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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25283/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP dopo opposizione alla richiesta di archiviazione, denunciandone l\'abnormità. Sosteneva che il GIP si sarebbe posto in una situazione di non liquet: non avrebbe valutato la fondatezza della richiesta di archiviazione né l\'opportunità, la pertinenza e la rilevanza delle indagini suppletive richieste dall\'opponente, determinando una stasi del procedimento in attesa dell\'esito di un diverso procedimento a carico dello stesso Ninivaggi.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che, a seguito della novella introdotta dalla legge n.103/2017 (art. 410-bis c.p.p.), l\'ordinanza di archiviazione emessa dopo opposizione e udienza camerale non è sindacabile in Cassazione salvo i casi tassativi di nullità previsti dall\'art. 410-bis comma 2 (richiamo all\'art.127 comma 5 c.p.p.). L\'uso della categoria dell\'abnormità non può elidere la tipicità dei mezzi di impugnazione (art. 568 c.p.p.). L\'ordinanza è stata quindi considerata esercizio legittimo dei poteri del GIP, non definitiva e non impeditiva delle azioni risarcitorie o della richiesta di riapertura indagini. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende ai sensi dell\'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 410-bis cod. proc. pen.

    Stabilisce i casi tassativi di nullità del decreto/ordinanza di archiviazione e limita il rimedio impugnatorio (reclamo al tribunale in composizione monocratica) per le nullità contemplate, escludendo la cassazione come rimedio generale per le ordinanze di archiviazione dopo opposizione e udienza camerale.

  • art. 127, comma 5, cod. proc. pen.

    Indica le ipotesi di nullità riguardanti la violazione della corretta instaurazione del contraddittorio; è richiamato da art. 410-bis comma 2 per definire i casi in cui l\'ordinanza è nulla.

  • art. 409 cod. proc. pen.

    Disciplina l\'udienza camerale in materia di opposizione alla richiesta di archiviazione; è la fase processuale a seguito della quale il GIP ha adottato l\'ordinanza impugnata.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att.

    Limita l\'ambito delle censure che possono essere sollevate in sede di ricorso, richiamato per spiegare i limiti formali dell\'impugnazione proposta dal ricorrente.

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Affronta la tipicità dei mezzi di impugnazione; la Corte l\'invoca per escludere che l\'azione di abnormità possa sostituire i rimedi processuali previsti dalla legge.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per ricorso manifestamente infondato o inammissibile, nella specie quantificata in euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende.

  • legge n. 103/2017

    novellazione che ha introdotto l\'art. 410-bis c.p.p.

    Ha modificato il sistema degli impugnativi in materia di archiviazione dopo opposizione, introducendo limiti alla sindacabilità in Cassazione e rimedi speciali (reclamo).

  • art. 476 cod. pen.

    Norma che individua il reato per cui era iscritto il procedimento (richiamata per contestualizzare l\'oggetto del procedimento penale originario).

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al principio della ragionevole durata del processo; la giurisprudenza citata associa l\'abnormità a provvedimenti che determinano indebito rallentamento o regressione del processo in violazione di tale principio.

Massime di principio

  • L\'ordinanza di archiviazione emessa dopo opposizione e udienza camerale non è impugnabile in Cassazione se non nei casi tassativamente previsti di nullità indicati dall\'art. 410-bis c.p.p.; il rimedio è il reclamo al tribunale in composizione monocratica.
  • Non è possibile aggirare la specificità dei mezzi di impugnazione invocando la categoria dell\'abnormità per ottenere l\'ammissione della Cassazione: la tipicità dei rimedi (art. 568 c.p.p.) va rispettata.
  • Il GIP che dispone l\'archiviazione dopo udienza camerale esercita un potere di controllo legittimo sulla inazione del pubblico ministero; tale ordinanza non è necessariamente definitiva e non preclude la riapertura delle indagini o l\'esercizio di azioni civili.
  • Prima di proporre un ricorso in Cassazione contro un\'ordinanza di archiviazione seguita da opposizione, verificare se il motivo rientri nelle nullità previste da art. 410-bis comma 2 (richiamando art.127 comma 5); in mancanza, il ricorso sarà probabilmente inammissibile.
  • La proposizione di impugnazioni manifestamente infondate espone il ricorrente alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); valutare la fondatezza e l\'ammissibilità preventiva del rimedio da adottare.

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