Regolamento (UE) 2018/1508
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1508 della Commissione, del 10 ottobre 2018, recante fissazione del coefficiente di deprezzamento da applicare per l'acquisto di latte scremato in polvere all'intervento pubblico nell'esercizio contabile 2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce il coefficiente di deprezzamento da utilizzare per il latte scremato in polvere acquistato all'intervento pubblico nel periodo 1° ottobre 2018-30 settembre 2019. Il coefficiente, pari a 0,21, si applica al valore d'acquisto mensile del prodotto da parte degli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri devono notificare alla Commissione le spese risultanti tramite le dichiarazioni di spesa previste dalla normativa di esecuzione applicabile.
Fissazione del coefficiente di deprezzamento da applicare all'acquisto di latte scremato in polvere all'intervento pubblico per l'esercizio contabile 2019.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, con riferimento al latte scremato in polvere acquistato all'intervento pubblico e immagazzinato o preso in consegna tra il 1° ottobre 2018 e il 30 settembre 2019. Incide sulla determinazione del valore d'acquisto mensile ai fini del finanziamento delle spese del FEAGA; non disciplina altri prodotti agricoli né altre forme di intervento pubblico. La notifica delle spese conseguenti avviene tramite le dichiarazioni di spesa predisposte secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.
Coefficiente di deprezzamento per il latte scremato in polvere all’intervento pubblico
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1508 della Commissione fissa il coefficiente di deprezzamento da applicare al latte scremato in polvere acquistato all’intervento pubblico per l’esercizio contabile 2019. Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle norme attuative sulle spese dell’intervento pubblico, richiamando il metodo di determinazione del deprezzamento previsto dal regolamento delegato (UE) n. 906/2014.
Contesto normativo e finalità
I considerando spiegano che il deprezzamento dei prodotti agricoli in giacenza all’intervento pubblico è finanziato secondo specifiche regole di calcolo. La percentuale di deprezzamento deve essere determinata prima dell’inizio dell’esercizio contabile e può essere limitata a una frazione del deprezzamento totale, non inferiore al 70%; nel caso in esame la Commissione interviene per fissare il coefficiente relativo al latte scremato in polvere, anche per garantire una sana gestione delle spese a carico del FEAGA.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda esclusivamente il latte scremato in polvere acquistato all’intervento pubblico e immagazzinato o preso in consegna dagli Stati membri nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2018 e il 30 settembre 2019. L’effetto operativo è limitato agli Stati membri, che devono applicare il coefficiente al valore d’acquisto mensile del prodotto ai fini del calcolo delle spese finanziabili.
Regola sostanziale: coefficiente 0,21
L’articolo 1 stabilisce che gli Stati membri applichino un coefficiente di deprezzamento pari a 0,21 al valore d’acquisto mensile del latte scremato in polvere. Si tratta della percentuale da utilizzare per la valorizzazione contabile del prodotto nell’ambito dell’intervento pubblico nel periodo considerato.
Comunicazione delle spese
L’articolo 2 impone agli Stati membri di notificare alla Commissione le spese determinate dall’applicazione del coefficiente di deprezzamento. La notifica deve avvenire tramite le dichiarazioni di spesa predisposte conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, che disciplina, tra l’altro, organismi pagatori, gestione finanziaria, liquidazione dei conti, controlli, cauzioni e trasparenza.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente a decorrere dal 1° ottobre 2018. È inoltre espressamente indicato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Coefficiente di deprezzamento per il latte scremato in polvere
Per il latte scremato in polvere acquistato all'intervento pubblico e immagazzinato o preso in consegna dagli Stati membri tra il 1° ottobre 2018 e il 30 settembre 2019, gli Stati membri applicano un coefficiente di deprezzamento pari a 0,21 al valore d'acquisto mensile del prodotto (articolo 1).
Notifica delle spese alla Commissione
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le spese determinate dall'applicazione del coefficiente di deprezzamento di cui all'articolo 1 mediante le dichiarazioni di spesa stabilite conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 (articolo 2).
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 1° ottobre 2018 (articolo 3).
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