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Sentenza

Sentenza del 23/01/2018 n. 333 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Riscossione - violazione tributaria per causa di forza maggiore

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha invocato la causa di forza maggiore per escludere la propria responsabilità in relazione a una violazione tributaria, sostenendo l'impossibilità di adempiere all'obbligazione fiscale a causa di difficoltà economiche. Secondo la giurisprudenza richiamata, la forza maggiore richiede però un'impossibilità oggettiva e insuperabile, non una mera difficoltà finanziaria. Il contribuente deve allegare e provare rigorosamente di non aver potuto fronteggiare la situazione con alcun mezzo, neppure adottando misure eccezionali o pregiudizievoli per il proprio patrimonio.

La decisione

Il principio affermato è sfavorevole al contribuente quando egli non dimostri in modo puntuale l'impossibilità oggettiva di adempiere. La semplice crisi di liquidità o la difficoltà economica, da sole, non integrano una causa di forza maggiore idonea a escludere la violazione tributaria. Il testo non indica l'esito formale del singolo giudizio, né identifica le parti, ma il criterio giurisprudenziale conduce al rigetto della tesi del contribuente in assenza di prova rigorosa.

Norme richiamate

  • Principio giurisprudenziale sulla forza maggiore nelle violazioni tributarie

    L'elemento soggettivo della violazione tributaria per causa di forza maggiore deve consistere nella impossibilità oggettiva, per cause insuperabili da parte del contribuente, di adempiere all'obbligazione.

    La forza maggiore richiede un impedimento oggettivo, inevitabile e non superabile con la normale diligenza; non è sufficiente dimostrare una generica difficoltà economica.

  • Cassazione civile n. 5467/2014

    Il contribuente deve fornire una prova rigorosa di non aver potuto fronteggiare la difficoltà economica in alcun modo, anche ricorrendo a soluzioni eccezionali o sfavorevoli per il proprio patrimonio.

  • Cassazione civile n. 20266/2014

    La crisi finanziaria o la mancanza di liquidità non escludono automaticamente la responsabilità tributaria; occorre dimostrare l'impossibilità oggettiva e insuperabile di adempiere.

Massime di principio

  • La mera difficoltà economica, la crisi di liquidità o l'assenza di fondi normalmente non costituiscono causa di forza maggiore in materia tributaria.
  • Chi invoca la forza maggiore deve allegare e provare concretamente l'evento impeditivo, la sua imprevedibilità o inevitabilità e l'impossibilità oggettiva di adempiere.
  • È necessario dimostrare di aver adottato ogni ragionevole iniziativa per reperire le risorse, anche mediante misure eccezionali o economicamente sfavorevoli.
  • In assenza di una prova dettagliata e documentata, la violazione e le conseguenti sanzioni tendono a essere confermate.
  • La valutazione deve distinguere tra impossibilità assoluta di adempiere e semplice difficoltà o scelta di non sacrificare altri beni o interessi patrimoniali.

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