Sentenza n. 9993/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 6.07.2022, pubblicato in G.U.R.I in data 15.09.2022, avente ad oggetto “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e delle tabelle allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale del citato Decreto; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I. del 26.10.2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - di ogni altro provvedimento comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi, ove occorrer possa: (i) la circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.07.2019 recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; (ii) l'“accordo, ai sensi dell'art. 9-ter del Decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2018-2018”, rep. Atti n. 181/CSR, adottato in data 7.11.2019 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (doc. 3); (iii) l'intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.09.2022; (iv) l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.09.2022; - quanto ai successivi motivi aggiunti: - del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, pubblicato nel Bur n. 151 del 14/12/2022, avente ad oggetto “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi”; - della Determinazione n. 1356 del 28/11/2022 del Direttore Generale della Sanità della Regione Autonoma della Sardegna avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”; - della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte n. 2426/2022 del 14 dicembre 2022, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 50, Supplemento ordinario n. 3 del 15 dicembre 2022, avente ad oggetto “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”; - della Determinazione del Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12.12.2022 avente ad oggetto “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del Decreto-Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125”; - del Decreto n. 29985/GRFVG del 14.12.2022 del Direttore Centrale della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia con il quale sono definiti “gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015”; - della Determinazione n. 10 del 12.12.2022 del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia avente ad oggetto “Art. 9 ter del D.L. 19.06.2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 06.08.2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 L. 06.08.2015, n. 125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15.09.2022, serie generale n. 216”; - del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria n. 7967 del 14.12.2022 avente ad oggetto “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano”; - del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14.12.2022 avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”; - del Decreto del Commissario ad acta della Regione Molise n. 40 del 15.12.2022 avente ad oggetto “Ripiano dispositivi medici anni 2015-2018, in attuazione dell'articolo 9 ter del DL 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dall'art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. Provvedimenti”; - del Decreto del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14.12.2022 avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 79/2015”; - della Determinazione Direttoriale del Direttore della Direzione regionale Salute e Welfare della Regione Umbria n. 13106 del 14.12.2022 avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”; - della Determinazione del Direttore Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13.12.2022 avente ad oggetto “D.M. 6 luglio 2022 ‘Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018' – Adempimenti attuativi”; - del Provvedimento dirigenziale del Coordinatore Reggente del Dipartimento Sanità e Salute della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 8049 del 14.12.2022 avente ad oggetto “definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispostivi medici e attribuzione dei relativi importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa della Regione Autonoma Valle d'Aosta per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del Decreto del Direttore di Dipartimento della Provincia Autonoma di Bolzano n. 24408/2022 del 12.12.2022 avente ad oggetto “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”; - della Determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento 2022-D337-00238 avente ad oggetto “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, in relazione agli artt. 3, 32, 41, 42, 53, 97 e 117, comma 1, della Costituzione; e/o previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 9-ter del D.L. 78/2015 con le Direttive 2004/18/CE, 2006/112/CE e 2014/24/UE, con l'art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla CEDU, con gli artt. 28, 30, 34, 36, 168 e 169 del TFUE, con gli artt. 16 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (c.d. Carta di Nizza). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7 aprile 2023: per l'annullamento della Determinazione n. 1 del 08.02.2023 del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale avente ad oggetto “Art. 9 ter del D.L. 19.06.2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 06.08.2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 L. 06.08.2015, n. 125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15.09.2022, serie generale n. 216. – Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto”; di ogni altro atto comunque presupposto o connesso Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18 aprile 2023: per l'annullamento della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Basilicata 30 marzo 2023, n. 207, avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015 – 2018 ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis del DL n. 78/2015”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 18 del 1/4/2023; di ogni altro atto comunque presupposto o connesso Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13 luglio 2023: per l'annullamento del Decreto del Commissario ad acta della Regione Calabria n. 155 del 14/06/2023 avente ad oggetto “Approvazione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per l'anno 2018 ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis del DL n. 78/2015”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 131 del 14/06/2023; di ogni altro atto comunque presupposto o connesso, ivi