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Sentenza

Sentenza del 17/11/2021 n. 35004 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Rimborso parziale di credito IVA indicato nella dichiarazione IVA 2002 relativa al 2001. L'Agenzia aveva richiesto documentazione giustificativa (richieste nel 2005, 2006, e nel 2008), senza ottenere pieno riscontro; il credito era stato poi ceduto a GE Capital Finance (subentrata Banca IFIS dopo il fallimento della società cedente). La cessionaria impugnò per silenzio-rifiuto ritenendo trascorsi i termini senza provvedimento. In Cassazione la ricorrente ha dedotto due motivi: (1) errata esclusione del formarsi del silenzio-rifiuto (violazione D.Lgs. 546/1992 artt.19,21); (2) illegittima esclusione del rimborso nonostante fossero spirati i termini per il controllo/recttifica della dichiarazione (violazione D.P.R. 633/1972 artt.30,57 e dello statuto dei diritti del contribuente). La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo (la indicazione in dichiarazione costituisce istanza di rimborso e il termine di 90 giorni può formare il silenzio-rifiuto), ma non il secondo: ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'Amministrazione può contestare la sussistenza del credito esposto in dichiarazione anche dopo la scadenza dei termini per l'accertamento/recttifica, purché il credito non sia adeguatamente documentato.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha accolto solo la censura sul punto del silenzio-rifiuto (ossia l'errore del giudice d'appello nel ritenere che non si fosse formato), ma ha confermato la decisione impugnata nella parte essenziale perché la cessionaria non ha fornito prova adeguata e soddisfacente della sussistenza effettiva del credito IVA. Per tali ragioni il ricorso è respinto; le spese sono compensate; la Corte dichiara inoltre sussistenti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Art. 19, comma 1, lett. g) e art. 21, comma 2: la normativa sul processo tributario è stata interpretata nel senso che l'indicazione di un credito in dichiarazione costituisce istanza di rimborso e che, decorso inutilmente il termine di 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione, si forma il silenzio-rifiuto impugnabile.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Art. 30, commi 1 e 2, e art. 57: norme sul rimborso dell'eccedenza detraibile dell'IVA; la Corte ha ritenuto che il mero spirare dei termini per il controllo/recttifica non impedisce all'Amministrazione di contestare la sussistenza del credito se questo non è adeguatamente documentato.

  • Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000)

    Richiamato dalla ricorrente come garanzia procedurale; la Corte non ha ritenuto che lo statuto precluda all'Amministrazione di contestare un credito non provato anche dopo i termini per l'accertamento.

  • Giurisprudenza della Cassazione (richiami interni)

    Cass. nn. 21734/14; 7223/16?; 17841/18; Sez. Un. nn. 21765 e 21766/21

    La Corte richiama precedenti che confermano: (i) il principio che l'annotazione in dichiarazione vale come istanza di rimborso e che si forma il silenzio-rifiuto decorso il termine di legge; (ii) l'orientamento delle Sezioni Unite (nn. 21765 e 21766/21) secondo cui l'Amministrazione può contestare la sussistenza del credito IVA indicato in dichiarazione anche quando siano scaduti i termini per l'accertamento/recttifica, specie se manca documentazione probatoria.

Massime di principio

  • La indicazione in dichiarazione di un credito IVA costituisce un'istanza di rimborso: decorso inutilmente il termine di 90 giorni si può ritenere formato il silenzio-rifiuto impugnabile.
  • La formazione del silenzio-rifiuto non impedisce all'Amministrazione di chiedere documenti o di contestare la sussistenza del credito; se il credito non è adeguatamente documentato il giudice può dar ragione all'Amministrazione anche se sono scaduti i termini di accertamento/retifica.
  • Chi acquista (cessionario) un credito IVA assume il rischio probatorio: per ottenere il rimborso deve esibire la documentazione completa che provi l'effettiva esistenza del credito e la regolarità della cessione (catena negoziale).
  • Le richieste di documentazione dell'Amministrazione e le eventuali risposte sono rilevanti sul piano della valutazione del credito; l'assenza di riscontri esposti ai richiami dell'Amministrazione rende più probabile il rigetto della domanda di rimborso.
  • In contenzioso tributario il fatto che il contribuente ottenga il riconoscimento del silenzio-rifiuto non garantisce automaticamente il successo sul merito: il giudice verifica comunque la sussistenza del diritto sostanziale al rimborso.
  • Nel valutare azioni analoghe, è opportuno conservare e produrre documentazione dettagliata, completa e congrua dell'operazione che ha originato il credito IVA e della cessione del credito; senza questa prova il rischio processuale è elevato.

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