Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1507

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1507 della Commissione, del 10 ottobre 2018, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Polonia

Normativa europea32018R1507

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento riconosce una partecipazione finanziaria dell’Unione, pari al 50%, alle spese sostenute dalla Polonia per compensare perdite di produzione nel settore delle uova e delle carni di pollame causate da un’epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità H5. La misura è limitata agli allevamenti situati nelle zone regolamentate e subordinata a condizioni stringenti di ammissibilità, tra cui l’assenza di doppio finanziamento e il pagamento ai beneficiari entro il 30 settembre 2019. Il testo fissa anche importi forfettari massimi per specie e impone controlli amministrativi e materiali, nonché obblighi di comunicazione alla Commissione.

Misure eccezionali di sostegno del mercato per uova e carni di pollame in Polonia a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità H5.

Ambito di applicazione

Si applica alla Polonia e riguarda le spese sostenute per sostenere il mercato delle uova e delle carni di pollame colpito da 65 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 notificati tra il 3 dicembre 2016 e il 16 marzo 2017. Il sostegno copre solo la produzione di pollame negli allevamenti ubicati nelle zone regolamentate indicate nell’allegato e solo per il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria ivi richiamate. Sono esclusi i casi in cui le perdite siano già state compensate da aiuti di Stato, assicurazioni o da contributi finanziari dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014; sono inoltre ammissibili solo i pagamenti effettuati dalla Polonia ai beneficiari entro il 30 settembre 2019.

Misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Polonia

Il regolamento adotta una misura eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, in relazione ai gravi effetti economici determinati da 65 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Polonia tra il 3 dicembre 2016 e il 16 marzo 2017. La Commissione richiama, nei considerando, il fatto che la Polonia ha adottato tempestivamente misure veterinarie e di polizia sanitaria, contenendo e sradicando la malattia, ma che tali misure hanno causato perdite di produzione in numerosi allevamenti di pollame.

Contesto fattuale e finalità dell’intervento

La misura è giustificata dal pregiudizio subito dagli operatori del settore a seguito delle restrizioni imposte nelle zone regolamentate. Le specie interessate sono anatre, oche, tacchini, polli e galline ovaiole della specie Gallus domesticus. Il regolamento mira a compensare le perdite di produzione degli allevamenti colpiti, nei limiti strettamente necessari, evitando sovracompensazioni e doppio finanziamento.

Ambito territoriale e temporale

L’intervento si applica esclusivamente alla Polonia e, più precisamente, agli allevamenti ubicati nelle zone regolamentate individuate nella legislazione dell’Unione e nazionale richiamata nell’allegato. La copertura finanziaria riguarda solo il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria connesse ai focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità H5 confermati tra il 3 dicembre 2016 e il 16 marzo 2017. Il sostegno non si estende oltre il periodo in cui tali restrizioni hanno effettivamente inciso sulla produzione.

Condizioni di ammissibilità della spesa

La partecipazione finanziaria dell’Unione è subordinata a condizioni cumulative indicate all’articolo 2:

  • le spese devono riferirsi al periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria;
  • gli allevamenti devono essere situati nelle zone regolamentate;
  • i pagamenti devono essere stati effettivamente versati ai beneficiari entro il 30 settembre 2019;
  • l’animale o il prodotto non deve avere già beneficiato di compensazioni tramite aiuti di Stato o assicurazioni;
  • non deve essere stato percepito alcun contributo finanziario dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014.

Il regolamento esclude inoltre l’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

Misura finanziaria e importi forfettari

L’Unione partecipa al finanziamento nella misura del 50%, in conformità all’articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013. L’articolo 3 fissa un tetto massimo di 1,411 milioni di EUR per le perdite di produzione di pollame nelle zone regolamentate. Vengono inoltre stabiliti importi forfettari giornalieri, distinti per specie e accompagnati da massimali di capi ammissibili:

  • 0,0059 EUR al giorno per gallina ovaiola, fino a 186 598 capi;
  • 0,0085 EUR al giorno per pollo da carne, fino a 474 567 capi;
  • 0,01075 EUR al giorno per anatra da ingrasso, fino a 246 131 capi;
  • 0,0126 EUR al giorno per oca da ingrasso, fino a 4 622 capi;
  • 0,1757 EUR al giorno per oca da riproduzione, fino a 55 307 capi;
  • 0,0333 EUR al giorno per tacchino, fino a 485 343 capi.

