Regolamento (UE) 2018/1515
Regolamento (UE) 2018/1515 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di difenilammina e oxadixil in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro dei limiti massimi di residui (LMR) nel regolamento (CE) n. 396/2005 eliminando gli LMR specifici per difenilammina e oxadixil e sostituendoli, in via generale, con il limite di determinazione. La modifica discende dalla mancata approvazione/non iscrizione delle sostanze attive e dalla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che le contenevano, nonché dai dati di monitoraggio che indicano l’assenza di residui oltre il limite di determinazione. È inoltre prevista una disciplina transitoria per i prodotti immessi sul mercato prima del 1° maggio 2019.
Modifica del regolamento (CE) n. 396/2005 per sopprimere e riportare al limite di determinazione i livelli massimi di residui di difenilammina e oxadixil in determinati prodotti alimentari e mangimi.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale commercializzati nell’Unione europea, con riferimento specifico alle sostanze attive difenilammina e oxadixil. Incide sui prodotti elencati negli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005, in particolare su numerose categorie di prodotti vegetali e, per effetto del valore di base, su alcuni prodotti di origine animale e trasformati. Sono previste disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti nell’Unione o importati prima del 1° maggio 2019, ai quali continua ad applicarsi la versione precedente del regolamento. È regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini del SEE.
Modifica dei limiti massimi di residui per difenilammina e oxadixil
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i limiti massimi di residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La finalità è adeguare il quadro dei LMR per due sostanze attive, difenilammina e oxadixil, alla luce della loro mancata approvazione/non iscrizione e dell’assenza di evidenze di residui superiori al limite di determinazione nei controlli recenti.
Contesto normativo e motivazioni
La Commissione richiama gli articoli 14, paragrafo 1, lettera a), 18, paragrafo 1, lettera b), e 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 come base giuridica dell’intervento. I considerando spiegano che i precedenti LMR erano stati fissati in forma provvisoria per far fronte a contaminazioni crociate o alla persistenza della sostanza nel suolo, ma tali ragioni non sussistono più in base ai dati di monitoraggio presentati dall’EFSA e dagli operatori del settore alimentare. Sono inoltre citate le consultazioni con i partner commerciali dell’Unione tramite l’Organizzazione mondiale del commercio.
Modifiche agli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati III e V secondo quanto specificato nell’allegato del regolamento. In particolare:
- nell’allegato III, parte A, sono soppresse le colonne relative a difenilammina e oxadixil;
- nell’allegato V sono aggiunte le colonne relative a difenilammina e oxadixil, con valori corrispondenti al limite di determinazione analitica.
L’allegato riporta un’ampia serie di categorie merceologiche per le quali si applicano i nuovi valori, includendo prodotti vegetali freschi o congelati, legumi secchi, semi e frutti oleaginosi, cereali, tè, caffè, infusioni di erbe, luppolo, spezie, piante da zucchero e alcuni prodotti di origine animale e prodotti trasformati. I valori di base indicati sono, a seconda dei gruppi, 0,05 mg/kg, 0,02 mg/kg o 0,01 mg/kg, con rinvio al limite di determinazione (*1).
Regime transitorio
Per evitare interruzioni nella commercializzazione e nella trasformazione dei prodotti già immessi nel circuito economico, l’articolo 2 prevede una clausola transitoria: il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione precedente continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 1° maggio 2019. Questa disposizione tutela le operazioni avviate prima della data di applicazione dei nuovi LMR.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1° maggio 2019. Trattandosi di regolamento UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Soppressione degli LMR in allegato III
L’articolo 1 e l’allegato del regolamento dispongono la soppressione, nell’allegato III, parte A, delle colonne relative a difenilammina e oxadixil. La soppressione è coerente con l’articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a).
Fissazione degli LMR al limite di determinazione nell’allegato V
Le colonne relative a difenilammina e oxadixil sono aggiunte nell’allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005, con valori pari al limite di determinazione analitica per le principali categorie di prodotti. L’allegato indica valori di base di 0,05 mg/kg e, per talune categorie, 0,01 mg/kg o 0,02 mg/kg, marcati come limite di determinazione (*1).
Motivi della modifica
La difenilammina non è stata approvata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 578/2012; l’oxadixil non è stata iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE dal regolamento (CE) n. 2076/2002. Poiché le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze sono state revocate, gli LMR devono essere portati al limite di determinazione ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 396/2005.
Dati di monitoraggio e superamento del regime provvisorio
I considerando richiamano che i precedenti LMR provvisori per difenilammina su mele e pere e per oxadixil su prezzemolo, sedani e gruppo lattughe/insalate erano stati prorogati da precedenti regolamenti, ma i dati recenti presentati dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare e dagli operatori mostrano che non si riscontrano più residui oltre il limite di determinazione pertinente.
Disposizione transitoria
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione precedente alle modifiche, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 1° maggio 2019. La norma è volta a consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti ottenuti prima dell’entrata in applicazione dei nuovi LMR.
Entrata in vigore e applicazione
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° maggio 2019. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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