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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02313/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per un reato in materia di armi, deducendo due censure: in primo luogo, la mancata declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo b), sostenendo che ai fini del calcolo della prescrizione non avrebbe dovuto tenersi conto della recidiva riconosciuta; in secondo luogo, la illegittimità del trattamento sanzionatorio confermato in appello, ritenuto eccessivo o comunque non adeguatamente motivato. La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, osservando che la prescrizione va calcolata tenendo conto anche delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, pure se subvalutate nel bilanciamento con le attenuanti, poiché il giudizio ex art. 69 c.p. non incide sulla pena massima del reato. Ha inoltre ritenuto corretto il trattamento sanzionatorio, congruo rispetto ai criteri dell'art. 133 c.p., rilevando che la pena base era stata determinata di poco sopra il minimo edittale e che il ricorso mirava soltanto a una diversa valutazione degli elementi già apprezzati dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello di non dichiarare la prescrizione del reato di cui al capo b), in quanto la recidiva riconosciuta rilevava ai fini del termine prescrizionale. Ha inoltre confermato la valutazione sul trattamento sanzionatorio, giudicato non illogico né illegittimo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., rilevando la sussistenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 157, comma 3, c.p.

    Ai fini della prescrizione occorre considerare le circostanze aggravanti ad effetto speciale anche se siano state valutate sub valenti nel bilanciamento con le attenuanti, perché il giudizio di cui all'art. 69 c.p. non incide sulla determinazione della pena massima del reato.

  • art. 69 c.p.

    Il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti non rileva, ai fini della prescrizione, sulla pena massima del reato.

  • art. 99, comma secondo, n. 1, c.p.

    La recidiva semplice riconosciuta nel caso concreto è stata considerata ai fini della determinazione del termine prescrizionale.

  • art. 133 c.p.

    Il trattamento sanzionatorio è stato ritenuto congruo e rispettoso dei criteri di commisurazione della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non manchino profili di colpa nella proposizione del ricorso.

  • art. 23, commi 1 e 3, l. 110/1975

    Norma incriminatrice del reato oggetto del capo b), relativo alla violazione della disciplina sulle armi.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 2000

    Richiamata per fondare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini del computo della prescrizione del reato devono essere considerate anche le circostanze aggravanti ad effetto speciale, pure se esse siano state bilanciate o subvalutate rispetto alle attenuanti, poiché il bilanciamento ex art. 69 c.p. non incide sulla pena massima astrattamente prevista.
  • Quando il termine di prescrizione dipende da una recidiva o da altra circostanza aggravante rilevante in aumento di pena, il giudice di merito può correttamente escludere la prescrizione facendo applicazione del massimo edittale così determinato.
  • La censura che si risolva nella richiesta di una diversa lettura degli elementi di causa e di una nuova valutazione della congruità della pena è inammissibile in cassazione se la motivazione della sentenza impugnata è coerente e non manifestamente illogica.
  • La conferma del trattamento sanzionatorio è legittima quando la pena base sia stata determinata in misura prossima al minimo edittale e la decisione dia conto, sia pure sinteticamente, dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generaleReati stradali
IstitutiPrescrizione del reato

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