I considerando precisano che tali importi devono evitare rischi di sovracompensazione e devono essere basati su studi tecnici ed economici o su documentazione contabile, nonché essere adeguati per ciascun capo e prodotto secondo le categorie degli animali prodotti.

Controlli, recuperi e sanzioni

La Polonia deve effettuare controlli amministrativi e materiali ai sensi degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013. I controlli riguardano in particolare:

  • l’ammissibilità del richiedente;
  • l’ammissibilità, la quantità e il valore della perdita effettiva di produzione per ciascun richiedente ammissibile;
  • l’assenza di altri finanziamenti destinati a compensare le stesse perdite.

I pagamenti possono essere effettuati dopo il completamento dei controlli amministrativi, senza attendere la conclusione di tutti i controlli, compresi quelli in loco sui soggetti selezionati. Se l’ammissibilità del richiedente non è confermata, gli aiuti devono essere rimborsati e devono essere applicate sanzioni.

Adempimenti di comunicazione e profili finanziari

Per consentire il controllo finanziario da parte dell’Unione, le autorità polacche devono comunicare alla Commissione la liquidazione dei pagamenti. Inoltre, ai fini del tasso di cambio previsto dall’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, il regolamento individua come fatto generatore l’entrata in vigore del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Partecipazione finanziaria dell’Unione

L’Unione partecipa nella misura del 50% al finanziamento delle spese sostenute dalla Polonia per sostenere il mercato delle uova e delle carni di pollame colpito dai 65 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 rilevati e notificati tra il 3 dicembre 2016 e il 16 marzo 2017 (articolo 1).

Condizioni di ammissibilità delle spese

Le spese sono ammissibili solo se relative al periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria indicate nella legislazione UE e polacca richiamata nell’allegato, a allevamenti ubicati nelle zone regolamentate, a pagamenti versati ai beneficiari entro il 30 settembre 2019, e a animali o prodotti che non abbiano ricevuto compensazioni da aiuti di Stato, assicurazioni o contributi UE ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014. Non si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 (articolo 2).

Importi forfettari e tetto massimo del finanziamento

Il livello massimo della partecipazione finanziaria dell’Unione per le perdite di produzione di pollame nelle zone regolamentate è fissato a 1,411 milioni di EUR. Sono previsti importi forfettari giornalieri per specie: 0,0059 EUR per gallina ovaiola, 0,0085 EUR per pollo da carne, 0,01075 EUR per anatra da ingrasso, 0,0126 EUR per oca da ingrasso, 0,1757 EUR per oca da riproduzione e 0,0333 EUR per tacchino, con relativi massimali di capi ammissibili (articolo 3).

Controlli e verifiche nazionali

La Polonia deve effettuare controlli amministrativi e materiali ai sensi degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013. In particolare deve verificare l’ammissibilità del richiedente, l’ammissibilità, la quantità e il valore della perdita effettiva di produzione, nonché l’assenza di finanziamenti da altre fonti per compensare le perdite. Gli aiuti possono essere pagati dopo il completamento dei controlli amministrativi, senza attendere la conclusione di tutti i controlli, compresi quelli in loco; se l’ammissibilità non è confermata, gli aiuti devono essere rimborsati e si applicano sanzioni (articolo 4).

Fatto generatore del tasso di cambio

Ai fini dell’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, il fatto generatore del tasso di cambio relativo agli importi fissati dall’articolo 3 è l’entrata in vigore del regolamento (articolo 5).

Obblighi di comunicazione

Le autorità polacche devono comunicare alla Commissione la liquidazione dei pagamenti, al fine di consentire il controllo finanziario dell’Unione (articolo 6).

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 7).

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiaiuti di statosanità animalefinanziamento della pac

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.