Regolamento (UE) 2020/1682
Regolamento (UE) 2020/1682 della Commissione del 12 novembre 2020 che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce nuove restrizioni per due sostanze impiegate nei prodotti cosmetici per unghie, HEMA e Di-HEMA TMHDC, alla luce del rischio di sensibilizzazione cutanea rilevato in caso di applicazione non corretta o su cute adiacente alla lamina ungueale. Le sostanze restano ammesse solo nei prodotti per le unghie destinati esclusivamente all’uso professionale e devono recare le avvertenze "solo per uso professionale" e "può causare una reazione allergica". Sono previsti termini transitori per l’adeguamento del settore, con date specifiche per divieto di immissione sul mercato e di messa a disposizione.
Modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 per imporre restrizioni all’uso di HEMA e Di-HEMA TMHDC nei prodotti per le unghie, riservandoli all’uso professionale e prevedendo specifiche avvertenze in ეტichetta.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti cosmetici per le unghie contenenti metacrilato di 2-idrossietile (HEMA) e acido 11,14-diossa-2,9-diazaeptadec-16-enoico, 4,4,6,16-tetrametil-10,15-diosso-, 2-[(2-metil-1-osso-2-propenil) ossi]etil estere (Di-HEMA TMHDC). Le restrizioni riguardano la messa a disposizione sul mercato dell’Unione e l’uso nei prodotti pronti per l’uso; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per effetto delle voci aggiunte in allegato III, i prodotti non conformi non possono essere immessi sul mercato dal 3 giugno 2021 e non possono essere messi a disposizione sul mercato dal 3 settembre 2021. L’intervento si fonda sul regolamento (CE) n. 1223/2009 e tiene conto delle valutazioni di sicurezza del CSSC e delle misure di salvaguardia notificate dalla Svezia.
Restrizioni per HEMA e Di-HEMA TMHDC nei prodotti cosmetici per unghie
Il regolamento (UE) 2020/1682 della Commissione modifica il regime delle sostanze cosmetiche del regolamento (CE) n. 1223/2009, inserendo in allegato III due sostanze usate nei prodotti per unghie: il metacrilato di 2-idrossietile (HEMA) e il Di-HEMA TMHDC. L’intervento si colloca nel quadro della tutela della salute dei consumatori, alla luce dei casi di sensibilizzazione segnalati dagli Stati membri e del parere del Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC), secondo cui il rischio è basso se l’applicazione è corretta sulla sola lamina ungueale, ma diventa rilevante in caso di uso improprio o contatto con la cute adiacente.
Contesto e motivazione della misura
La Commissione richiama la decisione adottata dall’Agenzia svedese dei medicinali il 2 luglio 2014 ai sensi dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1223/2009, con la quale erano state introdotte misure restrittive temporanee per un prodotto cosmetico per unghie associato a numerosi effetti indesiderabili. Le sostanze sospettate erano proprio HEMA e Di-HEMA TMHDC. Il CSSC, nel parere del 21-22 giugno 2018, ha ritenuto improbabile un rischio se le sostanze sono usate correttamente sulla lamina ungueale nella modellazione delle unghie artificiali, ma ha anche evidenziato che entrambe sono sensibilizzanti da deboli a moderate e possono comportare un rischio in caso di applicazione scorretta o contaminazione accidentale della pelle.
Valutazione del rischio e distinzione tra uso professionale e uso del consumatore
Il regolamento si fonda sul principio, sancito dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1223/2009, secondo cui i cosmetici immessi sul mercato devono essere sicuri nelle condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili. La Commissione precisa che tale valutazione deve considerare anche l’uso improprio, inopportuno o non intenzionale, specie per prodotti che richiedono alta precisione di applicazione. In questo contesto si sottolinea la distinzione tra uso professionale e uso da parte dei consumatori: ai professionisti sono richiesti standard di sicurezza più elevati, in ragione di maggiori competenze ed esperienza, mentre per i consumatori permangono rischi potenziali se il prodotto viene applicato sulla pelle anziché sulla sola lamina ungueale.
Nuovo regime restrittivo in allegato III
Con la modifica dell’allegato III del regolamento cosmetici, HEMA e Di-HEMA TMHDC vengono assoggettate a una restrizione specifica per i prodotti per le unghie. La tabella aggiunta prevede per entrambe:
- uso esclusivamente professionale;
- obbligo di riportare l’avvertenza "Solo per uso professionale";
- obbligo di riportare l’avvertenza "Può causare una reazione allergica".
Il testo fornito non indica una concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso; la restrizione opera quindi attraverso la destinazione d’uso e le avvertenze obbligatorie. La Commissione considera giustificate le misure di salvaguardia adottate dalla Svezia e ritiene necessario il nuovo vincolo unionale per armonizzare la disciplina nel mercato interno.
Termini di applicazione e periodo transitorio
L’allegato contiene due note temporali importanti per entrambe le sostanze. Dal 3 giugno 2021 i prodotti contenenti HEMA o Di-HEMA TMHDC e non conformi alle nuove condizioni non possono più essere immessi sul mercato dell’Unione. Dal 3 settembre 2021 gli stessi prodotti non possono più essere messi a disposizione sul mercato dell’Unione. Tali termini sono introdotti per concedere al settore un periodo ragionevole di adeguamento.
Entrata in vigore e natura del regolamento
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato III del regolamento cosmetici
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009, inserendo due nuove voci relative a HEMA e Di-HEMA TMHDC tra le sostanze soggette a restrizioni.
Restrizione d’uso nei prodotti per le unghie
Per entrambe le sostanze, l’allegato prevede come tipo di prodotto i "prodotti per le unghie" e stabilisce che l’uso sia esclusivamente professionale. Non è riportata una concentrazione massima nel testo fornito; la restrizione opera tramite limitazione dell’uso e obblighi di avvertenza.
Avvertenze obbligatorie in etichetta
I prodotti contenenti HEMA e Di-HEMA TMHDC devono riportare le diciture "Solo per uso professionale" e "Può causare una reazione allergica".
Termini transitori di applicazione
Le note in allegato prevedono che, dal 3 giugno 2021, i prodotti contenenti le sostanze e non conformi non possano essere immessi sul mercato dell’Unione; dal 3 settembre 2021 tali prodotti non possano più essere messi a disposizione sul mercato dell’Unione.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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