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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1506

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1506 della Commissione, del 10 ottobre 2018, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia

Normativa europea32018R1506

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza una partecipazione finanziaria dell'Unione al 50 % delle spese sostenute dall'Italia per compensare le perdite subite dal comparto avicolo a causa dei focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del 2016-2017. Fissa condizioni rigorose di ammissibilità, importi forfettari massimi per categoria di danno e limiti temporali per i pagamenti nazionali. Prevede inoltre controlli amministrativi e materiali da parte dell'Italia, nonché la comunicazione alla Commissione della liquidazione dei pagamenti.

Misure eccezionali di sostegno del mercato per compensare in Italia le perdite nei settori delle uova e delle carni di pollame causate da 43 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità H5 e H7.

Ambito di applicazione

Si applica in Italia alle spese sostenute dallo Stato membro per sostenere il mercato delle uova da cova, delle uova da consumo e delle carni di pollame colpite dai 43 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità notificati tra il 30 aprile 2016 e il 28 settembre 2017. Riguarda le imprese avicole ubicate nelle "zone regolamentate" individuate dalla normativa veterinaria richiamata in allegato e copre solo le perdite maturate durante il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria pertinenti. Sono escluse le perdite già compensate da aiuti di Stato, assicurazioni o da contributi finanziari dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014.

Misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia

Il regolamento adotta misure eccezionali di sostegno del mercato ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, in risposta ai 43 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità dei sottotipi H5 e H7 confermati e notificati dall'Italia tra il 30 aprile 2016 e il 28 settembre 2017. L'intervento dell'Unione è giustificato dal fatto che le misure veterinarie e di polizia sanitaria adottate hanno determinato rilevanti perdite di produzione e di reddito nel comparto avicolo, non integralmente compensabili con altri strumenti finanziari dell'Unione.

Contesto e finalità dell'intervento

La Commissione rileva che l'Italia ha adottato tempestivamente misure di controllo, monitoraggio, prevenzione e delimitazione di zone di protezione e sorveglianza, conformemente alla direttiva 2005/94/CE e alle decisioni di esecuzione richiamate nell'allegato. Tali misure hanno comportato periodi di fermo, divieti di immissione di volatili e restrizioni alla movimentazione negli allevamenti delle zone regolamentate, con conseguente perdita di produzione di uova da cova, uova da consumo, pollame e riproduttori. Il regolamento mira quindi a compensare, in forma forfettaria e controllata, le perdite direttamente riconducibili a tali restrizioni sanitarie.

Ambito soggettivo e territoriale

L'intervento riguarda esclusivamente l'Italia e, al suo interno, gli allevamenti avicoli ubicati nelle zone regolamentate individuate dalla normativa veterinaria e dalle misure nazionali e dell'Unione elencate nell'allegato. Sono interessate le imprese avicole colpite dalle restrizioni sanitarie e i relativi prodotti e capi: uova da cova, uova da consumo, pollame da carne, galline ovaiole, pollastre, tacchini, anatre e faraone, nonché i riproduttori. Le spese sono ammissibili solo per il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria relative ai focolai considerati.

Condizioni di ammissibilità e prevenzione della doppia compensazione

L'articolo 2 subordina la partecipazione finanziaria dell'Unione a condizioni cumulative rigorose:

  • le spese devono riferirsi al periodo delle misure veterinarie indicate nella legislazione richiamata;
  • devono riguardare imprese avicole ubicate nelle zone regolamentate;
  • i pagamenti devono essere stati effettivamente versati ai beneficiari entro il 30 settembre 2019;
  • l'animale o il prodotto non deve aver beneficiato di compensazioni mediante aiuti di Stato, assicurazioni o contributi finanziari dell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 652/2014.

La disciplina è costruita per evitare sovracompensazioni e doppi finanziamenti, principio ribadito nei considerando e recepito nella definizione dei massimali e nelle verifiche nazionali.

