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Sentenza

Sentenza n. 1136/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento - della deliberazione del Consiglio Comunale di Osimo n. 47 del 2.7.2026 avente ad oggetto “nomina dei rappresentanti del consiglio comunale in seno al consiglio di amministrazione dell’Istituto Campana per l’istruzione permanente” nella parte in cui in cui ha nominato la sig.ra Liana Chiappa quale rappresentante della minoranza consiliare; - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e consequenziale che sia comunque lesivo dei diritti dei ricorrenti; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28.7.2026, sempre con richiesta di sospensione anche ex art. 56 c.p.a.: - della deliberazione del consiglio comunale di Osimo n. 47 del 2.7.2026 avente ad oggetto “nomina dei rappresentanti del consiglio comunale in seno al consiglio di amministrazione dell’Istituto Campana per l’istruzione permanente” nella parte in cui in cui ha nominato la sig.ra Liana Chiappa quale rappresentante della minoranza consiliare – impugnata mediante il ricorso introduttivo del giudizio; - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Direzione Generale, prot. n. 1410 del 22.7.2026, nella parte in cui ha confermato la nomina della sig.ra Liana Chiappa quale rappresentante del Comune di Osimo – impugnato mediante il presente atto; - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e consequenziale che sia comunque lesivo dei diritti dei ricorrenti;

Giustizia amministrativa202600634

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione del Consiglio comunale di Osimo n. 47 del 2 luglio 2026, nella parte in cui ha nominato la controinteressata quale rappresentante della minoranza nel Consiglio di amministrazione dell’Istituto Campana, e decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche del 22 luglio 2026 che ha confermato la nomina quale rappresentante del Comune

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (consiglieri di minoranza)

Prevale il privato

La controversia

I consiglieri comunali di minoranza hanno impugnato la nomina sostenendo, anzitutto, che l’art. 18 dello Statuto comunale attribuisce ai gruppi di minoranza, e non ai singoli consiglieri, la prerogativa di indicare i rappresentanti negli organi degli enti dipendenti dal Comune. La candidatura della controinteressata era stata proposta dal consigliere Gabbanelli, da poco distaccatosi dalla maggioranza e transitato nel gruppo misto; i ricorrenti contestavano che il gruppo misto fosse stato regolarmente costituito, sia per l’assenza dell’autorizzazione presidenziale richiesta dallo Statuto per i gruppi unipersonali espressione di una lista autonoma, sia per il mancato rispetto delle modalità di adesione previste dal Regolamento consiliare. Deducevano inoltre che il passaggio del consigliere alla minoranza fosse solo formale e strumentale, non accompagnato da una stabile attività di opposizione. Infine, sostenevano che la previsione statutaria di un rappresentante della minoranza nel CdA imponesse una designazione effettiva da parte dei gruppi di opposizione e non una mera nomina da parte della maggioranza: a fronte di due candidature, il rappresentante della minoranza avrebbe dovuto essere scelto dai soli consiglieri di minoranza. Con motivi aggiunti è stato impugnato anche il decreto dell’USR del 22 luglio 2026 che aveva confermato la nomina.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti e ha annullato gli atti impugnati. Ha riconosciuto in astratto che un gruppo misto possa essere unipersonale e che un consigliere transitato dalla maggioranza possa assumere la posizione di minoranza; ha però precisato che, per poter designare un rappresentante riservato alla minoranza, il gruppo misto deve essere effettivo e consolidato e il distacco dalla maggioranza deve risultare da elementi certi e univoci, anche attraverso condotte successive coerenti e non episodiche. Nel caso concreto non risultava l’autorizzazione presidenziale prevista per la costituzione di un gruppo unipersonale espressione di una lista autonoma; inoltre, non erano provati un concreto mutamento di schieramento né comportamenti di opposizione del consigliere. Deponevano in senso contrario la permanenza nelle commissioni in rappresentanza della maggioranza, il voto favorevole alla candidatura insieme alla maggioranza e la dichiarazione di distacco presentata la mattina stessa della seduta in cui si sarebbe votata la nomina, dopo il rinvio della precedente seduta richiesto dalla maggioranza. Il TAR ha quindi ritenuto che l’operazione fosse strumentale a far nominare alla maggioranza un terzo componente ad essa gradito, frustrando la finalità di garantire un’effettiva rappresentanza della minoranza nel CdA. Ha compensato integralmente le spese per la peculiarità e l’obiettiva novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, lett. a), Statuto dell’Istituto Campana

