Sentenza n. 6287/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria n. 00686/2024, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Calabria che aveva dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile e infondata la domanda risarcitoria connessa alla ritardata demolizione di un manufatto abusivo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le appellanti, proprietarie di immobili siti nelle vicinanze di un fabbricato oggetto di un permesso di costruire in sanatoria successivamente annullato e di un ordine di demolizione rimasto ineseguito, contestavano la sentenza del TAR sotto tre profili. Con il primo motivo sostenevano che il termine di 120 giorni per proporre l'azione risarcitoria previsto dall'art. 30, comma 5, c.p.a. dovesse decorrere dalla cessazione dell'illecito, coincidente con la demolizione dell'opera abusiva, richiamando la disciplina degli illeciti permanenti e la sentenza della Corte di cassazione n. 500/1999. Con il secondo motivo contestavano l'affermazione del TAR relativa alla precedente proposizione e alla rinuncia della domanda risarcitoria, sostenendo che la domanda fosse stata tempestivamente formulata. Con il terzo motivo deducevano l'erroneità della pronuncia che aveva ritenuto la domanda generica, non provata e non quantificata. Assumevano che il danno derivasse dal ritardo nella demolizione e dalle spese sostenute nei precedenti giudizi e che il giudice avrebbe potuto disporre una consulenza tecnica d'ufficio anche in assenza di una perizia di parte.
La decisione
L'appello è stato respinto integralmente. Quanto al primo motivo, il Consiglio di Stato ha affermato che l'art. 30, comma 5, c.p.a. introduce un termine di decadenza di 120 giorni, non un termine di prescrizione, decorrente dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da esso oppure dal verificarsi del fatto causativo del danno. Di conseguenza, non si applicano i principi propri della prescrizione degli illeciti permanenti, né il termine può decorrere dalla cessazione dell'illecito mediante demolizione dell'opera. Nel caso concreto, la decorrenza poteva essere individuata, al più tardi, nella conoscenza del permesso di costruire annullato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché le appellanti avevano frainteso la statuizione del TAR: quest'ultimo aveva respinto, non accolto, l'eccezione del Comune relativa alla rinuncia all'azione risarcitoria, rilevando che la rinuncia aveva riguardato gli atti del precedente giudizio e non il diritto al risarcimento. Il terzo motivo è stato respinto perché la domanda non individuava né provava il concreto pregiudizio subito e non ne quantificava l'entità. Il ritardo nella demolizione indicava soltanto la possibile causa del danno, ma non la tipologia di danno, che avrebbe potuto consistere, ad esempio, in danni strutturali, infiltrazioni o perdita di valore degli immobili. La consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata in funzione esplorativa, poiché costituisce mezzo di valutazione e non di prova e presuppone fatti specificamente allegati e dimostrati. Le spese sostenute per i precedenti giudizi non costituivano un autonomo danno risarcibile, essendo già state regolate dalle statuizioni sulle spese contenute nelle relative sentenze. Le appellanti sono state condannate alle spese del grado, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 30, comma 5, c.p.a.
La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo.
La disposizione assoggetta l'azione risarcitoria da lesione di interessi legittimi a un termine decadenziale di 120 giorni, decorrente dalla conoscenza del provvedimento lesivo o dal verificarsi del fatto causativo del danno; non si applicano i principi relativi alla prescrizione e alla sua interruzione, né la decorrenza dalla cessazione dell'illecito permanente.
art. 31 d.P.R. 380/2001
È richiamato quale base del procedimento sanzionatorio relativo al manufatto abusivo e dell'ordine di demolizione rimasto ineseguito.
art. 2043 c.c.
È richiamato per distinguere la disciplina generale della responsabilità extracontrattuale dalla disciplina speciale dell'azione risarcitoria per lesione di interessi legittimi, soggetta al termine decadenziale previsto dall'art. 30, comma 5, c.p.a.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione dell'appello in udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- L'azione risarcitoria per lesione di interessi legittimi prevista dall'art. 30, comma 5, c.p.a. è soggetta al termine decadenziale di 120 giorni, decorrente dalla conoscenza del provvedimento lesivo o dal verificarsi del fatto causativo del danno; tale termine non ha natura prescrizionale e non è soggetto alle regole sulla sospensione o interruzione della prescrizione.
- Quando il danno deriva direttamente da un provvedimento amministrativo, il termine decadenziale per l'azione risarcitoria decorre, al più tardi, dalla conoscenza del provvedimento e non dalla successiva cessazione degli effetti materiali dell'illecito o dalla demolizione dell'opera realizzata sulla base del titolo.
- Nelle azioni risarcitorie contro la pubblica amministrazione il danneggiato deve allegare specificamente e provare sia l'esistenza di un pregiudizio concreto sia la sua entità; la mera indicazione della condotta amministrativa illegittima o del ritardo individua soltanto la possibile causa del danno e non soddisfa l'onere di allegazione e prova.
- Nel processo amministrativo il principio dispositivo con metodo acquisitivo non esonera il danneggiato dall'onere di provare il danno in un'azione risarcitoria, che ha natura sostanzialmente civilistica; la consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo di valutazione e non può essere disposta con finalità esplorativa in assenza di fatti specificamente allegati e dimostrati.
- Le spese sostenute per precedenti giudizi non possono essere richieste come autonomo danno risarcibile quando siano già state disciplinate dalle statuizioni sulle spese contenute nelle relative pronunce giudiziali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 ago 2026Sentenza n. 1010/2026 - Ancona, Sezione 2
- Sentenza · 4 ago 2026Sentenza n. 1698/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 4 ago 2026Sentenza n. 1749/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 4 ago 2026Sentenza n. 1750/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 4 ago 2026Sentenza n. 1751/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 4 ago 2026Sentenza n. 1752/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →