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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9165/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del 6/7/2021 del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 14/5/2021, che negava la liberazione anticipata per il semestre 10/7/2020-9/1/2021. I due motivi dedotti sono: (1) vizio di notifica dell'ordinanza al difensore d'ufficio anziché al difensore di fiducia nominato nella fase di merito, con conseguente pregiudizio alla possibilità di proporre reclamo; (2) illegittimità della motivazione che sarebbe tutta negativa e non avrebbe tenuto conto del complessivo comportamento rieducativo del condannato, con specifica censura sulla valutazione negativa derivata dalla mancata risposta a una chiamata della Questura (contestando che il ricorrente non fosse proprietario di un telefono alla data considerata).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e manifestamente infondato. Sul primo motivo il Tribunale ha ritenuto mancante l'interesse: la notifica al difensore d'ufficio è corretta e conforme alla giurisprudenza di legittimità (Sez. U. Diletto) poiché ha la finalità di attivare il potere di proporre reclamo; inoltre il difensore di fiducia successivamente nominato ha comunque presentato tempestivamente il reclamo, quindi non sussiste alcun pregiudizio. Sul secondo motivo il Tribunale ha respinto la censura ritenendo che la liberazione anticipata ex art. 54 l. 354/1975 possa essere concessa solo se il condannato "ha dato prova" di partecipazione all'opera di rieducazione; pertanto la motivazione anche in negativo è ammissibile e l'istante ha l'onere di allegare gli elementi positivi. La questione circa la proprietà del telefono è irrilevante perché si può disporre di un telefono anche senza esserne formalmente proprietari. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Sezione Unite, Sentenza n. 12581 del 25/02/2021 (Diletto), Rv. 280736

    "l'ordinanza che decide sull'istanza di concessione della liberazione anticipata deve essere in ogni caso notificata al difensore del condannato, se del caso nominato d'ufficio, che è legittimato a proporre reclamo, quale strumento soggetto alla disciplina delle impugnazioni"

    La notifica al difensore, anche se d'ufficio, serve ad attivare il diritto di proporre reclamo; l'eventuale successiva nomina di difensore di fiducia non frustra la legittimità della notifica fatta al difensore individuato al momento.

  • Art. 54, comma 1, legge 354/1975

    "al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare"

    La concessione della liberazione anticipata richiede un presupposto positivo e provato di partecipazione all'opera di rieducazione; non è sufficiente l'assenza di elementi negativi e l'onere di allegazione degli elementi positivi grava sull'istante. Una motivazione negativa è pertanto compatibile se mancano prove di rieducazione.

  • Art. 173, comma 1, disposizioni attuative c.p.p.

    Norma richiamata per la limitazione della enunciazione dei motivi nel ricorso; il ricorso deve essere formulato nei limiti strettamente necessari.

  • Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende; applicata nella determinazione della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • La liberazione anticipata ex art. 54 l. 354/1975 richiede che il richiedente dimostri concretamente di aver partecipato all'opera di rieducazione: l'onere probatorio è dell'interessato.
  • La motivazione negativa (rigetto per mancanza di prova di rieducazione) è legittima: non è necessario che il provvedimento elenchi esclusivamente elementi positivi se tali elementi non risultano dagli atti.
  • La notifica dell'ordinanza al difensore, anche se d'ufficio, è valida per attivare i termini e il diritto di proporre reclamo; un eventuale profilo formale di scelta del difensore non produce effetto utile se il rimedio (reclamo) è stato comunque tempestivamente esercitato dal difensore di fiducia.
  • Asserti comportamenti negativi (es. mancata risposta a chiamate delle forze di polizia, reazioni aggressive in controlli) possono essere valutati come indice di mancata adesione al percorso rieducativo; obiezioni sulla mancanza di proprietà di un telefono sono di norma insufficienti a invertire tale valutazione senza prova contraria rilevante.
  • I vizi procedurali che non determinano pregiudizio reale per l'esercizio dei mezzi di impugnazione (ad es. notifiche che comunque consentono la proposizione del reclamo) non comportano l'annullamento del provvedimento.
  • Chi impugna dovrebbe documentare in modo puntuale gli elementi positivi di rieducazione (partecipazione a corsi, comportamenti costanti, rapporti di lavoro, credenziali sociali) per aumentare la probabilità di accoglimento; altrimenti il rigetto per carenza di prova è probabile.
  • In caso di rigetto del ricorso il giudice può condannare il ricorrente alle spese e ad una somma per la Cassa delle ammende; quindi è opportuno valutare la fondatezza delle censure prima di proporre impugnazioni formali.

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