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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32748/2022 del 07/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da un’azione proposta da un’impresa titolare di rapporti bancari per ottenere la restituzione di somme addebitate dalla banca su un conto corrente, con contestazione di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e ulteriori oneri riferiti anche a conti anticipi collegati al rapporto principale. Il tribunale aveva riconosciuto parte della pretesa restitutoria; la corte d’appello, in parziale riforma, aveva rideterminato in aumento l’importo dovuto e aveva respinto l’appello incidentale della banca. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. per asserita novità in appello della domanda relativa ai conti anticipi, deducendo che l’atto introduttivo si riferisse solo al conto corrente ordinario e non ai conti anticipi; (2) violazione degli artt. 1284, comma 3, e 1362 ss. c.c. per avere la sentenza ritenuto invalida la pattuizione sugli interessi e sulle c.m.s. nonostante fossero, secondo la banca, chiaramente indicati nel contratto (25% per il tasso debitore e 1% per le c.m.s.), oltre che risultanti dagli estratti conto non contestati; (3) violazione dell’art. 2697 c.c. e vizio nella ricostruzione del saldo, per aver recepito la consulenza tecnica nonostante mancassero alcuni estratti conto, che la banca riteneva necessari per una corretta ricostruzione del rapporto e per l’onere probatorio gravante sul correntista.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, perché il richiamo nell’atto introduttivo alla confluenza nel conto ordinario degli oneri dei conti anticipi era sufficiente a ricomprenderli nella domanda e la banca non ha indicato puntualmente i passaggi contrari dell’atto di citazione. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la clausola sugli interessi era nulla per indeterminatezza, poiché non conteneva criteri chiari e puntuali di determinazione del tasso e delle commissioni, né la nullità poteva dirsi sanata dalla mancata contestazione degli estratti conto, che non preclude la contestazione della validità dei rapporti sottostanti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile in parte per difetto di specificità, perché mirava a una rivalutazione del fatto e della consulenza tecnica, e in parte infondato, poiché la corte territoriale aveva ritenuto assolto l’onere probatorio del correntista anche tramite richiesta ex art. 119 t.u.b. ed istanza di esibizione; è stata inoltre confermata l’espunzione della capitalizzazione trimestrale solo per il periodo in cui non risultava una valida convenzione conforme alla disciplina applicabile. La banca è stata condannata anche alle spese.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per escludere la novità in appello della domanda relativa ai conti anticipi, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dalla banca come vizio di ultrapetizione, ma senza superare il vaglio di specificità

  • art. 1284, comma 3, c.c.

    la clausola sugli interessi deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato; in difetto, la pattuizione è invalida

  • art. 1362 ss. c.c.

    richiamati per censurare l’interpretazione contrattuale adottata dalla corte di merito, ma la Cassazione ha ritenuto corretta la qualificazione della clausola come indeterminata

  • art. 1346 c.c.

    la determinabilità dell’oggetto/criterio di calcolo è requisito essenziale della pattuizione sugli interessi e sulle condizioni economiche

  • art. 2697 c.c.

    l’onere della prova è stato ritenuto correttamente assolto dal correntista tramite produzione documentale, richiesta ex art. 119 t.u.b. e istanza di esibizione

  • art. 119 t.u.b.

    la richiesta alla banca di copia degli estratti conto è stata valorizzata quale elemento utile all’assolvimento dell’onere probatorio

  • art. 13, comma 1 quater, dPR n. 115 del 2002

    richiamato per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso

  • legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    richiamata quale norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo

  • delibera CICR 9 febbraio 2000

    la capitalizzazione trimestrale dopo tale data richiede una convenzione scritta conforme alle indicazioni della delibera

Massime di principio

  • Nel contratto di conto corrente bancario, la clausola che prevede interessi e oneri economici deve indicare in modo puntuale e determinabile il criterio di calcolo; formule generiche o richiami indeterminati non soddisfano il requisito di determinatezza richiesto dalla legge.
  • La mancata contestazione degli estratti conto, quando questi rappresentano le operazioni annotate, non sana la nullità della pattuizione sugli interessi o sulle commissioni e non impedisce di contestare la validità del rapporto obbligatorio sottostante.
  • In sede di legittimità, il motivo che denuncia ultrapetizione o novità della domanda deve confrontarsi in modo specifico con il contenuto degli atti introduttivi e indicare con precisione i passaggi testuali rilevanti; altrimenti è inammissibile per difetto di specificità.
  • La parte che impugna la ricostruzione contabile fondata su consulenza tecnica non può limitarsi a contrapporre una propria lettura dei fatti: occorre indicare puntualmente gli errori della consulenza e della motivazione di merito.
  • Ai fini della ripetizione di indebito bancario, la prova del rapporto e delle movimentazioni può essere fornita anche attraverso la richiesta alla banca di copie degli estratti conto e mediante istanza di esibizione in giudizio, oltre che tramite la documentazione comunque disponibile.
  • La capitalizzazione degli interessi nei rapporti bancari è legittima solo se sorretta da una convenzione scritta conforme alla disciplina applicabile; in mancanza, gli addebiti per anatocismo non possono essere mantenuti.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioniProveInadempimentoAnatocismo
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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