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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-458/21

Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 25 October 2023. — Quantic Dream v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark Q – Earlier EU figurative mark Q – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-458/21

Giurisprudenza europea62021TJ0458

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha accolto il quarto motivo di ricorso di Quantic Dream e ha annullato la decisione della Commissione di ricorso EUIPO che aveva accolto l’opposizione di Quentia GmbH. Ha ritenuto errata la valutazione secondo cui i due segni sarebbero stati percepiti essenzialmente come la lettera "Q" e ha considerato eccessiva la somiglianza visiva e sovrastimato il carattere distintivo del marchio anteriore. La domanda di riforma è stata invece respinta, mentre EUIPO e l’interveniente sono stati condannati alle spese, incluse quelle del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione di ricorso.

Marchi UE: annullata la decisione EUIPO per errata valutazione del rischio di confusione tra due marchi figurativi costituiti dalla lettera "Q"

La questione giuridica

Nel ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Quarta Commissione di ricorso EUIPO, il Tribunale ha dovuto stabilire se, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, sussistesse un rischio di confusione tra il marchio figurativo richiesto e il marchio figurativo anteriore costituiti entrambi dalla lettera "Q", tenendo conto della percezione del segno, della somiglianza visiva e fonetica, del carattere distintivo del marchio anteriore e del pubblico rilevante.

Principio di diritto

Il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione di ricorso perché questa aveva commesso errori di valutazione nel ritenere che il segno richiesto fosse percepito come una lettera "Q" dominante o distintiva, nel qualificare come media la somiglianza visiva e nel riconoscere al marchio anteriore un carattere distintivo intrinseco normale. Per i marchi costituiti da una sola lettera, la stilizzazione grafica incide in modo decisivo sulla percezione del pubblico e, quando la stilizzazione del segno anteriore è solo molto lieve, il suo carattere distintivo intrinseco è in linea di principio debole; tali errori hanno inficiato la valutazione globale del rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Regolamento delegato (UE) 2018/625

Rischio di confusione tra due marchi figurativi costituiti dalla lettera "Q"

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto contro una decisione della Quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio UE figurativo. Il conflitto opponeva il segno richiesto da Quantic Dream a un marchio figurativo anteriore di Quentia GmbH, entrambi collegati alla lettera "Q".

Fatti e procedimento amministrativo

Quantic Dream aveva chiesto la registrazione di un marchio figurativo per prodotti e servizi, tra l’altro, nelle classi 9, 35 e 42. Quentia GmbH aveva proposto opposizione ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001 sulla base di un marchio figurativo anteriore registrato per categorie analoghe di prodotti e servizi. La Divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione, ma la Commissione di ricorso aveva ribaltato la decisione, accogliendo l’opposizione e ritenendo sussistente un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

Questioni esaminate dal Tribunale

La ricorrente deduceva quattro motivi, relativi rispettivamente a:

  • violazione dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2018/625;
  • violazione dell’articolo 7 TFUE;
  • violazione dell’articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea;
  • violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

Il Tribunale ha ritenuto opportuno esaminare anzitutto il quarto motivo, che contestava la conclusione sull’esistenza di un rischio di confusione.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, in particolare dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi. Ha ricordato altresì che il rischio di confusione presuppone cumulativamente identità o somiglianza dei segni e identità o somiglianza dei prodotti o servizi.

Valutazione del pubblico rilevante e dei prodotti/servizi

Il Tribunale non ha rimesso in discussione le valutazioni della Commissione di ricorso sul pubblico rilevante, sul grado di attenzione e sulla comparazione dei prodotti e servizi. La Commissione di ricorso aveva individuato come pubblico pertinente il pubblico dell’Unione, concentrandosi sul pubblico anglofono, con attenzione normale per i prodotti della classe 9 e più elevata per i servizi delle classi 35 e 42. Aveva inoltre considerato i prodotti e servizi in parte identici e in parte simili.

Percezione del marchio richiesto

Il punto centrale del contenzioso riguardava la percezione del marchio richiesto. La Commissione di ricorso aveva ritenuto che il segno fosse percepito dalla maggior parte del pubblico come una lettera "q" stilizzata in nero e blu. Il Tribunale ha condiviso la conclusione che il segno possedesse le caratteristiche della lettera "q" e che la diversa colorazione non fosse sufficiente a smentire tale percezione.

Tuttavia, il Tribunale ha osservato che la ricorrente non aveva dimostrato che solo una parte trascurabile del pubblico avrebbe percepito il segno come una "q" e ha ritenuto che, anche per il pubblico specializzato, fosse plausibile tale percezione. È stato anche escluso che il segno potesse essere letto come combinazione di "q" e "d", poiché ciò presupporrebbe la conoscenza del nome della ricorrente, elemento non presente nel segno stesso.

