Regolamento (UE) 2018/1513
Regolamento (UE) 2018/1513 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda talune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il REACH introducendo una nuova restrizione nell’allegato XVII per limitare la presenza di talune sostanze CMR in capi d’abbigliamento, accessori, articoli tessili e calzature destinati ai consumatori. La misura fissa divieti di immissione sul mercato al superamento di specifiche soglie in materiali omogenei, con una deroga temporanea per la formaldeide e varie esclusioni per categorie di prodotti. L’obiettivo dichiarato è ridurre l’esposizione dei consumatori al contatto cutaneo o all’inalazione di sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione.
Modifica dell’allegato XVII del regolamento REACH per vietare o limitare l’immissione sul mercato di capi d’abbigliamento, articoli tessili e calzature contenenti talune sostanze CMR di categoria 1A o 1B oltre specifici limiti di concentrazione.
Ambito di applicazione
Si applica nell’Unione europea, direttamente negli Stati membri, agli operatori che immettono sul mercato articoli destinati ai consumatori rientranti nelle categorie di capi d’abbigliamento, relativi accessori, altri articoli tessili che, in uso normale o ragionevolmente prevedibile, vengono a contatto con la pelle in misura simile ai capi d’abbigliamento, e calzature. La disciplina riguarda la presenza, in materiali omogenei, delle sostanze elencate nell’appendice 12 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Sono previste esclusioni per articoli esclusivamente in cuoio, pellicce o pelli naturali, dispositivi di fissaggio non tessili e accessori decorativi non tessili, indumenti e altri articoli tessili di seconda mano, moquette e rivestimenti del suolo tessili per uso interno, tappeti e corsie, nonché per prodotti rientranti nel regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e nel regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici. Per gli articoli tessili usa e getta l’esclusione opera rispetto alla lettera b) del paragrafo 1 della voce 72. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e la restrizione principale si applica dal 1° novembre 2020, con deroga temporanea per la formaldeide fino al 1° novembre 2023.
Modifica dell’allegato XVII REACH per articoli tessili e calzature contenenti sostanze CMR
Il regolamento (UE) 2018/1513 della Commissione interviene sul REACH per introdurre una restrizione specifica sulla presenza di sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, di categoria 1A o 1B, in taluni articoli tessili e calzature destinati ai consumatori. La finalità è ridurre l’esposizione potenziale attraverso il contatto cutaneo e l’inalazione, considerata la diffusione di tali prodotti nell’uso quotidiano e nei servizi offerti al pubblico.
Contesto normativo e ratio della misura
La Commissione richiama i criteri di classificazione previsti dal regolamento (CE) n. 1272/2008 e la struttura restrittiva dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006. La nuova misura è stata adottata mediante la procedura semplificata prevista dall’articolo 68, paragrafo 2, del REACH, dopo consultazione dei portatori di interessi e del forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione dell’ECHA.
Ambito oggettivo della restrizione
La nuova voce 72 dell’allegato XVII vieta l’immissione sul mercato, dal 1° novembre 2020, di capi d’abbigliamento, relativi accessori, articoli tessili diversi dai capi d’abbigliamento che, in uso normale o ragionevolmente prevedibile, vengono a contatto con la pelle in misura simile ai capi d’abbigliamento, e calzature, quando destinati ai consumatori e contenenti una delle sostanze elencate nell’appendice 12 in concentrazione pari o superiore al limite fissato per quella sostanza, misurata nei materiali omogenei.
La restrizione si applica quindi a chi commercializza prodotti consumer-oriented e non riguarda in via generale ogni presenza della sostanza nel prodotto, ma solo il superamento della soglia indicata per la specifica sostanza.
Deroga temporanea per la formaldeide
Per la formaldeide (CAS 50-00-0), quando presente in giubbotti, giacconi o materiale da imbottitura, è prevista una soglia transitoria di 300 mg/kg dal 1° novembre 2020 al 1° novembre 2023. Dopo tale data si applica il valore ordinario dell’appendice 12, pari a 75 mg/kg. Il considerando evidenzia che la deroga è stata concessa per consentire agli operatori di adeguarsi in assenza di informazioni su alternative idonee.
Esclusioni espressamente previste
La voce 72 prevede diverse esclusioni:
- articoli, o parti di articoli, esclusivamente di cuoio, pellicce o pelli naturali;
- dispositivi di fissaggio non tessili e accessori decorativi non tessili;
- indumenti di seconda mano, relativi accessori, articoli tessili diversi dai capi d’abbigliamento o calzature;
- moquette, rivestimenti del suolo di materie tessili per uso interno, tappeti e corsie;
- capi d’abbigliamento, accessori, articoli tessili e calzature rientranti nel regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e nel regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici.
Inoltre, la lettera b) del paragrafo 1 non si applica agli articoli tessili usa e getta, definiti come articoli destinati a essere utilizzati una sola volta o per un breve periodo e non destinati a un ulteriore uso identico o analogo.
