Cassazione Penale, Sentenza n. 05928/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 16/9/2025 resa in sede di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP il 18/8/2025. Il ricorrente era indagato per truffa aggravata ai danni dello Stato e autoriciclaggio. Il Tribunale aveva annullato il sequestro sugli immobili adibiti a studi medici ma aveva confermato il vincolo su due somme di danaro (euro 99.667,54 ed euro 47.576,00). Il difensore ha denunciato violazione dell'art. 325 c.p.p. e vizio di motivazione: i giudici avrebbero motivato in modo apparente il periculum in mora, limitandosi a richiamare la natura fungibile del denaro e le generiche conclusioni degli atti di merito (GIP e PM) circa la presunta attitudine del ricorrente a schermare i proventi illeciti, senza spiegare perché non si potesse attendere la decisione definitiva; inoltre si allegava la violazione dei diritti di difesa e degli artt. 24 e 111 Cost.
La decisione
La Corte di Cassazione (sentenza del 20/01/2026) ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse insufficiente e non conforme ai principi giurisprudenziali consolidati: non è ammissibile un automatismo che giustifichi il sequestro preventivo per confisca delle somme sulla mera natura fungibile del denaro o sulla generica affermazione di attitudine a dissimulare i proventi. Il giudice della cautela deve specificare, in relazione all'esigenza anticipatoria della confisca, le ragioni che rendono improrogabile l'ablazione rispetto all'attesa del giudizio definitivo. Per tali motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il procedimento al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame, ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiamata per la procedura di trattazione con contraddittorio cartolare; riguarda lo svolgimento dell'udienza in Corte (modalità istruttorie), attestata nel fascicolo
art. 325 cod. proc. pen.
Norma sulla motivazione dei provvedimenti cautelari: la Corte ha ritenuto che il giudice della cautela debba fornire una motivazione concreta e specifica del "periculum in mora" quando dispone sequestri preventivi finalizzati alla confisca, evitando argomentazioni apparenti o automatiche
artt. 640-quater e 322-ter cod. pen.
Norme penali relative alla fattispecie contestata (truffa aggravata e autoriciclaggio): sono le norme da cui deriva l'accertamento della provenienza illecita delle somme oggetto di sequestro
art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Riferimento giurisprudenziale usato come parallelismo per affermare che, anche in materia di sequestro anticipatorio su beni fungibili, non è sufficiente il richiamo alla natura del bene per giustificare il "periculum"
art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la competenza per il nuovo giudizio a seguito di annullamento in Cassazione: la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro ai sensi di questa disposizione
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla protezione del diritto di difesa; la Corte ha implicitamente richiamato l'esigenza di motivazione adeguata per garantire il contraddittorio e la difesa
art. 111 Cost.
Rilevato in tema di giusto processo; la decisione sottolinea che le misure cautelari reali devono rispettare i principi di ragionevolezza e motivazione a tutela del processo equo
Massime di principio
- Per disporre un sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme di denaro il giudice deve motivare specificamente il "periculum in mora", spiegando perché non sia possibile attendere la definizione del procedimento.
- La mera natura fungibile del denaro non è di per sé sufficiente a fondare il pericolo di dispersione; occorrono elementi concreti e attuali che indichino il rischio reale di sottrazione del profitto del reato.
- Non è ammessa una motivazione meramente riepilogativa o di apporto delle conclusioni del PM/GIP: il giudice della cautela deve esaminare e confutare le argomentazioni difensive sollevate in sede di riesame.
- La valutazione deve essere esplicitata alla luce dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità: devono essere considerate misure meno invasive o garanzie alternative prima di anticipare l'effetto ablatorio.
- La circostanza che l'indagato sia a conoscenza dell'indagine da lungo tempo e non abbia compiuto atti dispositivi non esclude a priori l'assenza del periculum; tuttavia ciò costituisce elemento rilevante che il giudice deve valutare e motivare.
- In casi analoghi è consigliabile documentare specifici indizi di rischio (es. tentativi concreti di trasferimento o occultamento, operazioni bancarie anomale dopo la notifica dell'indagine) per sostenere la misura cautelare reale.
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