Sentenza n. 13612/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto con il quale il Ministero dell'Interno ha disposto l'esclusione del sig. -OMISSIS-: (i) dalla procedura speciale di reclutamento nella qualifica di operatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto n. 362 del 29 ottobre 2024; (ii) dalla procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo dei vigili del fuoco di cui al decreto n. 238 del 14 novembre 2018; - del verbale del 9 aprile 2025 – presupposto al precitato decreto – con il quale il Ministero dell'Interno ha ritenuto, a carico del sig. -OMISSIS-, la causa di esclusione di “Alterazione dei parametri di composizione corporea: Massa grassa (28,8%) – Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019, n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b)”, laddove l'art. 1 di tale decreto ministeriale n. 166 del 4 novembre 2019 è rubricato “Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative”; - del decreto n. 362 del 29 ottobre 2024, art. 8, laddove prevede che “i candidati idonei alla prova di cui al precedente articolo sono sottoposti, secondo l'ordine della graduatoria finale, agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166, sino alla copertura dei posti messi a concorso”, anziché far riferimento all'art. 2, cc. 1 e 2, del decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166 rubricato “Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli tecnico-professionali”, e – di conseguenza – dell'art. 2 del precitato decreto ove fosse interpretato alla luce dell'art. 8 in parola; - in ogni caso, di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso ovvero consequenziale, ivi compresi – ove occorra – l'avviso di accertamento del 19 marzo 2025, laddove – riproponendo la clausola di cui all'art. 8 del decreto n. 362 del 29 ottobre 2024 – prevede che: “[i] candidati idonei alla prova selettiva della procedura in questione […] saranno sottoposti agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166”, e la scheda medica del 9 aprile 2025; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 30 settembre 2025: - della nota prot. n. 43545 dell’11 giugno 2025, con la quale il Ministero dell’Interno ha avviato la procedura di scelta sede, escludendo il ricorrente da coloro ammessi a tale scelta di cui all’elenco allegato alla nota; - della nota prot. n. 46217 del 20 giugno 2025, con la quale l’amministrazione ha comunicato la scelta sede da parte dei candidati che vi hanno partecipato, assegnando così a ciascuno di costoro la sede riportata accanto al nominativo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da procedure speciali di reclutamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco per asserita alterazione dei parametri di composizione corporea, nonché clausole del bando, verbale medico e atti successivi relativi alla scelta e assegnazione della sede
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dopo aver superato la prova selettiva della procedura indetta per l'assunzione di operatori del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è stato sottoposto ad accertamenti psico-fisici ed è stato dichiarato inidoneo per una massa grassa del 28,8%, sulla base dell'art. 1, comma 1, lettera b), del d.m. Interno n. 166/2019. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del d.m. n. 166/2019, dell'art. 12, comma 2, d.l. n. 69/2023 e degli artt. 1, 3 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento, erroneità dei presupposti, difetto di motivazione, sproporzione e illogicità. In particolare, ha sostenuto che il bando e il provvedimento di esclusione avrebbero dovuto applicare l'art. 2 del d.m. n. 166/2019, relativo ai requisiti per l'accesso ai ruoli tecnico-professionali e applicabile agli operatori e agli assistenti, anziché l'art. 1, relativo al personale che espleta funzioni operative. Ha inoltre contestato l'attendibilità della misurazione della massa grassa, rilevando che una struttura del Servizio sanitario nazionale, otto giorni dopo l'accertamento concorsuale, aveva certificato un valore molto inferiore. Il Ministero ha eccepito la tardività dell'impugnazione del bando e ha sostenuto la correttezza dell'operato amministrativo.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di tardività, rilevando che le clausole contestate non erano immediatamente escludenti e che l'interesse all'impugnazione è sorto con l'esclusione. Nel merito ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che i requisiti psico-fisici debbano essere correlati alle mansioni concretamente svolte. Le funzioni del personale appartenente al ruolo degli operatori, descritte dall'art. 70 del d.lgs. n. 217/2005, sono prevalentemente di supporto operativo e tecnico-professionale e non presentano caratteristiche tali da giustificare l'applicazione dei più rigorosi requisiti previsti per il personale che espleta funzioni operative di soccorso. L'art. 2 del d.m. n. 166/2019 si applica espressamente ai concorsi e alle procedure selettive per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli operatori e degli assistenti; pertanto, è illegittima l'applicazione dell'art. 1 del medesimo decreto. Il TAR ha annullato l'esclusione e gli atti connessi, ordinando all'amministrazione di rimuovere la riserva apposta all'assunzione del ricorrente e di assegnargli una sede coerente con la posizione in graduatoria. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 12, comma 2, d.l. 13 giugno 2023, n. 69
La disposizione è stata interpretata nel senso che i candidati alla qualifica di operatore devono essere valutati, sotto il profilo psico-fisico, secondo l'art. 2 del d.m. n. 166/2019.
art. 1 d.m. Interno 4 novembre 2019, n. 166
Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative
La disposizione non è applicabile alla selezione per il ruolo degli operatori quando le mansioni da svolgere sono quelle tecnico-professionali e di supporto proprie di tale ruolo.
art. 2 d.m. Interno 4 novembre 2019, n. 166
Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli tecnico-professionali
Si applica espressamente ai concorsi pubblici e alle procedure selettive per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli operatori e degli assistenti.
art. 70 d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217
Funzioni del personale appartenente al ruolo degli operatori
Le mansioni degli operatori sono prevalentemente ordinarie attività d'ufficio e di supporto operativo e tecnico-professionale, tali da non giustificare requisiti fisici particolarmente rigorosi correlati al personale operativo di soccorso.
art. 68 d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217
L'impiego degli operatori nelle operazioni di soccorso per calamità o emergenze è sporadico ed eventuale e non giustifica l'applicazione dei requisiti previsti per il personale destinato ordinariamente alle funzioni operative.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per la protezione dei dati personali relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale ulteriore presupposto per l'oscuramento dei dati personali particolari.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla pubblica amministrazione, i requisiti psico-fisici devono essere giustificati e parametrati alle mansioni concretamente attribuite al ruolo oggetto di reclutamento.
- Per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano i requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale previsti per i ruoli tecnico-professionali dall'art. 2 del d.m. Interno n. 166/2019, non quelli previsti dall'art. 1 per il personale che espleta funzioni operative.
- La mera possibilità di impiego sporadico ed eventuale in operazioni di soccorso non consente di applicare a un ruolo prevalentemente tecnico-professionale e di supporto i più rigorosi requisiti fisici stabiliti per il personale operativo di soccorso.
- Le clausole della lex specialis che non sono immediatamente escludenti possono essere impugnate insieme al provvedimento applicativo che determina concretamente l'esclusione del candidato.
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