    Partendo proprio dall’art. 3 dello Statuto dell’Istituto Campana, la norma, nel prevedere che il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre rappresentanti del Comune, di cui uno designato dalla minoranza, un rappresentante della Regione e un rappresentante nominato dal Direttore Generale dell’USR, intende, all’evidenza, garantire il corretto bilanciamento tra gli interessi di tutte le Amministrazioni menzionate e, al contempo, con riferimento al Consiglio comunale, assicurare la effettiva rappresentatività della maggioranza e della stessa minoranza.

    La previsione di un rappresentante comunale della minoranza nel CdA è diretta a garantirne l’effettiva rappresentatività, non una presenza meramente nominale; perciò il seggio riservato non può essere assegnato in modo da attribuire sostanzialmente tutti e tre i rappresentanti comunali alla maggioranza.

  • art. 18, comma 3, Statuto del Comune di Osimo

    Dal combinato disposto tra l’anzidetta previsione statutaria e l’art. 18, comma 3, dello Statuto comunale, si ricava la regola secondo la quale i gruppi di minoranza indicano al Consiglio comunale i propri nominativi da designare quali rappresentanti nel consiglio di amministrazione e il Consiglio comunale nomina, tra coloro che sono stati designati, due rappresentanti della maggioranza e uno della minoranza.

    Ai gruppi di minoranza spetta indicare i nominativi per la rappresentanza riservata; il Consiglio comunale procede alla nomina scegliendo tra i nominativi designati, assicurando due rappresentanti della maggioranza e uno della minoranza.

  • art. 17, comma 7, Statuto del Comune di Osimo

    Nel caso in esame, invece, non sussiste alcun elemento da cui desumere che il “gruppo misto unipersonale” composto dal consigliere Gabanelli sia stato regolarmente costituito in assenza della specifica autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale prevista dall’art. 17, comma 7, dello Statuto comunale, che richiede che il consigliere sia espressione di una “lista autonoma”.

    La costituzione di un gruppo consiliare unipersonale richiede, nei casi previsti dallo Statuto, l’autorizzazione del Presidente del Consiglio comunale e che il consigliere sia espressione di una lista autonoma; la mera dichiarazione di transito al gruppo misto non è sufficiente.

  • art. 1-bis, punto 1, lett. h) e i), Regolamento del Consiglio comunale di Osimo

    In merito alla possibilità che pure il gruppo misto, in quanto espressione della minoranza consiliare ai sensi dell’art. 1 bis, punto 1, lettere h) e i), del Regolamento del Consiglio comunale, possa designare un suo rappresentante da sottoporre al Consiglio comunale, essa sussiste anche in caso di gruppo misto unipersonale (non ostando a ciò alcuna previsione statutaria o regolamentare di segno contrario): tuttavia, deve trattarsi di un gruppo misto effettivo e consolidato, il cui distacco dalla maggioranza consiliare deve risultare da elementi certi e univoci.

    Il gruppo misto unipersonale può designare un rappresentante della minoranza, ma soltanto se il distacco dalla maggioranza è reale e consolidato e trova riscontro in elementi certi e univoci; non è sufficiente una qualificazione formale o occasionale.

Massime di principio

  • Quando lo statuto di un ente riserva alla minoranza consiliare un posto tra i rappresentanti nominati dal Consiglio comunale, la riserva deve assicurare una rappresentanza effettiva: i gruppi di minoranza designano i nominativi e il Consiglio comunale nomina tra quelli designati, senza poter trasformare la riserva in una presenza soltanto nominale.
  • Un gruppo misto anche unipersonale può, in linea di principio, designare un rappresentante della minoranza se la disciplina comunale lo consente; tuttavia, quando la designazione attiva una prerogativa riservata all’opposizione, il gruppo deve essere effettivo e consolidato e il passaggio dalla maggioranza deve risultare da elementi certi e univoci.
  • La qualificazione formale di un consigliere come appartenente alla minoranza non è sufficiente a fondare una designazione riservata: occorre verificare le condotte successive e non episodiche, valutando se siano coerenti con una reale attività di opposizione e non strumentali all’ottenimento di specifiche nomine.

Come è indicizzato

MaterieOrgani degli enti locali
RamiEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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