Regolamento (UE) 2020/1685
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1685 della Commissione del 12 novembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza bupivacaina per quanto riguarda il suo limite massimo di residui (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 inserendo la bupivacaina nella tabella delle sostanze farmacologicamente attive con classificazione "LMR non richiesto". La decisione si fonda sul parere dell’Agenzia europea per i medicinali, secondo cui, per i limiti d’uso indicati, non è necessario fissare un limite massimo di residui per la tutela della salute umana. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per classificare la bupivacaina come sostanza per la quale non è richiesto un limite massimo di residui (LMR) in specifiche condizioni di impiego nei suini e nei bovini.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione, ai fini degli LMR negli alimenti di origine animale, della sostanza farmacologicamente attiva bupivacaina utilizzata nei medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti. La nuova voce riguarda i suini, limitatamente ai suinetti fino a sette giorni di età, e i bovini, limitatamente ai vitelli fino a due mesi di età, per uso esclusivamente cutaneo ed epilesionale. Non è prevista l’estrapolazione automatica della classificazione ad altre specie da produzione alimentare, per insufficienza di dati.
Modifica del regime degli LMR per la bupivacaina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1685 della Commissione modifica il regolamento (UE) n. 37/2010, che contiene l’elenco delle sostanze farmacologicamente attive e la relativa classificazione ai fini dei limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale. L’intervento si fonda sulla procedura prevista dal regolamento (CE) n. 470/2009 e recepisce il parere scientifico dell’Agenzia europea per i medicinali, secondo cui, per determinati impieghi della bupivacaina, non è necessario fissare un LMR.
Contesto normativo e base giuridica
La Commissione richiama l’articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009, che prevede che gli LMR per le sostanze farmacologicamente attive destinate ai medicinali veterinari per animali da produzione alimentare, o ai biocidi impiegati nel settore zootecnico, siano stabiliti con regolamento. È inoltre richiamato l’articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina la procedura tecnica di valutazione e classificazione. Il regolamento è adottato anche alla luce dei pareri del comitato per i medicinali veterinari, espressi il 20 febbraio 2020 e il 18 giugno 2020.
Valutazione della sostanza bupivacaina
La bupivacaina non era presente nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010. L’Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto una domanda per la determinazione degli LMR relativi alla bupivacaina da usare esclusivamente per uso cutaneo ed epilesionale nei suini, limitatamente ai suinetti fino a sette giorni di età, e nei bovini, limitatamente ai vitelli fino a due mesi di età. Sulla base del parere del comitato competente, l’Agenzia ha concluso che, per la tutela della salute umana, non occorre determinare un LMR e ha quindi raccomandato la classificazione "LMR non richiesto".
Limiti della classificazione e mancata estrapolazione
Il regolamento evidenzia che, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l’Agenzia deve considerare se un LMR fissato per una sostanza in un prodotto alimentare o in una specie possa essere estrapolato ad altri prodotti o ad altre specie. Nel caso della bupivacaina, tuttavia, l’Agenzia ha ritenuto che una estensione della classificazione "LMR non richiesto" ad altre specie da produzione alimentare non sia al momento giustificata, in ragione dell’insufficienza dei dati disponibili. La misura resta quindi circoscritta ai suini e ai bovini indicati.
Modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010
L’allegato del regolamento di esecuzione dispone l’inserimento alfabetico di una nuova voce nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010. La voce riporta:
- sostanza farmacologicamente attiva: bupivacaina;
- residuo marcatore: non pertinente;
- specie animale: suini e bovini;
- LMR: non richiesto;
- tessuti campione: non pertinente;
- altre disposizioni: nei suini, uso esclusivo nei suinetti fino a sette giorni di età; nei bovini, uso esclusivo nei vitelli fino a due mesi di età; in entrambi i casi, uso esclusivamente cutaneo ed epilesionale;
- classificazione terapeutica: anestetico locale.
Entrata in vigore e effetti
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Classificazione della bupivacaina negli LMR
L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato per inserire, in ordine alfabetico, una voce relativa alla bupivacaina nella tabella 1. La sostanza è classificata con LMR "non richiesto" per i suini e per i bovini, con residuo marcatore e tessuti campione indicati come "non pertinente".
Condizioni specifiche di impiego
La voce inserita precisa che la bupivacaina è da utilizzare esclusivamente nei suinetti fino a sette giorni di età e nei vitelli fino a due mesi di età. L’impiego è limitato all’uso cutaneo ed epilesionale. La classificazione è accompagnata dalla qualificazione terapeutica di anestetico locale.
Base giuridica e motivazione tecnica
La Commissione interviene sulla base del regolamento (CE) n. 470/2009, in particolare degli articoli 14 e 17. La valutazione dell’Agenzia europea per i medicinali, acquisita tramite il comitato per i medicinali veterinari, conclude che non è necessario determinare un LMR per la bupivacaina nei limiti di età indicati per suini e bovini, ai fini della tutela della salute umana.
Esclusione dell’estensione ad altre specie
L’Agenzia ha ritenuto non opportuno, allo stato dei dati disponibili, estendere per estrapolazione la classificazione "LMR non richiesto" ad altre specie da produzione alimentare. Pertanto la misura resta circoscritta alle specie e alle condizioni espressamente indicate.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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