Regolamento (UE) 2018/1516
Regolamento (UE) 2018/1516 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di penoxsulam, triflumizolo e triflumuron in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli LMR di penoxsulam, triflumizolo e triflumuron nel quadro del regolamento (CE) n. 396/2005. Le modifiche recepiscono i pareri motivati dell’EFSA e, per alcuni prodotti, fissano gli LMR al livello vigente, al limite di determinazione o a valori specifici indicati nell’allegato. È inoltre previsto un regime transitorio per i prodotti ottenuti prima del 1° maggio 2019 e un termine di revisione, in alcuni casi, entro due anni dalla pubblicazione o entro il 12 ottobre 2020 per talune informazioni mancanti.
Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui di penoxsulam, triflumizolo e triflumuron in determinati prodotti alimentari e mangimi.
Ambito di applicazione
Si applica ai livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005, con specifico riferimento alle sostanze attive penoxsulam, triflumizolo e triflumuron e ai prodotti elencati nell’allegato del regolamento modificativo. Rileva per operatori del settore alimentare e dei mangimi, Stati membri e autorità di controllo, nonché per importazioni e commercializzazione di prodotti ottenuti prima o dopo il 1° maggio 2019. Il testo prevede un regime transitorio per i prodotti legalmente ottenuti prima di tale data secondo la normativa precedente.
Regolamento (UE) 2018/1516 della Commissione: modifica degli LMR di penoxsulam, triflumizolo e triflumuron
Il regolamento interviene sul quadro dei livelli massimi di residui disciplinato dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando gli allegati II e III per tre sostanze attive. La modifica si fonda sui pareri motivati dell’EFSA, sulle valutazioni dei laboratori di riferimento dell’Unione e sulla consultazione dei partner commerciali tramite l’OMC, con l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori e condizioni uniformi di commercializzazione.
Ambito normativo e finalità
L’atto riguarda i residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La Commissione richiama in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, nonché i criteri di cui all’articolo 14, paragrafo 2, per la fissazione degli LMR. I considerando evidenziano che, in alcuni casi, i dati disponibili non erano completi e che era quindi necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio.
Penoxsulam
Per il penoxsulam l’EFSA ha raccomandato di mantenere invariati i livelli massimi di residui vigenti. Il regolamento recepisce tale impostazione e colloca i relativi LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 ai livelli esistenti. Non emergono, dal testo fornito, particolari deroghe o riduzioni specifiche, ma la sostanza viene così sottratta alla precedente collocazione in allegato III, parte B.
Triflumizolo
Per il triflumizolo l’EFSA ha espresso un parere motivato sugli LMR vigenti e ha anche proposto una modifica della definizione di residuo, indicando che per alcuni prodotti non erano disponibili informazioni sufficienti. Il regolamento distingue due gruppi di prodotti:
- per pomodori, melanzane, cetrioli, cetriolini e zucchine gli LMR sono fissati nell’allegato II al livello vigente o al livello indicato dall’Autorità;
- per ciliege, uve da tavola e da vino, papaia e luppolo gli LMR sono fissati allo specifico limite di determinazione. Per le prime categorie il testo prevede una revisione entro due anni dalla pubblicazione del regolamento, sulla base delle informazioni eventualmente disponibili. Nell’allegato compare anche una nota che rinvia al termine del 12 ottobre 2020 per la presentazione di taluni dati mancanti, con conseguente riesame da parte della Commissione.
Triflumuron
Anche per il triflumuron la Commissione recepisce il parere motivato dell’EFSA. Per albicocche e prugne il testo segnala la mancanza di alcune informazioni e la necessità di un ulteriore esame da parte dei responsabili del rischio; tuttavia, non essendo stati individuati rischi per i consumatori, gli LMR sono fissati nell’allegato II al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità. È inoltre previsto che tali valori siano riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro due anni dalla pubblicazione del regolamento.
Limiti di determinazione e regole per prodotti privi di autorizzazione o tolleranze
Il regolamento precisa che, per i prodotti per i quali l’uso della sostanza non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o limiti del Codex, gli LMR devono essere fissati allo specifico limite di determinazione oppure al limite di base di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. Nell’allegato sono indicate numerose combinazioni prodotto/sostanza in cui il limite di determinazione analitica è pari a 0,01 mg/kg, 0,02 mg/kg, 0,05 mg/kg o 0,1 mg/kg a seconda del gruppo merceologico.
Allegato tecnico: principali categorie interessate
L’allegato riporta una matrice dettagliata di categorie di prodotti vegetali e animali con i rispettivi LMR per le tre sostanze. Tra i prodotti interessati figurano, a titolo esemplificativo, agrumi, frutta a guscio, pomacee, drupacee, bacche, ortaggi, legumi, cereali, tè, caffè, infusioni di erbe, luppolo, spezie, piante da zucchero e prodotti di origine animale. Per il comparto animale, in generale, gli LMR sono fissati a 0,01 mg/kg o 0,05 mg/kg a seconda della matrice; il testo precisa anche alcune definizioni di residuo, incluso il carattere liposolubile di triflumizolo e triflumuron.
Disposizioni transitorie, entrata in vigore e applicazione
Per evitare discontinuità commerciali, l’articolo 2 stabilisce che il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione precedente continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alla normativa vigente prima del 1° maggio 2019. L’articolo 3 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° maggio 2019. Ciò consente a Stati membri, paesi terzi e operatori del settore alimentare di adeguarsi alle nuove prescrizioni prima della loro effettiva applicazione.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all’allegato del regolamento. Nell’allegato II sono inserite le nuove colonne per penoxsulam, triflumizolo e triflumuron con i relativi LMR per numerose categorie di prodotti; nell’allegato III, parte B, le colonne relative alle tre sostanze sono soppresse.
Fissazione dei livelli massimi di residui e limiti di determinazione
Per penoxsulam l’EFSA ha raccomandato il mantenimento degli LMR vigenti, ora collocati in allegato II ai livelli esistenti. Per triflumizolo e triflumuron alcuni LMR sono mantenuti ai livelli vigenti o fissati ai valori indicati dall’Autorità; per taluni prodotti, in assenza di informazioni sufficienti, si applica il limite di determinazione analitica, mentre in altri casi sono previsti valori specifici per categorie di prodotti riportate nell’allegato.
Gestione dei casi con informazioni incomplete e riesame futuro
Per triflumizolo, riguardo a pomodori, melanzane, cetrioli, cetriolini e zucchine, e per altri prodotti come ciliege, uve da tavola e da vino, papaia e luppolo, il regolamento riconosce la necessità di un ulteriore esame da parte dei gestori del rischio. Per triflumuron, tale esigenza riguarda albicocche e prugne. Gli LMR relativi a tali prodotti saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro due anni dalla pubblicazione del regolamento; in alcuni casi l’allegato richiama espressamente il termine del 12 ottobre 2020 per la presentazione dei dati mancanti.
Regola per i prodotti senza autorizzazione, tolleranze o limiti Codex
Per i prodotti sui quali l’uso della sostanza attiva non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione né limiti massimi di residui del Codex, gli LMR devono essere fissati allo specifico limite di determinazione oppure al valore di base previsto dall’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
Base tecnico-scientifica e consultazione internazionale
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea, che hanno indicato per alcuni prodotti la necessità di specifici limiti di determinazione. I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le osservazioni ricevute sono state prese in considerazione.
Disposizioni transitorie e data di applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione precedente continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alla normativa vigente prima del 1° maggio 2019. L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 1° maggio 2019.
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