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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18726/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007 con cui l’Amministrazione finanziaria aveva ripreso a tassazione euro 42.077,00 sui complessivi euro 56.000,00 sostenuti per sponsorizzazione, ritenendo il costo incongruo e quindi antieconomico. La C.T.R. aveva accolto l’appello dell’Ufficio, osservando che la mera esposizione del marchio in ambito sportivo locale non avrebbe prodotto utilità apprezzabili e che, in ragione della ridotta realtà territoriale e della situazione economica dell’impresa, la spesa era non necessaria e antieconomica, negando quindi la deducibilità. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando vizio di logica nella motivazione e violazione degli artt. 108, comma 2, e 109 d.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 90, comma 8, l. n. 289 del 2002, sostenendo che le spese di sponsorizzazione, ove ricorrano i presupposti di legge, sono qualificabili come spese pubblicitarie e deducibili nell’esercizio di sostenimento; contestavano, in particolare, che il giudice di merito avesse escluso la deducibilità per asserita non inerenza e antieconomicità, nonostante la presunzione prevista dalla norma speciale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, per le sponsorizzazioni rese a favore di società sportive dilettantistiche, l’art. 90, comma 8, l. n. 289 del 2002 stabilisce una presunzione assoluta di natura pubblicitaria, inerenza e congruità della spesa, purché il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica, sia rispettato il limite quantitativo, la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine o i prodotti dello sponsor e il beneficiario svolga effettiva attività promozionale. In tale quadro, non è consentito all’Amministrazione finanziaria negare la deducibilità invocando la mancata aspettativa di ritorno commerciale, la non inerenza valutata in termini quantitativi, il difetto di legame territoriale o l’antieconomicità dell’operazione. Poiché la CTR aveva fondato il diniego proprio sull’antieconomicità e sulla sproporzione della spesa rispetto all’utilità pubblicitaria, la decisione è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 108, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato come norma invocata dai ricorrenti in relazione alla deducibilità dei costi; la Corte non ne fa il fulcro decisorio, valorizzando invece la disciplina speciale dell’art. 90, comma 8, l. n. 289 del 2002.

  • art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato dai ricorrenti e considerato nel confronto con la norma speciale sulle sponsorizzazioni; la Corte ribadisce che il regime dell’art. 90, comma 8, deroga al criterio generale di deducibilità.

  • art. 90, comma 8, l. n. 289 del 2002

    È norma speciale e agevolativa che introduce una presunzione assoluta di natura pubblicitaria, inerenza e congruità delle spese di sponsorizzazione, se ricorrono i presupposti indicati dalla giurisprudenza; esclude che l’Ufficio possa negare la deduzione sulla base di antieconomicità o mancato ritorno commerciale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale richiamata per veicolare la censura di violazione di legge contenuta nel motivo di ricorso.

Massime di principio

  • In materia di sponsorizzazioni verso società sportive dilettantistiche, l’art. 90, comma 8, l. n. 289 del 2002 configura una presunzione assoluta di natura pubblicitaria e di deducibilità del costo, se il soggetto sponsorizzato è qualificato, il limite di spesa è rispettato, la finalità promozionale è presente e vi è effettiva attività del beneficiario.
  • Quando opera la disciplina speciale sulle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche, l’Amministrazione finanziaria non può negare la deducibilità del costo invocando l’antieconomicità dell’operazione, la sproporzione del corrispettivo o l’assenza di un immediato e diretto ritorno commerciale.
  • Il requisito dell’inerenza, ai fini della deduzione dei costi di pubblicità, va inteso in senso qualitativo e non quantitativo; non richiede la prova di un nesso diretto con ricavi specifici né un legame territoriale tra pubblicità e mercato locale dell’impresa.
  • La scelta imprenditoriale di investire in sponsorizzazioni sportive dilettantistiche, se rientrante nella norma agevolativa, non è sindacabile dall’Ufficio sotto il profilo della congruità economica del costo.
  • In presenza dei presupposti legali della sponsorizzazione agevolata, il costo è integralmente deducibile e il giudice di merito non può escluderlo sulla base di valutazioni soggettive di opportunità economica dell’investimento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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