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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1686

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1686 della Commissione del 12 novembre 2020 che dispone la registrazione delle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia

Normativa europea32020R1686

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione doganale delle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo originari della Turchia nell’ambito di un’inchiesta antidumping avviata dalla Commissione. La misura è adottata per consentire, se ne ricorreranno i presupposti, l’eventuale applicazione retroattiva di dazi antidumping sulle importazioni registrate. La Commissione ritiene integrati i tre criteri richiesti: informazione degli importatori, ulteriore aumento sostanziale delle importazioni e rischio di grave compromissione dell’effetto riparatore di futuri dazi.

Registrazione doganale, per nove mesi, delle importazioni nell’Unione di determinati prodotti piatti laminati a caldo originari della Turchia, nell’ambito di un procedimento antidumping.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti laminati piatti di ferro, acciai non legati o altri acciai legati, anche arrotolati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, originari della Turchia e classificati nei codici NC/TARIC indicati nell’articolo 1. Sono esclusi dalla registrazione i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio magnetici a grani orientati, i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido, nonché specifiche categorie di prodotti non arrotolati con determinate misure di spessore e larghezza. L’efficacia temporale decorre dal giorno successivo alla pubblicazione e la registrazione dura nove mesi dalla data di entrata in vigore.

Registrazione delle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo originari della Turchia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1686 della Commissione interviene nel quadro di un procedimento antidumping avviato il 14 maggio 2020 nei confronti delle importazioni nell’Unione di determinati prodotti piatti laminati a caldo originari della Turchia. La misura è adottata sulla base dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e mira a consentire, se del caso, una futura riscossione retroattiva dei dazi antidumping sulle importazioni registrate.

Contesto procedurale e finalità della registrazione

La domanda di registrazione è stata presentata da Eurofer il 17 settembre 2020. La Commissione ricorda che la registrazione serve a preservare l’effetto utile di eventuali dazi definitivi, evitando che incrementi delle importazioni successivi all’apertura dell’inchiesta svuotino di contenuto la futura misura di difesa commerciale. In questa prospettiva, il regolamento si fonda anche sulla logica, richiamata dalla Commissione, di consentire l’eventuale applicazione retroattiva delle misure fino a 90 giorni, ove ne ricorrano le condizioni previste dal regolamento di base.

Prodotto interessato e esclusioni

Il prodotto soggetto a registrazione è costituito da prodotti laminati piatti di ferro, acciai non legati o altri acciai legati, anche arrotolati, inclusi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti. Il regolamento elenca i codici NC e TARIC corrispondenti, precisando che tali codici hanno valore meramente informativo.

Sono espressamente esclusi:

  • i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti magnetici a grani orientati;
  • i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido;
  • i prodotti non arrotolati, senza motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e larghezza pari o superiore a 600 mm;
  • i prodotti non arrotolati, senza motivi in rilievo, di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e larghezza pari o superiore a 2 050 mm.

Valutazione della Commissione sui presupposti della registrazione

La Commissione esamina i tre criteri sostanziali che giustificano la registrazione.

1. Informazione degli importatori sulle pratiche di dumping e sul pregiudizio

La Commissione ritiene che gli importatori fossero, o avrebbero dovuto essere, informati dell’esistenza delle presunte pratiche di dumping, della loro portata e del pregiudizio presunto. Ciò in quanto la denuncia non riservata e l’avviso di apertura contenevano già elementi di prova sufficienti sia sul dumping sia sul danno all’industria dell’Unione. L’avviso, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è considerato un documento pubblico accessibile agli importatori.

La Commissione respinge le contestazioni di governo turco, esportatori e associazioni secondo cui l’apertura dell’inchiesta non proverebbe ancora l’esistenza del dumping: ai fini della registrazione, rileva la disponibilità di elementi di prova e la conoscibilità della contestazione da parte degli operatori, non l’accertamento definitivo.

2. Ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni

La Commissione basa l’analisi sui dati della banca dati Surveillance 2 e confronta i volumi medi mensili delle importazioni dalla Turchia nel periodo giugno-metà ottobre 2020 con quelli dello stesso periodo del 2019. La scelta di un confronto omogeneo è motivata dalle particolari condizioni del mercato e dall’incidenza delle misure di salvaguardia siderurgiche, che hanno influenzato in modo rilevante l’andamento delle importazioni nel corso del 2019.

Dal confronto emerge un aumento medio mensile del 6% tra giugno-metà ottobre 2019 e giugno-metà ottobre 2020. La Commissione ritiene però che il dato vada letto tenendo conto di mesi non rappresentativi, in particolare settembre 2019 e settembre 2020, fortemente distorti da effetti legati alle salvaguardie e alla gestione dei contingenti tariffari. Escludendo settembre, il raffronto mostra incrementi molto più marcati, pari al 44% nel periodo giugno-agosto 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 e al 49% se si considera il periodo giugno-metà ottobre senza settembre. La Commissione conclude quindi che l’aumento è sostanziale.

