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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21185/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta avverso alcune cartelle di pagamento desunte da estratti di ruolo acquisiti spontaneamente presso l'agente della riscossione. Il giudice di pace aveva accolto l'opposizione; il tribunale, investito dell'appello principale dell'opponente, aveva rigettato l'appello e, su appello incidentale dell'agente della riscossione, aveva annullato la decisione di primo grado per asserito totale difetto di motivazione, rimettendo la causa al primo giudice ex art. 353 c.p.c. La soccombente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per avere il tribunale rilevato d'ufficio la nullità della decisione di primo grado per difetto di motivazione, in assenza di impugnazione sul punto da parte della legittimata; 2) violazione delle norme sulla motivazione della sentenza per non avere il tribunale motivato il rigetto dell'appello principale; 3) in subordine, violazione delle norme processuali per avere il tribunale disposto la rimessione al primo giudice senza considerare la coerenza e sufficienza della motivazione del giudice di pace; 4) violazione delle norme sulla rimessione al primo giudice, sostenendo che il difetto di motivazione non rientrerebbe tra i casi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. La Corte, tuttavia, non ha esaminato nel merito tali doglianze perché ha rilevato d'ufficio l'originaria inammissibilità della domanda: l'impugnazione dell'estratto di ruolo era stata proposta senza dimostrare uno specifico interesse ad agire, condizione dell'azione che, alla luce dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 e della giurisprudenza delle Sezioni Unite, deve risultare da un concreto pregiudizio nelle ipotesi tipizzate dalla norma. Poiché tale interesse non era stato allegato né provato nei gradi di merito né in cassazione, la causa non poteva essere proposta o proseguita.

La decisione

La Corte ha dichiarato che la domanda originaria era inammissibile per difetto di interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo. Per questo motivo ha cassato senza rinvio sia la sentenza del tribunale sia quella di primo grado, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., perché il processo non avrebbe potuto essere iniziato o proseguito in assenza della condizione dell'azione. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio, valorizzando la sopravvenienza normativa e giurisprudenziale e l'alterno esito delle vicende processuali.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    consente la trattazione in adunanza camerale con deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni successivi

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per censurare la pronuncia d'ufficio del tribunale

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    norma sulla motivazione della sentenza, invocata per contestare l'asserito difetto motivazionale

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato come parametro del dovere di motivazione

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta violazione dei limiti dell'appello

  • art. 353 c.p.c.

    norma sulla rimessione al primo giudice, oggetto della censura della ricorrente

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato per sostenere che il difetto di motivazione non integra ipotesi di rimessione al primo giudice

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come vizio processuale dedotto nei motivi di ricorso

  • art. 361 c.p.c.

    non citato espressamente nel testo fornito

  • art. 363 c.p.c.

    richiamato per la pronuncia su questione di massima di particolare importanza e per il principio delle Sezioni Unite sull'interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo

  • art. 372 c.p.c.

    indicato come mezzo per depositare documentazione in cassazione al fine di dimostrare lo specifico interesse ad agire

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    base per la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta o proseguita

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    tipizza l'interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo, rendendolo una condizione dell'azione di natura dinamica

  • art. 3-bis del d.l. n. 146/2021

    introduce la norma poi convertita nella l. n. 215/2021

  • l. n. 215/2021

    legge di conversione della disciplina sull'impugnazione dell'estratto di ruolo

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016

    individua uno dei casi di pregiudizio che fondano l'interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo

  • art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40

    richiamato in relazione ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni rilevanti per l'interesse ad agire

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

    norma sulle verifiche sui pagamenti della pubblica amministrazione che può fondare il pregiudizio tipizzato

  • art. 382 c.p.c.

    consente la cassazione senza rinvio quando difetta una condizione dell'azione

  • art. 100 c.p.c.

    non citato espressamente ma presupposto logico della condizione dell'azione, in quanto la Corte ragiona in termini di interesse ad agire

Massime di principio

  • Nell'impugnazione dell'estratto di ruolo, l'interesse ad agire è una condizione dell'azione a configurazione dinamica: può mutare fino alla decisione e deve essere concretamente dimostrato secondo i casi tipizzati dalla legge sopravvenuta.
  • Se l'attore non dimostra lo specifico pregiudizio che rende attuale la tutela giurisdizionale, la domanda è originariamente inammissibile e il processo non può essere validamente proseguito.
  • L'assenza di interesse ad agire può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con la conseguenza della cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta o proseguita.
  • In sede di legittimità, la prova dello specifico interesse ad agire può essere fornita mediante deposito documentale nei limiti consentiti dal rito; in mancanza, il ricorso non può essere accolto.
  • La sopravvenienza normativa che tipizza l'interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo si applica anche ai processi pendenti, incidendo sulla pronuncia della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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