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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32970/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha contestato al contribuente, per l’anno d’imposta 2008, maggiori redditi ai fini IRPEF, addizionali e sanzioni, sulla base di un accertamento sintetico fondato su redditi dichiarati inferiori ai mutui contratti e su indici di capacità contributiva (immobili, veicoli e polizze). In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto perché ritenuta provata la capacità reddituale alternativa, in particolare mediante la dimostrazione che un mutuo per l’acquisto di un immobile a Vallecrosia era stato erogato per un importo superiore di circa 134.000 euro rispetto al prezzo d’acquisto, somma che sarebbe stata utilizzata anche per far fronte ad altri impegni finanziari. In appello, però, la CTR ha riformato la decisione sostenendo di non poter esaminare il merito della pretesa fiscale perché le contestazioni di merito sarebbero state introdotte solo con le memorie illustrative e quindi inammissibili come nuovi temi di indagine. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto quattro censure: omesso esame della documentazione e delle deduzioni sulla capacità di spesa; violazione dell’art. 32 d.lgs. 546/1992 per non avere la CTR valutato le memorie illustrative; violazione dell’art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 per non avere considerato i documenti prodotti in appello; violazione dell’art. 38, comma 6, d.P.R. 600/1973 per avere la CTR, pur riconoscendo in astratto il diritto alla prova contraria, omesso di valutarla in concreto.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al secondo motivo, ritenendo che la CTR avesse erroneamente escluso l’esame del merito sulla base di una falsa applicazione dell’art. 32 d.lgs. 546/1992. Ha osservato che il contribuente aveva già contestato nel ricorso introduttivo la fondatezza nel merito dell’accertamento sintetico e che la deduzione successiva nelle memorie costituiva solo specificazione di difese già tempestivamente introdotte, non una mutatio libelli. Di conseguenza la sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria per nuovo esame, anche sulle spese. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È richiamato come parametro del primo motivo per omesso esame di fatti/documenti decisivi.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro dei motivi di violazione di legge.

  • art. 32 d.lgs. n. 546/1992

    Le memorie illustrative servono a illustrare motivi ed eccezioni già proposti; nel caso concreto la deduzione del fatto relativo al mutuo è stata ritenuta mera specificazione di difese già introdotte, non introduzione di nuovi temi di indagine.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    È invocato per sostenere l’ammissibilità della produzione documentale in appello, ma il motivo è assorbito.

  • art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600/1973

    Nel redditometro il contribuente può fornire prova contraria dimostrando che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore; la Corte rileva che tale prova non può essere elusa senza effettiva valutazione del merito.

  • art. 391 c.p.c.

    L’istanza di fissazione d’udienza presentata tempestivamente fa venir meno l’efficacia del decreto di estinzione e consente la prosecuzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391 bis c.p.c.

    È richiamato nel ricorso per revocazione del decreto di estinzione, poi rinunciato dal ricorrente nel presente giudizio.

  • art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È richiamato come fondamento dell’asserito errore di fatto revocatorio relativo al decreto di estinzione.

  • art. 1, commi 186 e ss. L. n. 197/2022

    È la disciplina della definizione agevolata richiamata nel decreto di estinzione del Presidente.

  • art. 1, comma 198 L. n. 197/2022

    Consente l’estinzione del processo senza pronuncia sulle spese quando risulti la regolare definizione della controversia.

  • art. 1, comma 200 L. n. 197/2022

    È richiamato come norma che prevede il provvedimento di diniego della definizione agevolata.

  • art. 40, comma 3 d.l. n. 13/2023

    È menzionato in relazione all’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate per verificare la definizione della lite.

  • art. 24 d.lgs. n. 546/1992

    È citato nel richiamo giurisprudenziale sui motivi aggiunti nel processo tributario, ammessi in caso di deposito di documenti non conosciuti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma richiamata per la memoria depositata in vista dell’adunanza camerale.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato indirettamente nel tema della prova contraria, quale regola sull’onere probatorio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’atto introduttivo deve contenere la contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, ma le memorie illustrative possono legittimamente precisare e sviluppare censure già dedotte, senza integrare una nuova causa petendi se restano nell’alveo del petitum originario.
  • In tema di accertamento sintetico del reddito, il giudice non può arrestarsi a un rilievo formale sulla tempestività delle difese se nel ricorso introduttivo è già stata dedotta, sia pure in termini generali, la contestazione del maggior reddito e la successiva produzione documentale serve solo a specificarne la prova contraria.
  • La prova contraria al redditometro deve essere effettivamente esaminata nel merito: non è consentito negarne la rilevanza con un’interpretazione meramente formalistica delle preclusioni processuali, quando la difesa sia coerente con le deduzioni originarie.
  • Le memorie ex art. 32 d.lgs. 546/1992 non possono introdurre nuovi temi di indagine, ma possono allegare elementi e documenti che chiariscono difese già ritualmente proposte; il discrimine va individuato nella presenza o meno di una mutatio libelli.
  • Nel giudizio di cassazione, la tempestiva istanza di fissazione dell’udienza dopo un decreto di estinzione priva automaticamente di efficacia il decreto e impone la prosecuzione del ricorso davanti al collegio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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