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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7430/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., deducendo due presunti errori materiali della sentenza della Prima Sezione: 1) omissione di valutare correttamente, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la condotta successiva alla commissione del reato (confessione e presunta dissociazione dal contesto criminale, con riferimento anche a sentenze intervenute in altri procedimenti che avrebbero riconosciuto attenuanti); 2) errata valutazione circa la configurabilità delle aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti o futili, sostenendo che Pecorelli avesse partecipato solo all'ultima fase dell'azione criminosa, senza conoscenza della pianificazione e dei motivi, e che la prova non giustificasse l'estensione di tali aggravanti al suo ruolo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi dedotti siano sostanzialmente questioni di valutazione (giudizio sulla prova) e non errori percettivi ammissibili ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.. Ha osservato inoltre che: il ricorrente non ha depositato le sentenze di altri procedimenti dalle quali dedurrebbe la sua dissociazione; la Prima Sezione aveva comunque preso in considerazione il comportamento successivo ma lo aveva ritenuto recessivo rispetto agli altri criteri previsti dall'art. 133 c.p.; e le doglianze circa l'attribuzione delle aggravanti si risolvono in una richiesta di riconsiderazione della valutazione probatoria, non in un errore di percezione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Limita il ricorso straordinario per errore di fatto agli errori percettivi su elementi fattuali; non copre le divergenze di valutazione o di giudizio sulla prova.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la misura della pena e per la valutazione delle circostanze attenuanti/aggravanti: il giudice può selezionare e motivare sugli elementi ritenuti decisivi senza dover esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli.

  • Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015 (Moroni)

    Giurisprudenza di riferimento che afferma che, quando la presunta causa dell'errore non è una mera errata percezione ma riguarda valutazioni probatorie, il rimedio di cui all'art. 625-bis non è applicabile.

  • Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016 (Macrì)

    Conferma il principio per cui il ricorso straordinario è inammissibile se il presunto errore deriva da una valutazione giuridica su fatti correttamente percepiti.

  • Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022 (Spadini)

    Ulteriore conferma del divieto di ricorrere all'art. 625-bis per discutere valutazioni probatorie e di giudizio.

  • Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011 (Sermone)

    Principio che il giudice di merito non è tenuto a considerare tutti gli elementi eventualmente favorevoli o sfavorevoli, ma solo quelli ritenuti decisivi.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori di percezione dei fatti, non per contestazioni sulla valutazione o sul peso delle prove; le critiche che richiedono una riconsiderazione della valutazione probatoria sono inammissibili.
  • Per ottenere l'ammissione del ricorso per errore di fatto occorre individuare e dimostrare un errore percettivo concreto (es. dati fattuali inesistenti o erroneamente riportati), non il semplice disaccordo con le conclusioni tratte dai giudici.
  • Se si fonda il ricorso su elementi provenienti da altri procedimenti (es. sentenze che attesterebbero dissociazione o collaborazione), tali documenti devono essere allegati al ricorso perché il giudice di legittimità possa valutarli; l'assenza degli atti rende la censura più debole e spesso inammissibile.
  • Nelle impugnazioni relative al diniego delle attenuanti generiche, è necessario dimostrare che il giudice ha omesso di considerare un elemento fattuale percepibile o abbia travisato un fatto in senso percettivo; invece la semplice richiesta di riassegnare diversa rilevanza a elementi già correttamente percepiti non è rimediabile con l'art. 625-bis.
  • Analogamente, la contestazione dell'applicazione di aggravanti (es. premeditazione) deve dimostrare un errore di percezione dei fatti (p. es. erronea attribuzione di un comportamento materiale) e non limitarsi a sostenere che la valutazione del ruolo non sarebbe corretta.
  • Conseguenze pratiche: i ricorsi ritenuti manifestamente inammissibili sono condannati alle spese e, se in colpa, a sanzioni (es. contributo alla Cassa delle ammende); perciò è strategico, prima della proposizione, verificare che la censura consista davvero in un errore percettivo e allegare tutta la documentazione probatoria rilevante.

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