Cassazione Civile, Ordinanza n. 25630/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (titolare della servitù)
La controversia
La controversia nasce da una servitù di metanodotto costituita con scrittura privata autenticata del 1968, trascritta, a favore della società gestore del metanodotto e a carico di alcuni fondi, con previsione del diritto di accesso per posa, esercizio, manutenzione e sorveglianza dell’impianto e con divieto per il proprietario del fondo servente di eseguire nuove costruzioni a distanza inferiore a 17,50 metri dall’asse della tubazione. Dopo un sopralluogo, la società ha contestato la presenza sul fondo di proprietà della ricorrente di una piscina interrata, una pavimentazione e un ricovero attrezzi, ritenuti in violazione della servitù e del divieto di distanza. La società ha chiesto accertarsi la violazione e ordinarsi la rimozione dei manufatti e il ripristino dei luoghi. La proprietaria ha resistito sostenendo che la contestazione fosse tardiva, che il non uso ventennale avesse estinto la servitù quanto alla fascia di rispetto e che, per l’apparenza della servitù, fosse maturata l’usucapione del diritto a mantenere le opere. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d’Appello l’ha riformata, qualificando il rapporto come unica servitù affermativa comprensiva anche del divieto di costruire, ritenendo tale divieto una obbligazione accessoria funzionalmente collegata alla servitù e quindi non autonomamente prescrittibile, e ha condannato la proprietaria alla rimozione dei manufatti. In cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione delle norme sulle servitù e sull’interpretazione del contratto, sostenendo che il divieto di costruire integrasse una servitù negativa autonoma, distinta dalla servitù di metanodotto, suscettibile di estinzione per non uso ventennale; 2) violazione dell’art. 1073 c.c., sostenendo che l’uso parziale della servitù avesse determinato l’estinzione per non uso della sola porzione di utilità relativa alla fascia di rispetto; 3) violazione delle norme sulle servitù e sull’usucapione, sostenendo che si fosse usucapito il diritto a mantenere i manufatti a distanza inferiore. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la Corte territoriale aveva correttamente interpretato il titolo negoziale secondo i criteri degli artt. 1362 e seguenti c.c., attribuendo rilievo primario al titolo e al suo contenuto letterale, senza necessità di ricorrere alle regole sussidiarie sulle servitù; il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché l’uso parziale della servitù non ne comporta l’estinzione, totale o parziale, e il diritto permane per intero; il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la condotta di mantenere i manufatti in violazione della servitù integra un illecito, non un possesso utile ad usucapire. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la sentenza d’appello che aveva accertato la violazione della servitù di metanodotto e aveva ordinato alla proprietaria del fondo servente di rimuovere i manufatti realizzati in violazione della distanza convenzionale e di ripristinare lo stato dei luoghi. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, a una somma equitativa in favore della controricorrente e a un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
norma richiamata come base del ricorso introduttivo in primo grado con rito sommario di cognizione.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta di definizione del giudizio e per la decisione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la fissazione dell’adunanza in camera di consiglio dopo la richiesta di decisione della ricorrente.
art. 96 c.p.c.
applicato in conseguenza della decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna della ricorrente a una somma equitativa e a una ulteriore somma nei limiti di legge.
art. 1027 c.c.
norma invocata nei motivi di ricorso per la nozione di servitù prediale.
art. 1028 c.c.
norma invocata nei motivi di ricorso per la nozione di contenuto della servitù.
art. 1030 c.c.
norma invocata nei motivi di ricorso in relazione al contenuto del diritto reale di servitù.
art. 1061 c.c.
richiamato nel terzo motivo in tema di usucapione delle servitù apparenti.
art. 1063 c.c.
la Corte afferma che estensione ed esercizio delle servitù sono regolati anzitutto dal titolo e solo in mancanza dalle norme successive.
art. 1064 c.c.
considerata norma sussidiaria, applicabile solo in presenza di lacune del titolo; comprende le facoltà necessarie all’uso della servitù come adminicula servitutis.
art. 1065 c.c.
letto in coordinamento con l’art. 1063 c.c.; l’uso della servitù deve conformarsi al titolo o, in mancanza, al possesso.
art. 1073 c.c.
richiamato per l’estinzione della servitù per non uso ventennale; la Corte esclude che l’uso parziale comporti estinzione parziale del diritto.
art. 1075 c.c.
richiamato dalla Corte per affermare che la servitù esercitata in modo meno ampio di quanto consentito dal titolo si conserva per intero.
artt. 1362 e seguenti c.c.
criteri di interpretazione del contratto applicabili per ricostruire la volontà delle parti e il contenuto del titolo costitutivo della servitù.
art. 2643 c.c.
richiamato in tema di trascrizione del titolo e opponibilità delle restrizioni ai terzi aventi causa.
art. 2645 c.c.
richiamato insieme all’art. 2643 c.c. per la funzione della trascrizione delle restrizioni convenzionali.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il presupposto del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella costituzione volontaria di una servitù, estensione e modalità di esercizio vanno ricostruite anzitutto dal titolo negoziale, interpretato secondo i criteri generali degli artt. 1362 e seguenti c.c.; le regole sussidiarie sulle servitù operano solo quando il titolo presenti lacune o imprecisioni non superabili altrimenti.
- Le facoltà accessorie necessarie all’uso della servitù, ove intrinsecamente inserite nel contenuto unitario del vincolo, non hanno autonoma esistenza e non danno luogo a una servitù distinta; la loro sorte segue quella della servitù principale.
- L’uso soltanto parziale di una servitù, anche se protratto per lungo tempo, non determina l’estinzione parziale del diritto: per non uso può cessare solo il diritto nel suo complesso, non la sola componente di utilità non esercitata.
- La violazione di una servitù mediante opere incompatibili con il suo contenuto integra un illecito lesivo del diritto reale e non un possesso utile ad usucapire il diritto a mantenere tali opere.
- In sede di legittimità, la censura contro l’interpretazione del contratto è ammissibile solo se si denuncia la violazione dei canoni legali di ermeneutica o un vizio motivazionale decisivo; non è consentito chiedere una nuova valutazione del testo negoziale alternativa a quella compiuta dal giudice di merito.
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