Importo massimo e criteri di calcolo della compensazione

L'articolo 3 fissa il livello massimo della partecipazione finanziaria dell'Unione in 11,1 milioni di EUR. La compensazione è determinata mediante importi forfettari per categoria di perdita, con limiti quantitativi massimi per singola voce. Le voci principali riguardano:

  • uova da cova distrutte, trasformate in ovoprodotti o declassate;
  • uova provenienti da allevamento in gabbia o a terra trasformate in ovoprodotti;
  • perdite connesse al prolungamento della durata di allevamento di tacchini, polli, faraone, anatre e pollastre;
  • eliminazione di tacchine, tacchini maschi e polli, inclusi i polli rurali;
  • perdita di produzione di riproduttori di pollo da carne e tacchino.

Il regolamento specifica, per ciascuna categoria, un importo unitario e un numero massimo di capi o uova ammissibili. Se i quantitativi ammissibili superano le soglie stimate, le spese possono essere adeguate per voce, ma l'insieme delle rettifiche deve restare inferiore al 10 % del livello massimo delle spese cofinanziate dall'Unione.

Controlli, pagamenti e recuperi

L'articolo 4 impone all'Italia l'esecuzione di controlli amministrativi e materiali ai sensi degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013. In particolare, devono essere verificati:

  • l'ammissibilità del richiedente;
  • l'ammissibilità, la quantità e il valore della perdita effettiva di produzione;
  • l'assenza di altri finanziamenti destinati a compensare le stesse perdite.

I pagamenti possono essere effettuati dopo il completamento dei controlli amministrativi, senza attendere la conclusione di tutti i controlli in loco sui soggetti selezionati. Se l'ammissibilità del richiedente non è confermata, gli aiuti devono essere recuperati e sono applicate sanzioni.

Obblighi di comunicazione e decorrenza

L'Italia deve comunicare alla Commissione la liquidazione dei pagamenti, così da consentire il controllo finanziario dell'Unione. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica direttamente in tutti gli Stati membri, pur essendo destinato nella sostanza alla gestione di un intervento specifico in favore dell'Italia.

Allegato: zone regolamentate e riferimenti normativi

L'allegato richiama le decisioni di esecuzione della Commissione che hanno istituito o modificato le zone di protezione e sorveglianza per i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità tra il 2016 e il 2017, nonché i decreti del Ministero della salute che hanno dichiarato lo stato d'infezione. Tali riferimenti servono a delimitare con precisione le "zone regolamentate" e i periodi rilevanti ai fini dell'ammissibilità delle spese.

Disposizioni principali

Partecipazione finanziaria dell'Unione

L'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dall'Italia per sostenere il mercato delle uova da cova, delle uova da consumo e delle carni di pollame colpito dai 43 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità H5 e H7.

Condizioni di ammissibilità delle spese

Le spese sono ammissibili solo se riferite al periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria; alle imprese avicole situate nelle zone regolamentate indicate nell'allegato; ai pagamenti effettuati dall'Italia entro il 30 settembre 2019; e alle perdite non già compensate da aiuti di Stato, assicurazioni o da contributi UE ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014. Non si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

Limite massimo e importi forfettari

Il livello massimo della partecipazione finanziaria dell'Unione è fissato in 11,1 milioni di EUR. L'articolo 3 stabilisce importi forfettari per uova distrutte, trasformate o declassate, per perdite dovute al prolungamento della durata di allevamento, per l'eliminazione di capi e per la perdita di produzione di riproduttori, con specifici massimali di capi o uova per ciascuna voce.

Possibilità di adeguamento entro il margine del 10 %

Se il numero di animali o uova ammissibili supera i massimali stimati per voce, le spese ammissibili possono essere adeguate per singola voce, purché il totale delle rettifiche resti inferiore al 10 % del livello massimo delle spese cofinanziate dall'Unione.

Controlli nazionali e recupero

L'Italia deve svolgere controlli amministrativi e materiali ai sensi degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013, verificando l'ammissibilità dei richiedenti, la quantità e il valore della perdita effettiva e l'assenza di altri finanziamenti per le stesse perdite. I pagamenti possono essere effettuati dopo i controlli amministrativi, anche prima della conclusione di tutti i controlli in loco; se l'ammissibilità non è confermata, gli aiuti devono essere rimborsati con applicazione di sanzioni.

Comunicazione alla Commissione

L'Italia deve comunicare alla Commissione la liquidazione dei pagamenti, per consentire il controllo finanziario dell'Unione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiaiuti eccezionalisanità animalesettore avicolo

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