Le obiezioni delle parti interessate sui diversi criteri di confronto, sulla presunta irrilevanza dei dati successivi all’apertura dell’inchiesta e sull’impatto della pandemia di COVID-19 vengono respinte. La Commissione osserva inoltre che le misure di salvaguardia non escludono automaticamente un ulteriore incremento delle importazioni prima dell’adozione di eventuali dazi provvisori.

3. Rischio di indebolimento dell’effetto riparatore dei dazi

La Commissione constata anche una tendenza al ribasso dei prezzi all’importazione dalla Turchia: nel periodo giugno-metà ottobre 2020 i prezzi medi risultano inferiori del 13% rispetto allo stesso periodo del 2019 e del 14% rispetto alla media mensile del periodo dell’inchiesta. In presenza di un aumento delle importazioni e di una flessione dei prezzi, la Commissione ritiene che l’effetto riparatore di eventuali dazi definitivi potrebbe essere gravemente compromesso, salvo applicazione retroattiva.

Effetti giuridici della misura

L’articolo 1 impone alle autorità doganali di adottare le misure opportune per registrare le importazioni del prodotto in esame originario della Turchia. La registrazione dura nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Inoltre, tutte le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni scritte, elementi di prova o richiesta di audizione entro 21 giorni dalla pubblicazione.

La Commissione chiarisce che l’eventuale pagamento di dazi futuri dipenderà dagli esiti dell’inchiesta antidumping. In base alla denuncia, i margini di dumping stimati sono tra il 4% e l’8% e i livelli di eliminazione del pregiudizio tra il 10% e il 25%; ai fini indicativi, l’importo dei dazi potenzialmente riscossibili è stimato al livello del margine di dumping più elevato, cioè l’8% del valore cif all’importazione.

Dati personali e applicazione del regolamento

I dati personali raccolti nel contesto della registrazione sono trattati secondo il regolamento (UE) 2018/1725. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Prodotto soggetto a registrazione e esclusioni

La registrazione riguarda i prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati, compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, originari della Turchia, con i codici NC/TARIC elencati nell’articolo 1. Restano esclusi dall’ambito della registrazione i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio magnetici a grani orientati, i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido e talune categorie di prodotti non arrotolati con specifici limiti di spessore e larghezza.

Base giuridica della registrazione

La Commissione agisce ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, che consente di chiedere alle autorità doganali di registrare le importazioni ai fini di una successiva possibile applicazione retroattiva di misure antidumping, purché siano soddisfatte le condizioni previste dal regolamento di base.

Valutazione dei criteri per la registrazione

La Commissione conclude che gli importatori erano o avrebbero dovuto essere informati delle pratiche di dumping, della loro portata e del presunto pregiudizio, poiché tali informazioni erano contenute nella denuncia non riservata e nell’avviso di apertura pubblicato il 14 maggio 2020. Ritiene inoltre sussistente un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni sulla base dei dati Surveillance 2 e del confronto tra periodi omogenei, tenendo conto delle particolari dinamiche delle misure di salvaguardia siderurgiche. Infine, constata un ribasso dei prezzi all’importazione e considera che il perdurante aumento delle importazioni possa compromettere gravemente l’effetto riparatore di eventuali dazi definitivi.

Effetti delle misure di salvaguardia e confutazione delle obiezioni

La Commissione esamina e respinge le obiezioni formulate da governo turco, esportatori, associazioni e utilizzatori circa i periodi di confronto, l’irrilevanza della registrazione per l’aumento delle importazioni e l’impatto delle misure di salvaguardia. In particolare, afferma che il contesto delle salvaguardie non esclude, di per sé, un ulteriore aumento sostanziale e che l’eventuale impatto sulla disponibilità di offerta non rientra nei criteri legali da valutare ai fini della registrazione.

Durata della registrazione e osservazioni delle parti

L’articolo 1, paragrafo 2, stabilisce che la registrazione scade dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. L’articolo 1, paragrafo 3, invita tutte le parti interessate a presentare osservazioni scritte, elementi di prova o richiesta di audizione entro 21 giorni dalla pubblicazione del regolamento.

Possibile riscossione retroattiva dei dazi

La registrazione è disposta per preservare la possibilità che, se l’inchiesta antidumping porterà all’istituzione di dazi, tali dazi possano essere riscossi retroattivamente sulle importazioni registrate, purché ne ricorrano i presupposti di legge. La Commissione osserva che la misura non pregiudica la successiva decisione sull’eventuale riscossione retroattiva dei dazi provvisori o definitivi.

Trattamento dei dati personali e entrata in vigore

I dati personali raccolti nell’ambito della registrazione sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingdoganecommercio internazionaletrattamento dati personali

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