Sentenza n. 3920/2026 - Milano, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza n. 926/2024 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata il 10.12.2024, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla docente il beneficio della carta docente per tre annualità
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza ex art. 112 c.p.a. deducendo l'inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e il Ministero era stato condannato ad accreditare sulla carta elettronica del docente, o su strumento equipollente, complessivi euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La ricorrente ha chiesto l'integrale esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese. Nel corso del giudizio ha dichiarato che il Ministero aveva eseguito il dictum giudiziale mediante l'accredito delle somme. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa creditoria era stata integralmente soddisfatta dall'amministrazione durante il giudizio. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta, essendo venuto meno l'inadempimento. Le spese sono state integralmente compensate. Il Collegio ha ritenuto il ricorso inammissibile quanto al presupposto temporale dell'azione esecutiva, rilevando che non era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996: la notificazione via PEC della sentenza ai fini dell'esecuzione non era stata effettuata correttamente presso la sede reale dell'amministrazione e all'indirizzo PEC principale risultante dal Registro delle PP.AA. ai sensi dell'art. 16-ter del d.lgs. n. 179/2012. Tale rilievo ha giustificato la compensazione delle spese, pur in presenza della sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Fondamento dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Norma processuale richiamata per il giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede il beneficio economico per la formazione professionale dei docenti, oggetto della sentenza posta in esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni; il mancato decorso è stato valorizzato dal TAR ai fini delle spese.
art. 16-ter d.lgs. n. 179/2012
Richiede, secondo il TAR, la notificazione della sentenza presso la sede reale dell'amministrazione e all'indirizzo PEC principale risultante dal Registro delle PP.AA. ai fini del decorso del termine dilatorio.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nel giudicato e la parte ricorrente dà atto dell’avvenuta soddisfazione della pretesa, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di adottare ulteriori misure esecutive o nominare un commissario ad acta.
- L’azione di ottemperanza nei confronti di un’amministrazione non può essere utilmente intrapresa prima del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, quando tale termine trovi applicazione; la notificazione della sentenza rilevante ai fini del termine deve essere effettuata secondo le modalità indicate dall’art. 16-ter del d.lgs. n. 179/2012.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato può determinare la cessazione della materia del contendere anche quando il giudizio sia stato introdotto in presenza di un vizio relativo alla prematurità dell’azione; tale vizio può tuttavia incidere sulla regolazione delle spese, giustificandone la compensazione.
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