Sentenza del 06/10/2021 n. 1225 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avvisi TARES/TARI (anni 2013-2017) per maggiori superfici contestate dall'ente impositore. La contribuente sosteneva che le aree tassate fossero molto più piccole (gelateria mq 23 vs accertato mq ~140; parcheggio mq 254 vs accertato mq superiore) e che la sentenza di primo grado fosse nulla o mal motivata e avesse errato nell'applicazione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.). L'ente resistente aveva proceduto a misurazioni tramite immagini e rilievi (Google Earth Pro / Street View) e aveva inviato una nota di contestazione alla contribuente senza ottenere controdeduzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello, confermando la decisione di primo grado. Ha ritenuto sufficiente la motivazione, ha richiamato la pacifica detenzione delle aree da parte della contribuente come presupposto impositivo TARES/TARI e ha ritenuto attendibili gli elementi probatori prodotti dall'ente (rilievi topografici da Google Earth Pro, documentazione notarile sulla concessione demaniale). Ha condannato l'appellante al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in €1.000,00 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 1, commi 641, 642, 645 e 646, legge 27.12.2013 n.147
il tributo sui rifiuti è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati
La Corte ha applicato questa norma per affermare che la detenzione/possesso delle aree costituisce il presupposto impositivo; essendo pacifica la detenzione da parte della contribuente, il presupposto è soddisfatto.
art. 2697 cod. civ.
Richiamata dalla appellante come norma sull'onere della prova; la CTR ha ritenuto che nel contesto del procedimento amministrativo/tributario qui rilevasse il regime delle presunzioni (art. 2729 c.c.) e che la contribuente non avesse fornito prove dirette per confutare le misurazioni dell'ente.
art. 2729 cod. civ.
La sentenza valorizza le presunzioni e le indagini di fatto svolte dall'ente (rilievi topografici, immagini) come elementi idonei a fondare l'accertamento tributario in assenza di efficaci controdeduzioni da parte del contribuente.
art. 132, comma 2, n.4 c.p.c.; art. 36 n.4 D.Lgs. 31.12.1992 n.546; art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamati dalla contribuente per lamentare nullità per difetto di motivazione; la CTR ha ritenuto la motivazione, seppur sintetica, adeguata e idonea a consentire la difesa.
Massime di principio
- Per i tributi sui rifiuti (TARES/TARI) il presupposto impositivo è la detenzione o l'occupazione di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti: se la detenzione è pacifica, l'accertamento trova solida base.
- Le misurazioni basate su strumenti cartografici/professionali (es. Google Earth Pro) e la documentazione fotografica possono costituire prova idonea dell'estensione delle superfici, specie se integrate da altri atti (rilievi, atti notarili, continuità d'uso).
- Se l'ente invia una formale contestazione invitando il contribuente a fornire controdeduzioni, l'assenza di risposte opportunamente documentate indebolisce la posizione del contribuente in giudizio.
- L'onere della prova grava su chi afferma il fatto che incide sul diritto; tuttavia, l'amministrazione può avvalersi di presunzioni e rilievi tecnici che il contribuente deve contestare con prove tecniche (planimetrie, rilievi topografici, atti di cessione/concessione con misure) per ottenere riforma.
- La censura sulla nullità della motivazione è difficile da accogliere quando il giudice di merito ha fornito, anche sinteticamente, l'iter logico-giuridico e gli elementi decisivi della decisione.
- Per difendersi efficacemente in casi simili, il contribuente dovrebbe: rispondere alla contestazione amministrativa, produrre rilievi tecnici certificati o planimetrie, documentare l'uso effettivo e le misure, e contestare specificamente i punti del rilievo (es. punti di confine, inclusione/exclusione di plateatici o aree demaniali).
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