Cassazione Penale, Sentenza n. 19736/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 9/11/2023 con due motivi principali: (1) vizio procedurale per mancata notifica dell'avviso d'udienza al difensore ai sensi dell'art. 666 c.p.p.; (2) errata valutazione sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 ordinamento penitenziario), lamentando che non siano stati valorizzati la condotta in libertà, l'assenza di collegamenti con ambienti malavitosi, la revisione critica e l'esistenza di una stabile posizione lavorativa. In particolare, il Tribunale aveva respinto l'istanza per mancanza di documentazione sull'effettività e attualità dell'inserimento lavorativo e per l'assenza di un valido progetto esterno risocializzante; il ricorrente ha prodotto in sede di ricorso un contratto di lavoro datato 30/10/2023 non prodotto prima al Tribunale.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha rilevato che il difensore di fiducia era stato regolarmente avvisato per l'udienza del 28/2/2023 tramite PEC e che, in occasione delle udienze successive (28/2/2023, 9/5/2023, 9/11/2023), la difesa era stata garantita da un difensore immediatamente reperibile ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., perciò non era dovuto un nuovo avviso per l'udienza del 9/11/2023. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto legittima la motivazione del Tribunale: il giudice ha più volte rinviato per consentire la produzione di prove sull'attuale attività lavorativa, che alla fine non sono state presentate in udienza; il contratto allegato per la prima volta al ricorso non poteva essere considerato ai fini della decisione. Le affermazioni di revisione critica risultano autoreferite e prive di documentazione probatoria. La mancanza di legami con la criminalità organizzata, pur favorevole, non è di per sé sufficiente a giustificare la concessione della misura alternativa. Inoltre, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen.
Rilevata la presunta violazione dell'obbligo di avviso d'udienza; però dagli atti risulta la notifica tramite PEC al difensore di fiducia e la presenza in udienza di un difensore immediatamente reperibile, per cui il vizio dedotto non è stato ritenuto sussistente.
art. 47 ordinamento penitenziario
Norma richiamata come parametro per la concessione dell'affidamento in prova; la Corte ha ritenuto che l'apprezzamento negativo del Tribunale circa la mancanza di riscontri sul lavoro e sul progetto risocializzante sia compatibile con i requisiti della norma, e che la mera assenza di legami con la criminalità e le autocertificazioni non siano sufficienti.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Applicato per giustificare la sostituzione del difensore di fiducia con un difensore immediatamente reperibile nelle udienze in cui il difensore originario era assente; tale sostituzione rendeva non necessaria una nuova formalità di avviso.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La mancata produzione di documenti rilevanti (ad esempio prova di un rapporto di lavoro effettivo e anteriore alla decisione) prima o in udienza ostacola gravemente le possibilità di ottenere misure alternative; documenti prodotti per la prima volta in sede di ricorso normalmente non possono essere utilizzati per dimostrare che il giudice ha motivato illogicamente.
- La presenza in udienza di un difensore immediatamente reperibile sostituisce l'obbligo di un nuovo avviso al difensore originario; quindi l'assenza del difensore di fiducia non fa automaticamente venir meno la validità del procedimento se la difesa è comunque garantita.
- Le autocertificazioni o dichiarazioni autoriferite in ricorso non suppliscono alla mancanza di prove documentali o atti processuali che attestino la revisione critica o il percorso risocializzante del condannato.
- L'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata è elemento positivo ma non determinante di per sé per la concessione di misure alternative: occorrono anche riscontri concreti su lavoro stabile e progetto esterno risocializzante.
- In procedimenti per misure alternative è importante sollecitare tempestivamente la produzione di prove e, se il giudice rinvia più volte per integrazioni, approfittare dei rinvii per far pervenire la documentazione in tempo utile all'ufficio giudiziario.
- Chi propone ricorso deve considerare che il successo può essere compromesso sia da vizi procedurali non effettivi (quando la difesa è stata comunque garantita) sia dall'apporto tardivo di documentazione che il giudice non ha potuto valutare in primo grado.
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