compresi i seguenti atti e provvedimenti già impugnati con il Ricorso Straordinario al Capo dello Stato poi trasposto dinanzi a Codesto T.A.R.: - Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 6.07.2022, pubblicato in G.U.R.I in data 15.09.2022, avente ad oggetto “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, comprese le tabelle allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale del citato Decreto; - Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I. del 26.10.2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.07.2019 recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; - “accordo, ai sensi dell'art. 9-ter del Decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2018-2018”, rep. Atti n. 181/CSR, adottato in data 7.11.2019 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; - intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.09.2022; - intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.09.2022; eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, in relazione agli artt. 3, 32, 41, 42, 53, 97 e 117, comma 1, della Costituzione; e/o previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 9-ter del D.L. 78/2015 con le Direttive 2004/18/CE, 2006/112/CE e 2014/24/UE, con l'art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla CEDU, con gli artt. 28, 30, 34, 36, 168 e 169 del T.F.U.E., con gli artt. 16 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (c.d. Carta di Nizza).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali di certificazione, ripartizione e determinazione degli oneri di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto interministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, gli atti presupposti e una serie di provvedimenti regionali e provinciali applicativi della disciplina sul payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Con motivi aggiunti ha impugnato ulteriori provvedimenti regionali sopravvenuti. È stata inoltre prospettata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 in relazione agli artt. 3, 32, 41, 42, 53, 97 e 117, comma 1, Cost., nonché una questione pregiudiziale europea concernente la compatibilità della disciplina con il diritto dell'Unione europea, la CEDU e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nel corso del giudizio è entrato in vigore l'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, con conseguente cessazione della materia del contendere sui ricorsi relativi ai provvedimenti degli enti che avessero accertato il pagamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, con riferimento ai provvedimenti adottati dalla Regione Toscana, dalla Regione Veneto e dalla Provincia autonoma di Bolzano, poiché tali enti avevano depositato l'atto di riconoscimento dell'avvenuto pagamento, da parte della ricorrente, della quota ridotta pari al 25 per cento degli importi originariamente richiesti. Quanto agli atti delle altre Regioni e Province autonome, il Collegio ha dichiarato l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo sufficiente, anche in assenza del formale provvedimento di riconoscimento degli enti, la dichiarazione della ricorrente di avere effettuato i pagamenti ridotti, corredata dalle relative ricevute, in applicazione del principio dispositivo e per analogia con la fattispecie degli enti che avevano attestato il pagamento. Non sono state quindi esaminate nel merito le censure di illegittimità, né sono state rimesse le questioni costituzionali o pregiudiziali europee. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ...
La norma consente l'estinzione degli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 mediante il pagamento del 25 per cento degli importi originariamente indicati e prevede la cessazione della materia del contendere per i ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali quando sia accertato l'avvenuto pagamento.
art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
La disposizione costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici oggetto del giudizio.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
La disposizione è richiamata quale fondamento dei provvedimenti regionali e provinciali di individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
È stato applicato per dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 84, comma 4, c.p.a.
È stato richiamato quale ulteriore fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 73 c.p.a.
Il Presidente ha dato avviso della possibile riqualificazione della richiesta di cessazione della materia del contendere in sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando una disciplina sopravvenuta consente di estinguere l'obbligazione amministrativamente contestata mediante il pagamento di una quota ridotta e prevede espressamente la cessazione della materia del contendere, il giudizio contro il provvedimento applicativo deve essere dichiarato cessato limitatamente agli enti che abbiano formalmente accertato l'avvenuto pagamento.
- La formale attestazione dell'amministrazione non è indispensabile per dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorrente dichiari di avere adempiuto alla misura prevista dalla disciplina sopravvenuta e produca ricevute di pagamento, purché tale situazione renda concretamente inutile la decisione sulla legittimità degli atti impugnati.
- La sopravvenuta estinzione dell'obbligazione oggetto del giudizio elimina l'interesse attuale alla decisione sulle censure di illegittimità degli atti presupposti e applicativi, impedendo l'esame nel merito e la rimessione delle questioni costituzionali o pregiudiziali europee non più rilevanti ai fini della controversia.
- La cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse sono istituti distinti: la prima presuppone il venir meno della situazione controversa mediante una concreta soddisfazione della pretesa o un accertamento amministrativo dell'adempimento; la seconda può essere dichiarata quando, anche sulla base della condotta processuale e della documentazione del ricorrente, non residui un interesse attuale alla decisione.
- In presenza della definizione sopravvenuta della controversia per effetto di una disciplina legislativa transattiva o riduttiva, le spese di lite possono essere compensate, secondo la specifica previsione normativa e la valutazione del giudice.
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