Regolamento (UE) 2018/1514
Regolamento (UE) 2018/1514 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di abamectina, acibenzolar-s-metile, clopiralid, emamectina, fenexamide, fenpirazamina, fluazifop-P, isofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talco E553B e tebuconazolo in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i limiti massimi di residui applicabili a numerose sostanze utilizzate in prodotti fitosanitari o come sostanze di base, modificando gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005. La Commissione interviene sulla base delle domande presentate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 e dei pareri motivati dell’EFSA, che ha ritenuto le modifiche accettabili per la sicurezza dei consumatori. Oltre alla revisione di diversi LMR, il regolamento sopprime alcune note a piè di pagina legate a dati mancanti e inserisce Pasteuria nishizawae Pn1 e talco E553B nell’allegato IV.
Modifica dei livelli massimi di residui di specifiche sostanze attive e sostanze di base nei o sui prodotti alimentari e mangimi, mediante aggiornamento degli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti alimentari e ai mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005, con effetti sui livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze abamectina, acibenzolar-s-metile, clopiralid, emamectina, fenexamide, fenpirazamina, fluazifop-P, isofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talco E553B e tebuconazolo. Incide sia sui prodotti per i quali erano già fissati LMR negli allegati II e III, sia sulle sostanze per le quali si applica il valore di base di 0,01 mg/kg in assenza di LMR specifici, introducendo inoltre due sostanze nell’allegato IV. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica degli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 per taluni LMR
Il regolamento interviene sul sistema dei livelli massimi di residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinato dal regolamento (CE) n. 396/2005. La modifica è adottata sulla base di domande di revisione dei limiti presentate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e valutate dagli Stati membri e dall’EFSA, che ha ritenuto le variazioni richieste compatibili con la sicurezza dei consumatori.
Ambito e finalità della modifica
La Commissione aggiorna gli allegati II e III per numerose sostanze già soggette a LMR, e inserisce nell’allegato IV Pasteuria nishizawae Pn1 e talco E553B. In assenza di LMR specifici, per Pasteuria nishizawae Pn1 e talco E553B si applicava in precedenza il valore di base di 0,01 mg/kg di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
Sostanze interessate e revisione dei limiti
Le sostanze oggetto di revisione sono:
- abamectina;
- acibenzolar-s-metile;
- clopiralid;
- emamectina;
- fenexamide;
- fenpirazamina;
- fluazifop-P;
- isofetamid;
- Pasteuria nishizawae Pn1;
- talco E553B;
- tebuconazolo.
Per ciascuna sostanza sono ridefiniti gli LMR in relazione a specifici gruppi di prodotti, tra cui frutta, ortaggi, legumi, cereali, semi oleaginosi, tè, caffè, infusi di erbe, spezie e taluni prodotti di origine animale. Le tabelle dell’allegato riportano inoltre numerosi valori corrispondenti al limite di determinazione analitica, segnalati con le note (*1) e (*2).
Valutazione scientifica ed esito favorevole dell’EFSA
L’EFSA ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, tenendo conto dei rischi per i consumatori e, ove pertinente, per gli animali. Ha concluso che:
- le prescrizioni relative ai dati risultano rispettate;
- le modifiche degli LMR sono accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori;
- l’esposizione cronica complessiva attraverso la dieta non comporta superamento della dose giornaliera ammissibile;
- l’esposizione acuta derivante da un consumo elevato dei prodotti interessati non comporta superamento della dose acuta di riferimento.
Metodo analitico e note a piè di pagina
Per l’abamectina il richiedente ha presentato metodi analitici convalidati per matrici colturali ad elevato tenore di acidità e di umidità; per il tebuconazolo sono stati presentati metodi analitici convalidati per tutte le matrici colturali. Per tale ragione sono soppresse le pertinenti note a piè di pagina dall’allegato II.
Permangono invece alcune note che evidenziano mancanze informative su metodi di analisi o sperimentazioni sui residui. In tali casi la Commissione dovrà tenerne conto al riesame dell’LMR se le informazioni richieste sono presentate entro le date indicate nelle note; in difetto, si terrà conto della loro mancanza.
Ingresso nell’allegato IV di Pasteuria nishizawae Pn1 e talco E553B
Per Pasteuria nishizawae Pn1, nel quadro dell’approvazione della sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’EFSA ha raccomandato l’inserimento nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. Per il talco E553B, approvato come sostanza di base dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/691, la Commissione rileva che le condizioni d’uso non dovrebbero determinare residui idonei a porre rischi per il consumatore; pertanto anche tale sostanza è inserita nell’allegato IV.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli LMR negli allegati II e III
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono sostituiti per le sostanze indicate nel regolamento. Nell’allegato II sono aggiornati gli LMR per abamectina, acibenzolar-s-metile, fenexamide, fluazifop-P, isofetamid e tebuconazolo; nell’allegato III, parte A, sono aggiornati gli LMR per clopiralid, emamectina e fenpirazamina. I nuovi valori si applicano a un’ampia gamma di prodotti vegetali e di origine animale elencati nelle tabelle dell’allegato al regolamento.
Inserimento di sostanze nell’allegato IV
Nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono inserite in ordine alfabetico Pasteuria nishizawae Pn1 e talco E553B. Per tali sostanze non si applicano LMR numerici specifici, in quanto considerate idonee all’esenzione sulla base della valutazione del rischio e delle condizioni d’uso.
Soppressione di note a piè di pagina e limiti di determinazione
Per abamectina e tebuconazolo sono presentati metodi analitici convalidati per alcune matrici, con conseguente soppressione delle pertinenti note a piè di pagina dall’allegato II. Per più sostanze restano note con riferimento a informazioni mancanti su metodi di analisi o sperimentazioni sui residui; in tali casi la Commissione dovrà tenerne conto al riesame degli LMR se le informazioni sono fornite entro le date indicate nelle note.
Valutazione scientifica e sicurezza dei consumatori
Le domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e dall’EFSA ai sensi degli articoli 6 e 8 del regolamento (CE) n. 396/2005. L’EFSA ha concluso che le informazioni fornite soddisfano i requisiti sui dati e che le modifiche degli LMR sono accettabili per la sicurezza dei consumatori, sia per l’esposizione cronica sia per quella acuta, senza superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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