Errore nell’individuazione dell’elemento dominante o distintivo

Il Tribunale ha censurato la Commissione di ricorso per aver trattato la lettera "q" come elemento dominante o distintivo dei segni. Ha chiarito che tale tecnica valutativa presuppone un marchio composito, mentre qui entrambi i segni consistevano in un solo elemento. Ne consegue che non era corretto parlare di elemento dominante o distintivo nel senso applicato dalla Commissione di ricorso.

Somiglianza visiva, fonetica e concettuale

Sul piano visivo, il Tribunale ha ritenuto che le differenze di stilizzazione fossero molto marcate: il marchio anteriore era rappresentato in un carattere standard e in rosso, mentre il segno richiesto era fortemente stilizzato, di forma più squadrata, diviso da una linea obliqua bianca e in blu e nero. Poiché si trattava di segni brevissimi, composti da una sola lettera, il pubblico è più in grado di percepire con facilità tali differenze. La somiglianza visiva è stata quindi qualificata come bassa, e la valutazione della Commissione di ricorso, che l’aveva ritenuta media, è stata giudicata errata.

Sul piano fonetico, il Tribunale ha considerato corretta la valutazione della Commissione di ricorso per quella parte del pubblico che percepisce entrambi i segni come la lettera "q": in tale ipotesi la pronuncia coincide. Sul piano concettuale, invece, è stata confermata l’assenza di un significato percepibile per il pubblico rilevante, sicché non era possibile alcun confronto concettuale.

Carattere distintivo del marchio anteriore

Il Tribunale ha ribadito che un segno composto da una sola lettera può avere carattere distintivo, poiché l’articolo 4 del regolamento 2017/1001 ammette espressamente i segni costituiti da una sola lettera come marchi UE. Tuttavia, in assenza di una stilizzazione rilevante o di elementi figurativi elaborati, il carattere distintivo è normalmente minimo, debole o molto debole.

Applicando tale criterio, il Tribunale ha ritenuto che il marchio anteriore, essendo rappresentato in carattere standard e con una stilizzazione solo lieve, dovesse essere considerato dotato di un carattere distintivo intrinseco debole, non normale. La conclusione della Commissione di ricorso sul punto è stata pertanto censurata.

Effetto degli errori sulla valutazione globale

Poiché la Commissione di ricorso aveva errato sia nell’individuare l’elemento dominante/distintivo sia nel qualificare la somiglianza visiva come media e il carattere distintivo del marchio anteriore come normale, il Tribunale ha concluso che tali errori avevano viziato l’intera valutazione globale del rischio di confusione. In particolare, la conclusione secondo cui le differenze di stilizzazione non sarebbero state sufficienti a escludere il rischio di confusione, anche per il pubblico specializzato, non poteva essere mantenuta.

Esito del ricorso e domanda di riforma

Il quarto motivo è stato accolto e, di conseguenza, la decisione della Commissione di ricorso è stata annullata. Non essendo necessario esaminare gli altri motivi, il Tribunale non ha statuito su di essi. È stata invece respinta la domanda con cui la ricorrente chiedeva al Tribunale di respingere direttamente l’opposizione, poiché non ricorrevano i presupposti per l’esercizio del potere di riforma ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001: gli errori della Commissione di ricorso impedivano al Tribunale di determinare quale decisione essa avrebbe dovuto adottare, anche considerando che la Commissione di ricorso aveva focalizzato l’analisi sul pubblico anglofono.

Spese

Ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale, EUIPO e l’interveniente, risultati soccombenti, sono stati condannati alle spese della ricorrente. Il Tribunale ha precisato che non sono recuperabili le spese del procedimento dinanzi alla Divisione di opposizione, ma sono invece recuperabili le spese necessarie sostenute dinanzi alla Commissione di ricorso ai sensi dell’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

Principio ricavabile

Nei procedimenti di opposizione relativi a marchi costituiti da una sola lettera, la percezione del segno e il suo grado di stilizzazione assumono rilievo decisivo: non è corretto attribuire a tali segni un elemento dominante o distintivo nel senso proprio dei marchi compositi, e una stilizzazione solo lieve del marchio anteriore comporta normalmente un carattere distintivo intrinseco debole. Se la valutazione della somiglianza visiva e del carattere distintivo è erronea, ne risulta viziata anche la conclusione sul rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueopposizione alla registrazionerischio di confusioneproprietà intellettualespese processuali

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