Appendice 12: sostanze soggette a restrizione e limiti
L’appendice 12 costituisce il cuore tecnico della modifica e associa a ciascuna sostanza un limite massimo di concentrazione in peso nei materiali omogenei. Tra le sostanze elencate figurano metalli pesanti, idrocarburi aromatici policiclici, composti clorurati, formaldeide, alcuni ftalati, solventi come NMP, DMAC e DMF, nonché diversi coloranti e ammine aromatiche.
Per i metalli quali cadmio, cromo VI, arsenico e piombo, il limite è fissato a 1 mg/kg dopo estrazione, espresso nel metallo rispettivo. Il benzene è limitato a 5 mg/kg. Molte altre sostanze, tra cui vari IPA, sono soggette a un limite di 1 mg/kg. La formaldeide è limitata a 75 mg/kg a regime. Alcune sostanze come NMP, DMAC e DMF sono soggette a 3 000 mg/kg. I ftalati indicati sono soggetti a 1 000 mg/kg, singolarmente o in combinazione con altri ftalati della medesima voce o di altre voci dell’allegato XVII classificati CMR 1A o 1B.
Rapporti con altre normative e applicazione
Il regolamento precisa che la nuova disciplina opera fatta salva l’applicazione di restrizioni più rigorose già previste nel medesimo allegato XVII o in altra normativa dell’Unione applicabile. Il testo prevede anche che la Commissione riesamini l’esenzione relativa a moquette, rivestimenti del suolo tessili, tappeti e corsie, e, se del caso, la modifichi di conseguenza.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Introduzione della voce 72 nell’allegato XVII REACH
Viene aggiunta la voce 72 all’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, che vieta l’immissione sul mercato di determinati articoli contenenti le sostanze elencate nell’appendice 12 oltre i limiti di concentrazione fissati per ciascuna sostanza.
Divieto di immissione sul mercato per articoli destinati ai consumatori
Dal 1° novembre 2020 non possono essere immessi sul mercato capi d’abbigliamento o relativi accessori, articoli tessili diversi dai capi d’abbigliamento che in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili vengono a contatto con la pelle in misura simile ai capi d’abbigliamento, e calzature, quando destinati ai consumatori e contenenti una sostanza dell’appendice 12 in concentrazione pari o superiore al relativo valore limite, misurata in materiali omogenei.
Deroga temporanea per la formaldeide
Per la formaldeide (CAS 50-00-0) presente in giubbotti, giacconi o materiale da imbottitura, la soglia applicabile è pari a 300 mg/kg nel periodo dal 1° novembre 2020 al 1° novembre 2023; successivamente si applica il valore dell’appendice 12, pari a 75 mg/kg.
Esclusioni oggettive e settoriali
La restrizione non si applica a capi d’abbigliamento, accessori o calzature, o loro parti, esclusivamente di cuoio, pellicce o pelli naturali; a dispositivi di fissaggio non tessili e accessori decorativi non tessili; agli indumenti di seconda mano, relativi accessori, articoli tessili diversi dai capi d’abbigliamento o calzature; né a moquette, rivestimenti del suolo tessili per uso interno, tappeti e corsie. Sono inoltre esclusi i prodotti rientranti nel regolamento (UE) 2016/425 e nel regolamento (UE) 2017/745.
Articoli tessili usa e getta e coordinamento con altre restrizioni
La lettera b) del paragrafo 1 non si applica agli articoli tessili usa e getta, definiti come articoli destinati a un uso una sola volta o per un breve periodo e non destinati a un ulteriore uso identico o analogo. Le nuove restrizioni operano senza pregiudizio di restrizioni più rigorose già previste nell’allegato XVII o in altra normativa UE applicabile.
Appendice 12: sostanze e limiti di concentrazione
L’appendice 12 elenca le sostanze soggette a restrizione e i relativi valori limite massimi in peso nei materiali omogenei. Tra le principali: cadmio e composti, composti del cromo VI, dell’arsenico e del piombo (1 mg/kg dopo estrazione, espresso nel metallo corrispondente); benzene (5 mg/kg); numerosi idrocarburi policiclici aromatici come benzo[a]pirene, crisene, dibenzo[a,h]antracene e altri (1 mg/kg); composti clorurati come α,α,α,4-tetraclorotoluene, benzotricloruro e benzilcloruro (1 mg/kg); formaldeide (75 mg/kg); alcuni ftalati e sostanze come NMP, DMAC e DMF (3 000 mg/kg); vari coloranti e ammine aromatiche (30 o 50 mg/kg); chinolina (50 mg/kg). Per alcuni ftalati il limite di 1 000 mg/kg si applica singolarmente o in combinazione con altri ftalati classificati CMR 1A o 1B.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 10 ott 2018Regolamento (UE) 2018/1506
- Regolamento · 10 ott 2018Regolamento (UE) 2018/1507
- Regolamento · 10 ott 2018Regolamento (UE) 2018/1508
- Regolamento · 10 ott 2018Regolamento (UE) 2018/1514
- Regolamento · 10 ott 2018Regolamento (UE) 2018/1515
- Regolamento · 10 ott 2018Regolamento (UE) 2018/1516
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →