’interveniente, non avendo chiesto la condanna alle spese, sopporta le proprie.
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