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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1515

Regolamento (UE) 2018/1515 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di difenilammina e oxadixil in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1515

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro dei limiti massimi di residui (LMR) nel regolamento (CE) n. 396/2005 eliminando gli LMR specifici per difenilammina e oxadixil e sostituendoli, in via generale, con il limite di determinazione. La modifica discende dalla mancata approvazione/non iscrizione delle sostanze attive e dalla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che le contenevano, nonché dai dati di monitoraggio che indicano l’assenza di residui oltre il limite di determinazione. È inoltre prevista una disciplina transitoria per i prodotti immessi sul mercato prima del 1° maggio 2019.

Modifica del regolamento (CE) n. 396/2005 per sopprimere e riportare al limite di determinazione i livelli massimi di residui di difenilammina e oxadixil in determinati prodotti alimentari e mangimi.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale commercializzati nell’Unione europea, con riferimento specifico alle sostanze attive difenilammina e oxadixil. Incide sui prodotti elencati negli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005, in particolare su numerose categorie di prodotti vegetali e, per effetto del valore di base, su alcuni prodotti di origine animale e trasformati. Sono previste disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti nell’Unione o importati prima del 1° maggio 2019, ai quali continua ad applicarsi la versione precedente del regolamento. È regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini del SEE.

Modifica dei limiti massimi di residui per difenilammina e oxadixil

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i limiti massimi di residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La finalità è adeguare il quadro dei LMR per due sostanze attive, difenilammina e oxadixil, alla luce della loro mancata approvazione/non iscrizione e dell’assenza di evidenze di residui superiori al limite di determinazione nei controlli recenti.

Contesto normativo e motivazioni

La Commissione richiama gli articoli 14, paragrafo 1, lettera a), 18, paragrafo 1, lettera b), e 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 come base giuridica dell’intervento. I considerando spiegano che i precedenti LMR erano stati fissati in forma provvisoria per far fronte a contaminazioni crociate o alla persistenza della sostanza nel suolo, ma tali ragioni non sussistono più in base ai dati di monitoraggio presentati dall’EFSA e dagli operatori del settore alimentare. Sono inoltre citate le consultazioni con i partner commerciali dell’Unione tramite l’Organizzazione mondiale del commercio.

Modifiche agli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati III e V secondo quanto specificato nell’allegato del regolamento. In particolare:

  • nell’allegato III, parte A, sono soppresse le colonne relative a difenilammina e oxadixil;
  • nell’allegato V sono aggiunte le colonne relative a difenilammina e oxadixil, con valori corrispondenti al limite di determinazione analitica.

L’allegato riporta un’ampia serie di categorie merceologiche per le quali si applicano i nuovi valori, includendo prodotti vegetali freschi o congelati, legumi secchi, semi e frutti oleaginosi, cereali, tè, caffè, infusioni di erbe, luppolo, spezie, piante da zucchero e alcuni prodotti di origine animale e prodotti trasformati. I valori di base indicati sono, a seconda dei gruppi, 0,05 mg/kg, 0,02 mg/kg o 0,01 mg/kg, con rinvio al limite di determinazione (*1).

Regime transitorio

Per evitare interruzioni nella commercializzazione e nella trasformazione dei prodotti già immessi nel circuito economico, l’articolo 2 prevede una clausola transitoria: il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione precedente continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 1° maggio 2019. Questa disposizione tutela le operazioni avviate prima della data di applicazione dei nuovi LMR.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1° maggio 2019. Trattandosi di regolamento UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Soppressione degli LMR in allegato III

L’articolo 1 e l’allegato del regolamento dispongono la soppressione, nell’allegato III, parte A, delle colonne relative a difenilammina e oxadixil. La soppressione è coerente con l’articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a).

Fissazione degli LMR al limite di determinazione nell’allegato V

Le colonne relative a difenilammina e oxadixil sono aggiunte nell’allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005, con valori pari al limite di determinazione analitica per le principali categorie di prodotti. L’allegato indica valori di base di 0,05 mg/kg e, per talune categorie, 0,01 mg/kg o 0,02 mg/kg, marcati come limite di determinazione (*1).

Motivi della modifica

La difenilammina non è stata approvata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2012; l’oxadixil non è stata iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE dal regolamento (CE) n. 2076/2002. Poiché le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze sono state revocate, gli LMR devono essere portati al limite di determinazione ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 396/2005.

Dati di monitoraggio e superamento del regime provvisorio

I considerando richiamano che i precedenti LMR provvisori per difenilammina su mele e pere e per oxadixil su prezzemolo, sedani e gruppo lattughe/insalate erano stati prorogati da precedenti regolamenti, ma i dati recenti presentati dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare e dagli operatori mostrano che non si riscontrano più residui oltre il limite di determinazione pertinente.

Disposizione transitoria

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione precedente alle modifiche, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 1° maggio 2019. La norma è volta a consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti ottenuti prima dell’entrata in applicazione dei nuovi LMR.

Entrata in vigore e applicazione

Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° maggio 2019. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareprodotti fitosanitariresidui di antiparassitariagricolturacommercio dei prodotti alimentari

Testo integrale

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