Ordinanza n. 301/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’esecuzione della pronunzia indicata in parte motiva emessa nell’ambito del procedimento n.r.g. indicato in epigrafe
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia nell'esecuzione della sentenza che aveva imposto di definire l'istanza di riconoscimento di un titolo di studio estero
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di titolo estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva chiesto il riconoscimento, ai fini della partecipazione a una procedura straordinaria per l'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento, di un titolo estero conseguito presso un'università francese. A fronte del mancato provvedimento espresso entro il termine di novanta giorni previsto dall'art. 3, comma 3, del d.P.R. 189/2009, aveva proposto ricorso avverso il silenzio, accolto dal TAR con sentenza n. 5010/2021, che aveva ordinato all'amministrazione di provvedere entro centoventi giorni e aveva nominato un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia. Nonostante una successiva proroga di novanta giorni e un ulteriore sollecito del TAR, dagli atti non risultava l'esecuzione della sentenza da parte del Ministero né del commissario nominato. La ricorrente ha quindi chiesto la sostituzione del commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha rilevato la protratta inerzia dell'amministrazione e il decorso dei termini assegnati senza il completamento degli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato. Ha ritenuto che l'amministrazione non possa sottrarsi all'ottemperanza e che il commissario ad acta, quale organo del giudizio di ottemperanza e longa manus del giudice, possa sostituirsi integralmente all'amministrazione inerte. Ha pertanto disposto la sostituzione del precedente commissario con il Prefetto di Roma, con facoltà di delega a un dirigente del medesimo ufficio. Il nuovo commissario dovrà verificare lo stato del procedimento e portare a termine tutti gli adempimenti necessari alla completa esecuzione della sentenza, anche avvalendosi delle strutture e dei sistemi delle amministrazioni interessate, che dovranno eseguire senza indugio le sue richieste, entro novanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Amministrazione e commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi affermati dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022 in materia di riconoscimento dei titoli professionali e di studio. Le eventuali spese della procedura commissariale sono poste a carico del Ministero. Non sono state liquidate spese di lite, trattandosi di incidente di esecuzione non decisorio.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
La ricorrente aveva utilizzato il rito avverso il silenzio-inadempimento dell'amministrazione.
art. 3, comma 3, d.P.R. 189/2009
Prevede il termine di novanta giorni per la definizione dell'istanza di riconoscimento o equivalenza del titolo estero.
art. 38 d.lgs. 165/2001
Costituisce la base normativa della richiesta di equivalenza del titolo di studio estero ai fini della partecipazione alla procedura selettiva.
art. 114 c.p.a.
Rileva per l'esecuzione del giudicato mediante commissario ad acta, anche attraverso la sostituzione del commissario precedentemente nominato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta è longa manus del giudice e organo straordinario dell'amministrazione; il suo potere sostitutivo può comportare la completa surrogazione dell'amministrazione inerte nell'adozione degli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
- La protratta inerzia dell'amministrazione e del commissario ad acta, nonostante la scadenza dei termini assegnati e i solleciti del giudice, legittima il giudice dell'ottemperanza a sostituire il commissario originariamente nominato e ad assegnare un nuovo termine per la completa esecuzione.
- Le amministrazioni interessate devono fornire senza indugio al commissario ad acta le strutture, le informazioni e i sistemi necessari all'esecuzione del giudicato; il commissario può avvalersi di tali strumenti per portare a compimento il procedimento.
- Nell'esecuzione di un giudicato relativo al riconoscimento di un titolo estero, l'amministrazione e il commissario ad acta devono applicare i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e conformarsi ai principi affermati dall'Adunanza Plenaria in materia.
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