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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1681

Regolamento (UE) 2020/1681 della Commissione del 12 novembre 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il ritiro di alcune sostanze aromatizzanti dall’elenco dell’Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1681

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 eliminando cinque sostanze aromatizzanti dall’elenco dell’Unione. La scelta deriva dall’esito delle valutazioni scientifiche dell’EFSA, che non hanno consentito di escludere un potenziale rischio genotossico per la salute dei consumatori. Sono previsti limitati periodi transitori per gli alimenti già immessi sul mercato o già in viaggio verso l’Unione prima dell’entrata in vigore del nuovo testo.

Ritiro dall’elenco dell’Unione di cinque sostanze aromatizzanti dall’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 per ragioni di sicurezza alimentare.

Ambito di applicazione

Si applica agli aromi e alle sostanze aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti nell’Unione europea, con effetto sulla parte A dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008. Riguarda in particolare le cinque sostanze indicate nell’allegato del regolamento: delta-damascone, alfa-damascone, cis-1-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)but-2-en-1-one, trans-1-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)but-2-en-1-one e alfa-damascenone. Sono previste misure transitorie per alimenti legalmente immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore e per alimenti importati già spediti verso l’Unione prima di tale data; le transizioni non si applicano alle preparazioni non destinate a essere consumate nella loro forma originale.

Ritiro di alcune sostanze aromatizzanti dall’elenco dell’Unione

Il regolamento (UE) 2020/1681 della Commissione interviene sul sistema UE degli aromi alimentari modificando l’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008. L’obiettivo è tutelare la salute umana rimuovendo dall’elenco dell’Unione cinque sostanze aromatizzanti per le quali la valutazione scientifica non ha consentito di escludere un rischio genotossico.

Contesto normativo e presupposti scientifici

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene l’elenco dell’Unione delle sostanze aromatiche e dei materiali di base autorizzati negli e sugli alimenti, con le relative condizioni d’uso. Tale elenco può essere aggiornato secondo la procedura uniforme prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008.

Nel caso di specie, alcune sostanze erano state inserite nell’elenco dell’Unione con una condizione sospensiva o, meglio, con l’obbligo di fornire dati supplementari entro determinate scadenze, in ragione delle preoccupazioni dell’EFSA sulla possibile genotossicità. Le cinque sostanze interessate appartengono al sottogruppo 2.4 del gruppo FGE.19 ed erano confluite nel gruppo di valutazione FGE.210. L’EFSA, nei pareri del 2009, 2014, 2015 e infine 2019, ha ritenuto che i dati via via trasmessi non fossero sufficienti a escludere i motivi di preoccupazione relativi alla genotossicità.

Sostanze ritirate

L’allegato del regolamento sopprime dall’allegato I, parte A, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1334/2008 le seguenti voci:

  • 07.130 delta-damascone;
  • 07.134 alfa-damascone;
  • 07.225 cis-1-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)but-2-en-1-one;
  • 07.226 trans-1-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)but-2-en-1-one;
  • 07.231 alfa-damascenone.

Effetti giuridici principali

Con la soppressione dall’elenco dell’Unione, tali sostanze non risultano più autorizzate nel quadro dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008. La Commissione ha motivato il ritiro osservando che, sulla base delle prove disponibili, non può ritenersi accertato che le sostanze non presentino un rischio per la salute dei consumatori e che il loro uso non rispetta le condizioni generali di cui all’articolo 4 del regolamento sugli aromi.

Regime transitorio

Per ragioni tecniche, il regolamento salva temporaneamente la commercializzazione di alcuni prodotti già presenti nel circuito commerciale al momento dell’entrata in vigore:

  • gli alimenti ai quali è stata aggiunta una delle sostanze soppresse e che sono stati immessi legalmente sul mercato prima dell’entrata in vigore possono continuare a essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza;
  • gli alimenti importati nell’Unione con una delle sostanze soppresse possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza, se l’importatore prova che sono stati spediti dal paese terzo e che erano già in viaggio verso l’Unione prima dell’entrata in vigore.

Il periodo transitorio non si applica però alle "preparazioni" non destinate a essere consumate nella loro forma originale. A tal fine, il regolamento definisce preparazione come una miscela di uno o più aromi con eventuali altri ingredienti alimentari, come additivi, enzimi o supporti, utilizzati per conservazione, vendita, standardizzazione, diluizione o dissoluzione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Poiché è un regolamento della Commissione, opera in modo immediato nell’ordinamento nazionale senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Ritiro delle sostanze dall’elenco dell’Unione

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 secondo l’allegato del regolamento, con soppressione delle voci relative a cinque sostanze aromatizzanti: delta-damascone (n. FL 07.130), alfa-damascone (n. FL 07.134), cis-1-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)but-2-en-1-one (n. FL 07.225), trans-1-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)but-2-en-1-one (n. FL 07.226) e alfa-damascenone (n. FL 07.231).

Motivazione scientifica e tutela della salute

I considerando spiegano che l’EFSA, a partire dal parere del 2009 e nelle successive revisioni del 2014, 2015 e 2019, non è riuscita a escludere il potenziale genotossico delle sostanze in questione. Poiché i dati trasmessi entro le scadenze e quelli successivi non sono stati ritenuti sufficienti a dissipare le preoccupazioni scientifiche, la Commissione ha concluso che l’uso di tali sostanze non soddisfa le condizioni generali di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1334/2008.

Regime transitorio per gli alimenti già immessi sul mercato

L’articolo 2, paragrafo 1, consente che gli alimenti ai quali sia stata aggiunta una delle sostanze soppresse e che siano stati legalmente immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del regolamento continuino a essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.

Regime transitorio per gli alimenti importati

L’articolo 2, paragrafo 2, prevede che gli alimenti importati nell’Unione con una delle sostanze soppresse possano essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza, purché l’importatore dimostri che i prodotti sono stati spediti dal paese terzo interessato ed erano già in viaggio verso l’Unione prima della data di entrata in vigore.

Esclusione delle preparazioni dal periodo transitorio

L’articolo 2, paragrafo 3, esclude l’applicazione dei periodi transitori alle preparazioni non destinate a essere consumate nella loro forma originale alle quali sia stata aggiunta una delle cinque sostanze aromatizzanti. Il paragrafo 4 definisce "preparazione" come una miscela di uno o più aromi cui possono essere aggiunti altri ingredienti alimentari, inclusi additivi, enzimi o supporti, per facilitarne conservazione, vendita, standardizzazione, diluizione o dissoluzione.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarearomi alimentariregolamentazione alimentarevalutazione del rischiomercato interno

Testo integrale

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